CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2015
548.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI POSTI IN VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 470, capoverso comma 9-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui le risorse del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, allocate ai sensi del primo periodo del presente comma, non siano sufficienti a coprire gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, i conseguenti oneri finanziari. Ai fini del reintegro del fondo di rotazione, si applica la procedura di cui al secondo periodo del presente comma. Resta fermo che la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, come determinata dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, non può essere utilizzata a copertura degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze.
1. 1. Camani, Berlinghieri, Manfredi, Giulietti, Albini, Scuvera, Iacono, Sberna, Bergonzi, Bonomo.
(Approvato)

  Al comma 471, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2 e fatte salve le ipotesi ivi disciplinate, nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentiti gli enti interessati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento.
1. 2. Camani, Berlinghieri, Manfredi, Giulietti, Albini, Scuvera, Iacono, Sberna, Bergonzi, Bonomo.
(Approvato)

  Dopo il comma 471, inserire i seguenti:
  471-bis. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 è sostituito dal seguente : 2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di notifica ovvero nel diverso termine stabilito nella decisione medesima, il Ministro competente, con proprio decreto, ovvero, nel caso di più amministrazioni competenti, il Commissario straordinario del Governo, Pag. 362nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente ovvero il provvedimento del Commissario straordinario costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati. In caso di aiuti concessi nel quadro di un regime, il procedimento per l'accertamento dei beneficiari e degli importi dovuti è disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro ovvero, in caso di più amministrazioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione di recupero.
  471-ter. L'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dal comma 471-bis, si applica anche alle decisioni di recupero già notificate alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 3. Camani, Berlinghieri, Manfredi, Giulietti, Albini, Scuvera, Iacono, Sberna, Bergonzi, Bonomo.

  Dopo il comma 471, inserire i seguenti:
  471-bis. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 è sostituito dal seguente:
  2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di notifica ovvero nel diverso termine stabilito nella decisione medesima, il Ministro competente, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti nonché in caso di aiuti concessi nel quadro di un regime da più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina il Commissario straordinario del Governo che con proprio provvedimento individua i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3, costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.

  471-ter. L'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dal comma 471-bis, si applica anche alle decisioni di recupero notificate nel corso del 2015.
1. 3.  (Nuova formulazione) Camani, Berlinghieri, Manfredi, Giulietti, Albini, Scuvera, Iacono, Sberna, Bergonzi, Bonomo.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 473.
1. 4. Occhiuto.
(Respinto)

Pag. 363

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3444 Governo, approvato dal Senato, recante «»Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2016);
   premesso che:
    il disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», e il disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, presentati dal Governo al Senato della Repubblica per l'esame in prima lettura, sono stati parzialmente modificati;
    il disegno di legge di stabilità 2016, comprensivo degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica, comporta un incremento del saldo netto da finanziare di circa 20,3 miliardi di euro nel 2016, di circa 24,8 miliardi di euro nel 2017 e di 24,2 miliardi nel 2018;
    il disegno di legge di stabilità per il 2016 assicura il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015 e nella Relazione al Parlamento 2015, con un livello dell'indebitamento netto pari al 2,2 per cento per il 2016;
    qualora siano riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione (cosiddetta clausola migranti), pari a 3,2 miliardi di euro, così come la possibilità di avvalersi di margini di flessibilità con riferimento alle esigenze di sicurezza legate ai fenomeni terroristici, l'entità della manovra potrà ulteriormente aumentare e i saldi di bilancio e di finanza pubblica potranno essere conseguentemente rideterminati;
   sottolineato che:
    coerentemente con l'intenzione del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente favorevole alla crescita così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di stabilità per il 2016 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi, e politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;
   rilevato che, per i profili di propria competenza:
    è ampiamente apprezzabile il pieno utilizzo dei margini di flessibilità consentiti in sede europea, con riferimento agli investimenti, alle riforme strutturali e anche, potenzialmente, agli eventi connessi con l'attuale crisi migratoria, ad ulteriore conferma dell'impegno assunto dall'Italia con riguardo a tali temi, nell'ambito del semestre italiano di presidenza del Consiglio UE; Pag. 364
    con riguardo alle clausole sopraddette, la Commissione europea ha disposto, nei riguardi dell'Italia, la prosecuzione del monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Stabilità e Crescita, per valutare se verranno compiuti progressi nell'attuazione delle riforme strutturali e se, pur risultando rispettate le condizioni per l'attivazione della clausola sugli investimenti, la deviazione dal percorso di aggiustamento dalla stessa determinato sarà effettivamente usata per aumentare gli investimenti;
    più in generale, in sede di valutazione dei documenti programmatici di bilancio DPB 2015 dell'Italia, nell'ambito del monitoraggio e della valutazione delle politiche di bilancio previsto dal Regolamento UE n.473/2013, la Commissione europea (16 novembre 2015) e l'Eurogruppo (23 novembre 2015) hanno condiviso sostanzialmente i dati e le previsioni contenute nel DPB 2015 – ritenendo altresì che l'Italia abbia compiuto progressi sulle raccomandazioni in tema di governance di bilancio – e non hanno richiesto revisioni e modifiche del Documento; tuttavia, in sede europea si rileva che è presente un rischio di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine, tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito, tale da giustificare un monitoraggio in vista della valutazione del prossimo Programma di stabilità;
    gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 presentati dalla relatrice, ed approvati dalla Commissione – sono volti a rafforzare l'efficacia del sistema di gestione del contenzioso e a garantire un celere ed efficace adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, a conferma dell'impegno congiunto del Parlamento e del Governo al miglioramento dei rapporti tra Italia e Unione europea, non solo con gli strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea, ma anche attraverso la legge di stabilità, che contiene numerose misure di gestione del contenzioso con l'Unione europea;
    in particolare, gli emendamenti mirano a rendere più incisivo il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché agevolano l'esecuzione delle sentenze di condanna che comportano oneri finanziari, al fine di evitare un loro aggravamento con procedure troppo complesse;
    alcune disposizioni – come riferito dal rappresentante del Governo nella seduta del 24 novembre – sono volte a definire procedure EU-Pilot e pertanto svolgono una funzione preventiva del contenzioso, impedendo che la fase di pre-contenzioso avviata nei confronti dell'Italia sfoci in procedure di infrazione; si tratta in particolare delle disposizioni in materia di imposte sugli immobili detenuti all'estero (articolo 1, comma 14) e in materia di aliquota IVA applicabile alle cooperative sociali (commi 545 e 547) sulle quali è stato raggiunto un consenso con la Commissione europea;
    l'articolo 1, comma 470 modifica la disciplina del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 43, comma 9-bis della legge n. 234 del 2012); in particolare, la nuova formulazione del comma 9-bis prevede che – ai fini della rivalsa da parte dello Stato – sia possibile attivare una compensazione con i trasferimenti da effettuarsi verso le Amministrazioni responsabili;
    al fine di evitare dubbi interpretativi in sede di applicazione, potrebbe essere opportuno procedere ad un coordinamento tra il nuovo comma 9-bis e il vigente comma 3 dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, in cui si prevede che la rivalsa dello Stato opera sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali;
    nel corso dell'esame presso il Senato è stato opportunamente introdotto il Pag. 365comma 474 che equipara i liberi professionisti alle PMI nell'accesso ai Piani PON e POR, al fine di consentire l'adeguamento alla disciplina europea in materia di Fondi strutturali e con l'obiettivo di rafforzare l'accesso agli strumenti di finanziamento per la competitività e le PMI;
    il Senato, inoltre, con l'introduzione del comma 473, ha soppresso, all'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, il riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, stabilendo che agli atti di esecuzione dell'Unione europea, così come alle norme che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, sia data attuazione mediante decreto ministeriale;
    tale previsione appare condivisibile quanto alle finalità di accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea, anche in chiave di prevenzione del contenzioso con l'Unione europea;
    tuttavia, appare necessario garantire un adeguato contemperamento tra le istanze di semplificazione e la coerenza del sistema delle fonti giuridiche; si evidenzia quindi che l'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, come modificato, non esclude che ai decreti ministeriali aventi contenuto normativo continui ad applicarsi la disciplina generale sugli atti normativi del Governo e dei singoli ministri (articolo 17 della legge n. 400 del 1998), come previsto dalla legge n. 127 del 1997 (articolo 17, comma 25) e in più occasioni confermato dalla pronunce del Consiglio di Stato,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito ad un migliore coordinamento tra le disposizioni contenute ai commi 3 e 9-bis dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012 in materia di diritto di rivalsa dello Stato verso le Amministrazioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea.

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ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminati il disegno di legge di bilancio per il 2016 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa Nota di variazioni (C. 3445-bis), approvati dal Senato il 20 novembre 2015, nonché la Tabella n. 2 recante Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza);
   rilevato che il disegno di legge di bilancio per il 2016 è coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del DEF 2015 presentata a settembre 2015, al fine di perseguire, mediante la legge di stabilità, i volumi di entrata e di spesa programmata;
   ricordato che il 16 novembre 2015 la Commissione europea, nell'ambito del monitoraggio e della valutazione delle politiche di bilancio previsto dal Regolamento UE n.473/2013, ha completato il processo di valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB), che gli Stati membri della zona euro hanno l'obbligo di presentare entro il 15 ottobre;
   preso atto che la Commissione europea e l'Eurogruppo hanno condiviso sostanzialmente i dati e le previsioni contenute nel DPB 2015 – ritenendo altresì che l'Italia abbia compiuto progressi sulle raccomandazioni in tema di governance di bilancio – e non hanno richiesto revisioni e modifiche del Documento; tuttavia, in sede europea si rileva che è presente un rischio di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine, tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito, tale da giustificare un monitoraggio in vista della valutazione del prossimo Programma di stabilità;
   osservato che il saldo netto da finanziare per il 2016, pari a –11,4 miliardi di euro, è in miglioramento rispetto alla previsione del bilancio 2015 e che un ulteriore miglioramento è previsto per il biennio 2017-2018; ricordato altresì che l'avanzo primario presenta valori positivi e crescenti nel triennio, che un andamento positivo è previsto per il 2017-2018 per le entrate tributarie e che si registra una riduzione delle spese finali rispetto all'assestato 2015;
   ricordato infine che per gli stanziamenti previsti per le politiche in ambito UE per l'anno finanziario 2016, esposti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) è previsto un aumento di 800 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015, con uno stanziamento pari a 23.753,9 milioni di euro, destinato ad aumentare ulteriormente per i successivi anni finanziari del triennio considerato,
  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.