CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2016
593.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. (Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,
   visto l'articolo 9, comma 2-bis, che reca una disposizione di delega per il riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, prevedendo, alle lettere da b) a d) l'istituzione della Lega ippica italiana e l'assegnazione alla stessa delle quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli e delle risorse pubbliche destinate al settore;
   rilevato in proposito che la Lega ippica italiana è definita quale associazione senza finalità di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui sono demandate funzioni di organizzazione degli eventi ippici, nonché di ripartizione e rendicontazione delle risorse di cui alle lettere c) e d) di cui al medesimo articolo 9, comma 2-bis;
   preso atto dei contenuti dell'articolo 29, che aggiorna il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee, in particolare intervenendo sulle fattispecie di violazione del divieto di detenzione, sbarco (fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi della normativa UE su tale materia), trasbordo, trasporto, commercializzazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima, in violazione della normativa vigente;
   ricordato che il recente Regolamento europeo sulla pesca cd. Regolamento «omnibus» (UE)2015/812 ha modificato il regolamento (CE) n. 1224/2009, considerando le violazioni dell'obbligo di sbarco come un'infrazione grave a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, seppure rinviando di due anni l'applicazione delle norme per tale tipo di infrazioni;
   evidenziato che l'articolo 29 prevede, conformemente alla nuova disciplina UE, l'obbligo di rigetto degli esemplari di taglia inferiore a quella minima solo nel caso di specie non soggette all'obbligo di sbarco, mentre, al comma 4 prevede, nel caso di cattura accidentale di esemplari inferiori alla taglia minima soggette all'obbligo di sbarco, il divieto di una loro commercializzazione ai fini del consumo umano;
   rilevato che la violazione di cui all'articolo 29, comma 4 sebbene sanzionata non è inclusa tra le infrazioni gravi e come tale non risulta sottoposta al sistema sanzionatorio a punti recato dal decreto legislativo n. 4 del 2012;
   tenuto conto che l'articolo aggiuntivo 30-bis esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o Pag. 185forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) appare utile che la Commissione di merito definisca con maggiore chiarezza le modalità di costituzione della Lega Ippica italiana, al fine di garantire che l'affidamento delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, così come la relativa assegnazione di risorse pubbliche, avvengano nel pieno rispetto della disciplina europea in materia di affidamenti di servizi e concessioni;
   b) appare necessario che la Commissione di merito valuti approfonditamente la formulazione dell'articolo 30-bis al fine di garantire che sia pienamente coincidente con la previsione della direttiva 2008/98/CE (articolo 2, paragrafo 1, lettera f)), che individua ambiti di esclusione con riferimento ai materiali elencati, al fine di assicurare una complessiva rispondenza della disciplina interna con la normativa europea in materia.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. (Atto n. 256).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 256) per il recepimento della direttiva 2014/17/UE (cosiddetta, direttiva MCD – Mortgage Credit Directive) in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali;
   tenuto conto che lo schema di decreto legislativo è stato presentato il 21 gennaio 2016 alle Camere per il previsto parere parlamentare, nell'esercizio della delega legislativa conferita dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014);
   ricordato che lo schema attua la citata delega sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge di delegazione europea 2014 e che il termine per l'esercizio della delega è fissato al 21 gennaio 2016, in quanto la medesima direttiva indica come termine per il proprio recepimento il 21 marzo 2016;
   tenuto conto che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 1o marzo 2016;
   richiamato il disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540), presentato alla Camera il 18 gennaio 2016 e assegnato alle Commissioni per l'esame il successivo 5 febbraio, che elenca – all'articolo 12 – principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2014/17/UE, delega già conferita dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014);
   evidenziato che – stante l'avvenuto esercizio della delega e l'imminente scadenza dei termini per il completamento della procedura di emanazione del decreto legislativo, occorrerà chiarire, nell'esame – in sede referente – del disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540) la portata dell'intervento dal medesimo previsto all'articolo 12,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.