CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2015
538.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 154/2015 Disposizioni urgenti in materia economico-sociale (S. 2124 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 2124, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o ottobre 2015, n. 154, recante «Disposizioni urgenti in materia economico-sociale», approvato dalla Camera dei deputati;
   richiamato il proprio parere espresso in data 14 ottobre 2015;
   considerato che il contenuto del provvedimento in esame risulta riconducibile: per quanto riguarda l'articolo 1, alle materie «istruzione» e «governo del territorio», spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.); per quanto riguarda l'articolo 2, alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.); per quanto riguarda l'articolo 3, alla materia «coordinamento della finanza pubblica», spettante alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   rilevato che l'articolo 1 è volto a consentire l'immediato utilizzo dello stanziamento per il Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, già previsto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   appare opportuno evitare l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi, che, seppure condivisibili nel merito, risultano estranei alle finalità di riequilibrio economico e sociale in favore delle aree sottoutilizzate cui il Fondo è destinato.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial ed altri).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 3220 Sorial ed altri, recante «Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni»;
   rilevato che la proposta di legge in esame introduce un divieto generalizzato per le pubbliche amministrazioni, inclusi le Regioni e gli enti locali, di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di leasing al riguardo, ferme restando le disposizioni relative alle auto destinate a particolari servizi, e impone la dismissione delle autovetture medesime tramite asta pubblica su piattaforma elettronica, destinando i relativi risparmi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
   considerato che:
    il contenuto del provvedimento appare riconducibile, per i profili concernenti le amministrazioni statali, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «sistema contabile dello Stato», ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed e), Cost.), e, per i profili concernenti le amministrazioni territoriali, alla materia «coordinamento della finanza pubblica», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma Cost);
   secondo la giurisprudenza costituzionale, «il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti stessi), ma solo con disciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario» (sentenza n. 144 del 2012, relativa al contenimento delle spese per le auto di servizio; nello stesso senso cfr., ex plurimis, sentenza n. 417 del 2005);
    appare comunque opportuno che anche le amministrazioni regionali, nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto del principio di leale collaborazione, adeguino i propri ordinamenti alla normativa volta al contenimento delle spese per le auto di servizio e di rappresentanza;
    risulta inoltre necessario, al fine di rispettare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa restino acquisiti ai bilanci degli enti medesimi e siano finalizzati a soddisfare i bisogni dei territori;
   considerato infine che:
    il conseguimento di effettivi risparmi in attuazione delle misure previste dalla proposta di legge in esame rischia di essere vanificato dalla mancata previsione di misure restrittive per il noleggio delle autovetture e l'acquisto di buoni taxi;
    in talune ipotesi la dismissione onerosa delle autovetture potrebbe risultare non agevole o conveniente, Pag. 136
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia prevista, in luogo dell'applicazione diretta alle Regioni della disciplina del contenimento delle spese per le autovetture di servizio e di rappresentanza, un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, volta a recepire i principi della normativa statale in materia, ferme restando le normative regionali che prevedano misure più restrittive;
   2) sia previsto che per gli enti locali i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa per le autovetture restino acquisiti ai relativi bilanci, per essere destinati al soddisfacimento delle esigenze primarie della popolazione;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di estendere le misure restrittive relative all'acquisto e alla stipula di contratti di leasing delle autovetture anche al noleggio e all'acquisto di buoni taxi;
   b) si valuti l'opportunità, nelle ipotesi in cui la dismissione onerosa delle autovetture risulti non agevole o conveniente, di riconoscere la facoltà alle amministrazioni di procedere alla cessione a titolo gratuito, tramite procedure ad evidenza pubblica, ad enti e associazioni senza scopo di lucro che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria sul territorio.

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ALLEGATO 3

Revisione della Parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione»;
   richiamati i pareri già espressi dalla Commissione, in data 11 giugno 2014, 11 dicembre 2014 e 30 luglio 2015;
   preso atto positivamente delle modifiche apportate dal Senato al nuovo articolo 55, quinto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1, concernenti la definizione delle funzioni del nuovo Senato, che hanno recepito i rilievi formulati da questa Commissione nel parere espresso in data 30 luglio 2015;
   valutata favorevolmente la previsione – introdotta dal Senato al nuovo articolo 57, quinto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 – secondo la quale i senatori sono eletti «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri» in occasione delle elezioni dei consigli regionali o delle Province autonome, previsione volta a garantire una maggiore democraticità all'elezione dei senatori, conferendo loro una legittimazione popolare;
   rilevato che, al fine di garantire l'applicazione della disposizione sull'elezione dei senatori «in conformità alle scelte espresse dagli elettori», risulta necessaria l'approvazione della nuova legge elettorale del Senato, che potrà avvenire anche nella legislatura in corso; per la prima elezione del Senato, tale applicazione potrà peraltro essere effettiva solo nelle Regioni che procedono al rinnovo dei propri organi contestualmente all'elezione della Camera (o eventualmente in precedenza, ma dopo l'approvazione della nuova legge elettorale del Senato ed il suo recepimento da parte della legislazione elettorale regionale);
   condivise le modifiche apportate dal Senato al nuovo articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 30, ampliando il novero delle materie che possono essere oggetto del cosiddetto «regionalismo differenziato», con l'aggiunta, in particolare, della materia «politiche sociali»;
   valutate altresì favorevolmente le modifiche apportate dal Senato all'articolo 39, comma 13, relativo all'applicazione della riforma costituzionale alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, sostituendo l'espressione «adeguamento» degli statuti con l'espressione «revisione» per riferirsi al momento dal quale la nuova disciplina del titolo V risulterà applicabile alle Regioni e statuto speciale e Pag. 138alle Province autonome e introducendo l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, a decorrere dalla revisione degli statuti, dell'articolo 116, terzo comma, Cost., relativo al cd. «regionalismo differenziato», con una disciplina transitoria per il periodo precedente alla suddetta revisione;
   sottolineando che il processo di revisione degli statuti in attuazione della riforma costituzionale, sulla base del principio dell'intesa, potrà essere l'occasione per l'avvio di un percorso comune delle cinque autonomie speciali nei confronti di tale revisione, un percorso che sia in grado di rinsaldare il pluralismo costituzionale e rileggere i fondamenti della specialità in chiave di responsabilità e solidarietà,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   al fine di assicurare che l'elezione del nuovo Senato avvenga «in conformità alle scelte espresse dagli elettori», appare opportuno che la nuova legge elettorale del Senato sia approvata in termini brevi, anche per garantire alle Regioni i tempi necessari per adeguare le rispettive normative elettorali.

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ALLEGATO 4

Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».

PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  Il «sistema delle Conferenze» costituisce allo stato la principale sede istituzionale di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali, snodo fondamentale dei rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica.
  Il sistema delle Conferenze Stato-regioni ed autonomie locali è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come «una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione», al cui interno «si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse» (sentenza n. 31/2006).
  La riforma costituzionale all'esame delle Camere supera l'attuale sistema di bicameralismo perfetto, configurando il Senato quale Camera di rappresentanza degli enti territoriali, e rivede al tempo stesso l'assetto dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali attraverso un nuovo disegno del titolo V.
  L'eventuale approvazione della riforma comporta necessariamente una ridefinizione ed un ripensamento della funzione delle Conferenze, in conseguenza del nuovo ruolo del Senato della Repubblica, che diviene titolare della funzione di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali.
  Si tratta naturalmente di un assetto tutto da costruire, che dipende anche dalla composizione del futuro Senato e dalla capacità che esso avrà di essere espressione della volontà dei territori.
  La revisione del titolo V è inoltre volta a definire un sistema di governo multilivello caratterizzato da una minore conflittualità. L'individuazione di forme di cooperazione tra Stato ed enti territoriali, anche interne alle istituzioni parlamentari, appare utile per favorire una più ordinata messa a punto del nuovo sistema, evitando l'abnorme contenzioso costituzionale che ha fatto seguito alla riforma del 2001.
  Diverse soluzioni sono già state prospettate nel dibattito in corso. Scartata la via della costituzionalizzazione delle Conferenze, pur percorsa da precedenti progetti di riforma, le proposte vanno dalla soluzione più drastica della soppressione delle Conferenze alla definizione di un nuovo ruolo, eventualmente attraverso il riconoscimento esclusivamente di competenze di tipo amministrativo.
  Un'ulteriore questione riguarda poi lo spazio che nel nuovo quadro costituzionale potrà avere la Commissione bicamerale per le questioni regionali, come eventuale sede di mediazione e confronto tra la Camera, organo di rappresentanza della Nazione, ed il Senato, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali.
  Anche al di là della riforma costituzionale, un riordino del «sistema della Conferenze» appare comunque ineludibile.
  Al crescente ruolo assunto nell'attuazione delle politiche fondamentali del sistema-Paese, per cui le Conferenze sono divenute di fatto una sede di continua contrattazione politica, non ha fatto riscontro un'adeguata revisione delle procedure. Si rende dunque necessaria una razionalizzazione volta a rendere più efficaci Pag. 140i procedimenti di negoziazione e mediazione politica fra Governo e autonomie territoriali e ad assicurare il rispetto del fondamentale principio della trasparenza.
  Un altro elemento da approfondire è quello relativo al ruolo che nel nuovo circuito potranno giocare le assemblee elettive, soprattutto quelle regionali, potendosi porre in discussione il vigente assetto che vede le Conferenze esclusivamente quale sede di rappresentanza dei governi in favore del riconoscimento di uno spazio per gli organi democraticamente eletti.
  Saranno pertanto svolte audizioni di rappresentanti del Governo (Ministro per le riforme costituzionali e per l'attuazione del programma di Governo, Ministro per gli affari regionali, Ministro dell'interno), rappresentanti del «sistema delle conferenze» (Conferenza Stato-regioni e Conferenza unificata, Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome, Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative regionali), rappresentanti degli enti territoriali e delle relative associazioni, studiosi ed esperti della materia oggetto dell'indagine, funzionari del Governo o degli enti territoriali con competenza sulla materia.
  Il termine per lo svolgimento dell'indagine è di sei mesi.