CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 13 novembre 2015
540.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»;
   considerato, in particolare, l'articolo 30 del provvedimento in oggetto, che modifica l'articolo 116 della Costituzione;
   evidenziato che il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, nel testo modificato dal Senato in terza lettura, estende l'ambito delle materie in relazione alle quali è prevista la possibilità di attribuire, con legge dello Stato, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, anche su richiesta delle stesse, purché la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;
   considerato che, a seguito delle predette modifiche, nell'elenco di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è ricompresa anche la materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), limitatamente alle «disposizioni generali e comuni per le politiche sociali»;
   rilevato, al riguardo, come la Commissione affari sociali, nel parere espresso alla Commissione competente nel corso dell’iter del provvedimento in oggetto alla Camera, in prima lettura, abbia sottolineato l'esigenza di rafforzare i poteri dello Stato centrale su alcuni temi di rilevanza fondamentale come quelli della salute e delle politiche sociali, garantendo su tutto il territorio gli stessi diritti ai cittadini e riducendo nel contempo i conflitti di attribuzione tra Stato e regioni;
   fatto presente che, in ogni caso, l'accesso ai livelli essenziali di assistenza sia in materia sanitaria sia in quella delle politiche sociali deve essere ugualmente garantito su tutto il territorio nazionale;
   osservato, inoltre, che la formulazione stessa della disposizione di cui all'articolo 116, terzo comma, nel testo in esame, risulta poco efficace in quanto nel caso delle politiche sociali, diversamente da quanto avviene rispetto ad altre fattispecie analogamente assoggettate al cosiddetto «regionalismo differenziato» – quali ad esempio istruzione e formazione professionale e governo del territorio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere o) ed u) – si fa riferimento non alla materia bensì alle «disposizioni generali e comuni» per le politiche sociali;
   ribadita l'opportunità che l'approvazione delle «disposizioni generali e comuni» spetti al legislatore statale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 8

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI DAL RELATORE

Art. 8

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 8 – (Obbligo di assicurazione). – 1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina.
  2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una struttura di cui al comma 1, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
  3. Al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa di cui all'articolo 7-ter della presente legge, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in presìdi sanitari pubblici o nelle aziende del Servizio sanitario nazionale o in strutture private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione.
  4. Le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1 del presente articolo rendono nota, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
  5. Con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della salute, definisce i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagni assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.
8. 50. Il Relatore.

Pag. 9

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

  Art. 8-bis. – (Azione diretta del soggetto danneggiato) – 1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis della presente legge, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 8 della presente legge.
  2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. 3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
  4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.
  5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.
8. 010. Il Relatore.