CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2016
620.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI RILIEVI PRESENTATA DALLA RELATRICE

  La XII Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283);
   evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera gg), della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, prevede l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
   rilevato, al riguardo, che gli articoli 140, 142, 143 dello schema di decreto legislativo, in materia di affidamento degli appalti di servizi sociali, non prevedono il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa anche ai contratti al di sotto della soglia dei 750.000 euro, diversamente da quanto previsto, invece, all'articolo 144, che riguarda i servizi di ristorazione, e che, pertanto, per ragioni di omogeneità, si reputa opportuno intervenire sul testo dell'atto in esame;
   osservato, poi, che, lo schema di decreto non contiene alcuna previsione in relazione alle concessioni per i servizi sociali, diversamente da quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva 2014/23/UE, ai sensi del quale «Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47»;
   evidenziato, quindi che l'articolo 143, nella parte in cui prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali esclusivamente ad organizzazioni che abbiano determinate caratteristiche, andrebbe coordinato con quanto previsto nell'ambito del disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore (approvato dalla Camera, modificato dal Senato e trasmesso nuovamente alla Camera), in relazione agli specifici requisiti che devono Pag. 136essere posseduti dai soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in tali settori;
   ricordato, inoltre, che, nell'ambito della legge delega, la lettera fff) del comma 1 dell'articolo 1 reca un criterio direttivo che richiede la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
   osservato, in proposito, che l'articolo 50, in applicazione del predetto criterio di delega nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere ddd) e ggg), disciplinando l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara e negli avvisi, al fine del riassorbimento occupazionale, prevede, al comma 1, un impegno in tal senso in forma di mera «possibilità», considerata troppo blanda e che, in ogni caso, necessita di coordinamento con il successivo comma 2;
   rilevato, sempre con riguardo all'articolo 50, come non sia stata inserita nel testo la funzione premiale prevista nella legge delega (articolo 1, comma 1, lettere ddd)), che fa esplicito riferimento all’«introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto»;
   ricordato che l'articolo 112 dello schema di decreto, in recepimento dell'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE e in coerenza con il criterio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della richiamata legge delega, prevede norme riguardanti gli appalti e le concessioni riservati all'integrazione sociale di determinate categorie di cittadini svantaggiati. Tale articolo, in particolare, prevede, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori degli operatori interessati sia composto da persone con disabilità o svantaggiate, la possibilità per le stazioni appaltanti (comma 1): di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di concessione; di riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; di riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti. L'articolo 112, al comma 3, specifica in particolare che la menzione della predetta disposizione deve essere fatta nel bando di gara o nell'avviso di preinformazione, e, ai sensi del comma 1, che, ai fini della sua applicazione, sono fatte salve le norme vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali;
   evidenziato, al riguardo, che sarebbe opportuno coordinare la suddetta disposizione con quanto previsto dal suddetto disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore, a proposito del fatto che agli appalti e alle concessioni «riservati» – ai quali fa riferimento l'articolo 112 del provvedimento in esame – possano ricorrere esclusivamente i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 di tale disegno di legge;
   fatto presente, altresì, che la direttiva 2014/24/UE, all'articolo 67, comma 2, lettera c), stabilisce che «l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del Pag. 137quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi» e che tale principio è recepito dal comma 7 dell'articolo 95 dello schema di decreto;
   evidenziata l'opportunità di integrare tale articolo al fine di affrontare il tema dell'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, poiché lo strumento della gara appare alle associazioni di pazienti più rappresentative poco opportuno a soddisfare le esigenze di salute, anche sulla base di quanto affermato dalle società scientifiche. Per tutelare il diritto alla salute delle persone diabetiche e dei malati cronici, infatti, l'ordine di priorità è identificato con il criterio dell'appropriatezza terapeutico-assistenziale che consente all'amministrazione di scegliere il presidio che meglio si adatta alle singole situazioni clinico-terapeutico e gestionali del paziente,
   alla luce di tutte le premesse svolte,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:
   a) si valuti l'opportunità di sostituire, al comma 1 dell'articolo 50, le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono»;
   b) si valuti l'opportunità di inserire, al comma 7 dell'articolo 95, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la continuità e l'appropriatezza terapeutica, la sicurezza e la qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, si adotta l'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono sono in base a criteri qualitativi. La determinazione del prezzo fisso è demandata alla Cabina di regia sull’Health Technology Assessment (HTA) dei dispositivi medici prevista dal Patto per la salute e istituita con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2015.»;
   c) si valuti l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 112 dello schema di decreto legislativo, con quanto previsto dal disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore (approvato dalla Camera, modificato dal Senato e trasmesso nuovamente alla Camera), nel senso di disporre che agli appalti e alle concessioni «riservati», cui fa riferimento l'articolo 112, possano ricorrere esclusivamente i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del predetto disegno di legge;
   d) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 142, il seguente: «Art. 142-bis – (Principi per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici.). – 1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto servizi sociali ed altri servizi specifici di cui all'allegato IX, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è disciplinata esclusivamente dagli articoli 64, 97 e 98. È esclusa in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d).

  2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1, anche di importo inferiore alla soglia prevista all'articolo 35, comma 1, lettera d), avviene ai sensi della legge n. 328 del 2000 e delle leggi nazionali e regionali di settore e, comunque, con modalità tali da garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle persone svantaggiate.».Pag. 138
   e) si valuti l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 143 dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali esclusivamente ad organizzazioni che abbiano determinate caratteristiche, con quanto previsto nell'ambito del suddetto disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore, in relazione agli specifici requisiti che devono essere posseduti dai soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in tali settori.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI ALLA VIII COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283);
   evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera gg), della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, prevede l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
   rilevato, al riguardo, che gli articoli 140, 142 e 143 dello schema di decreto legislativo, in materia di affidamento degli appalti di servizi sociali, non prevedono il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa anche ai contratti al di sotto della soglia dei 750.000 euro, diversamente da quanto previsto, invece, all'articolo 144, che riguarda i servizi di ristorazione, e che pertanto, per ragioni di omogeneità, si reputa opportuno intervenire sul testo dell'atto in esame;
   osservato, poi, che, lo schema di decreto non contiene alcuna previsione in relazione alle concessioni per i servizi sociali, diversamente da quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva 2014/23/UE, ai sensi del quale «Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47»;
   evidenziato, quindi che l'articolo 143, nella parte in cui prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali esclusivamente ad organizzazioni che abbiano determinate caratteristiche, andrebbe coordinato con quanto previsto nell'ambito del disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore (approvato dalla Camera, modificato dal Senato e trasmesso nuovamente alla Camera), in relazione agli specifici requisiti che devono essere posseduti dai soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in tali settori; Pag. 140
   sottolineata l'opportunità di tenere conto dei contenuti del testo unificato delle proposte di legge S. 2290, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, in relazione all'articolo 144 dello schema di decreto legislativo;
   ricordato, inoltre, che, nell'ambito della legge delega, la lettera fff) del comma 1 dell'articolo 1 reca un criterio direttivo che richiede la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
   osservato, in proposito, che l'articolo 50, in applicazione del predetto criterio di delega nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere ddd) e ggg), disciplinando l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara e negli avvisi, al fine del riassorbimento occupazionale, prevede, al comma 1, un impegno in tal senso in forma di mera «possibilità», considerata troppo blanda e che, in ogni caso, necessita di coordinamento con il successivo comma 2;
   rilevato, sempre con riguardo all'articolo 50, come non sia stata inserita nel testo la funzione premiale prevista nella legge delega (articolo 1, comma 1, lettera ddd)), che fa esplicito riferimento all’«introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto»;
   ricordato che l'articolo 112 dello schema di decreto, in recepimento dell'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE e in coerenza con il criterio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della richiamata legge delega, prevede norme riguardanti gli appalti e le concessioni riservati all'integrazione sociale di determinate categorie di cittadini svantaggiati. Tale articolo, in particolare, al comma 1 prevede, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori degli operatori interessati sia composto da persone con disabilità o svantaggiate, la possibilità per le stazioni appaltanti: di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di concessione; di riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; di riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti. Lo stesso articolo, al comma 3, specifica che la menzione della predetta disposizione deve essere fatta nel bando di gara o nell'avviso di preinformazione, e, ai sensi del comma 1, che, ai fini della sua applicazione, sono fatte salve le norme vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali;
   evidenziato, al riguardo, che sarebbe opportuno coordinare la suddetta disposizione con quanto previsto dal suddetto disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore, a proposito del fatto che agli appalti e alle concessioni «riservati» – ai quali fa riferimento l'articolo 112 del provvedimento in esame – possano ricorrere esclusivamente i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del Pag. 141lavoro e delle politiche sociali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 di tale disegno di legge;
   fatto presente, altresì, che la direttiva 2014/24/UE, all'articolo 67, comma 2, lettera c), stabilisce che «l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi» e che tale principio è recepito dal comma 7 dell'articolo 95 dello schema di decreto;
   evidenziata l'opportunità di integrare tale articolo al fine di affrontare il tema dell'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche o degenerative, poiché lo strumento della gara appare alle associazioni di pazienti più rappresentative poco opportuno a soddisfare le esigenze di salute, anche sulla base di quanto affermato dalle società scientifiche. Per tutelare il diritto alla salute delle persone diabetiche e dei malati cronici, infatti, l'ordine di priorità è identificato con il criterio dell'appropriatezza terapeutico-assistenziale che consente all'amministrazione di scegliere il presidio che meglio si adatta alle singole situazioni clinico-terapeutico e gestionali del paziente;
   alla luce di tutte le premesse svolte,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:
   a) si valuti l'opportunità di sostituire, al comma 1 dell'articolo 50, le parole: «possono prevedere» con la seguente: »prevedono»;
   b) si valuti l'opportunità di inserire, al comma 7 dell'articolo 95, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la continuità e l'appropriatezza terapeutica, la sicurezza e la qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche o degenerative, si adotta l'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad un prezzo fisso, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi. La determinazione del prezzo fisso è demandata alla Cabina di regia sull’Health Technology Assessment (HTA) dei dispositivi medici prevista dal Patto per la salute e istituita con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2015.»;
   c) si valuti l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 112 con quanto previsto dal disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore (approvato dalla Camera, modificato dal Senato e trasmesso nuovamente alla Camera), nel senso di disporre che agli appalti e alle concessioni «riservati», cui fa riferimento l'articolo 112, possano ricorrere esclusivamente i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del predetto disegno di legge;
   d) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 142, il seguente: «Art. 142-bis – (Principi per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici). – 1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto servizi sociali ed altri servizi specifici di cui all'allegato IX, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è disciplinata esclusivamente dagli articoli 64, 97 e 98. È esclusa in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d).
  2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1, anche di importo inferiore alla soglia prevista all'articolo 35, comma 1, lettera d), avviene ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi nazionali e regionali di settore e, comunque, Pag. 142con modalità tali da garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle persone svantaggiate.»;
   e) si valuti l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 143, nella parte in cui prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali esclusivamente ad organizzazioni che abbiano determinate caratteristiche, con quanto previsto nell'ambito del suddetto disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore, in relazione agli specifici requisiti che devono essere posseduti dai soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in tali settori;
   f) si valuti l'opportunità di tenere conto, all'articolo 144, concernente i servizi di ristorazione, dei contenuti del testo unificato delle proposte di legge S. 2290, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, soprattutto al fine di prevedere, tra i criteri di assegnazione degli appalti nell'ambito della ristorazione, quello della cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari a fini di beneficenza da parte del soggetto aggiudicatario.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

EMENDAMENTO TRASMESSO DALLA XIV COMMISSIONE

  Al comma 1, allegato A, dopo la Direttiva (UE) 2015/565, inserire la seguente: Direttiva (CE) n. 2009/156 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.
1. 26. Il Governo.