CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2015
483.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 1990, d'iniziativa dei deputati Brescia ed altri, all'esame della VII Commissione Cultura della Camera dei deputati in sede referente;
   rilevato che le disposizioni contenute all'articolo 1 della proposta di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
   ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l'attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, contemperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» (lettera e) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m);
   rammentato altresì il legame tra l’«ordinamento della comunicazione» e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990);
   osservato, infine, che le disposizioni recate dall'articolo 2 appaiono invece riconducibili ad ambiti materiali, quali la «tutela della concorrenza» e l’«ordinamento civile», assegnati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, dalle lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 2, lettera d), si sopprima la previsione, ivi contenuta, relativa all'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 2-ter e del comma 2-quinquies dell'articolo 3 – concernenti la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei contributi a quotidiani ed emittenti radiotelevisive editi (o che trasmettano programmi) in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Pag. 199Adige e dei contributi a quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive – confermando contestualmente, a seguito della prevista abrogazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990, e della prevista abrogazione del decreto-legge n. 63 del 2012, l'accesso ai contributi delle imprese editrici e delle emittenti radiotelevisive sopra indicate e individuando la disciplina loro applicabile.

Pag. 200

ALLEGATO 2

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 1990, d'iniziativa dei deputati Brescia ed altri, all'esame della VII Commissione Cultura della Camera dei deputati in sede referente;
   rilevato che le disposizioni contenute all'articolo 1 della proposta di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
   ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l'attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, contemperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» (lettera e) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m);
   rammentato tuttavia il legame tra l’«ordinamento della comunicazione» e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990), che le disposizioni recate dal provvedimento sembrano comprimere,
   osservato inoltre che le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 2, lettera d), con l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 2-ter e del comma 2-quinquies dell'articolo 3 – concernenti la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei contributi a quotidiani ed emittenti radiotelevisive editi (o che trasmettano programmi) in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e dei contributi a quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive – e con la prevista abrogazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990, e del decreto-legge n. 63 del 2012, sembrerebbero negare l'accesso ai contributi delle imprese editrici e delle emittenti radiotelevisive sopra indicate,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 201

ALLEGATO 3

Accordo associazione UE-Ucraina (S. 1963 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1963, approvato dalla Camera, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014»;
   rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.