CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 luglio 2015
474.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Per i fini di cui al comma 1 nelle istituzioni scolastiche statali in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione è garantita la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale e a laicità. Ciascuna istituzione scolastica svolge la sua attività attraverso i seguenti organi secondo le specifiche competenze:
   a) il collegio dei docenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 con il compito di realizzare l'autonomia didattica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
   b) il consiglio di istituto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 297 del 1994 con il compito di realizzare l'autonomia organizzativa;
   c) il dirigente scolastico, cui spetta di assolvere alla funzione di promozione e coordinamento dell'istituzione scolastica e a tal fine svolge tutte le funzioni previste dall'articolo 396 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

  Per consentire una più ampia partecipazione di tutte le componenti scolastiche, sono istituiti, secondo modalità definite con regolamento approvato dai singoli Consigli di Circolo o d'istituto: il consiglio dei genitori, il consiglio del personale tecnico-amministrativo e, nelle scuole secondarie, il consiglio degli studenti.
  Tali consigli devono essere preventivamente consultati per l'elaborazione del POF e hanno facoltà di fare proposte agli organi di governo, che sono tenuti a decidere in merito nei tempi previsti dal regolamento di cui al precedente capoverso.
  Per istituzioni scolastiche si intende, a seconda delle specifiche competenze, l'articolazione definita nel presente comma.

  Conseguentemente, al comma 7, alla lettera n) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico dovrà dichiarare la conformità di ogni singolo ambiente classe al numero degli allievi/studenti in esso ospitati, con apposita dichiarazione rilasciata sotto la sua responsabilità in quanto titolare dell'attività, così come previsto dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica» punto 5.0 dell'allegato,.
1. 1. Cristian Iannuzzi.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono promosse iniziative di formazione rivolte al personale scolastico e agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che prevedano, in particolare, per ciascun anno scolastico almeno due ore di Pag. 80lezione di rianimazione cardiopolmonare (RCP), anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.».
1. 3. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede:
   a) entro il mese di febbraio dell'anno scolastico di riferimento alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto;
   b) entro il successivo mese di settembre, alla successiva erogazione del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

  Con il decreto di cui al comma 143 è disciplinato lo scadenzario di comunicazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche anche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole.
  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti, sentito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, e resi pubblici i criteri di riparto e le dotazioni assegnate del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
1. 4. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 11, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di luglio, a comunicare alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie che saranno erogate nel settembre successivo.
1. 5. Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 6. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 11, in fine, aggiungere le seguenti parole:; tali criteri saranno improntati su parametri oggettivi come il numero di alunni, docenti, ATA, e degli ordini di scuola presenti nell'Istituzione scolastica; il riparto deve altresì tener conto del contesto socio-economico dell'istituzione scolastica ed essere funzionale all'abbattimento del tasso di dispersione scolastica.
1. 7. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto anche dei finanziamenti da assegnare ai progetti delle singole istituzioni scolastiche, precedentemente selezionati con pubblico bando.
1. 8. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di definizione dei criteri di riparto di cui al precedente periodo darà priorità al reddito medio Pag. 81delle famiglie del territorio, il volume d'affari del territorio nonché il tasso di dispersione scolastica.
1. 9. Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 13, dopo le parole: a ciascuna istituzione scolastica aggiungere le seguenti:, fermo restando la possibilità di assegnare incarichi annuali, al di fuori del piano triennale, per il conseguimento di ulteriori finalità tra cui l'apertura pomeridiana della scuola al territorio, il potenziamento del tempo scuola nonché la programmazione di attività laboratoriali.
1. 10. Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 14, capoverso Art. 3, comma 3, sopprimere le parole: tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
1. 11. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 14, capoverso Art. 3. (Piano triennale dell'offerta formativa) lettera a), sopprimere le parole: nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
1. 12. Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 23, secondo periodo, sostituire le parole: Decorso un triennio, con le seguenti: Decorso un biennio.
1. 15. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 25, dopo le parole: fino all'anno 2021, aggiungere le seguenti: nonché gli eventuali risparmi rinvenienti nei capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale della scuola iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca relativi all'anno scolastico precedente.
1. 16. Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 34, sostituire le parole: con enti di promozione sportiva, con le seguenti: federazioni sportive.
1. 17. Simone Valente, Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 47, sopprimere la lettera f).
1. 18. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 54, alle parole: l'autorizzazione di spesa premettere le seguenti: da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2016.
1. 19. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Sopprimere il comma 66.
1. 20. Rampelli.

  Al comma 66 sopprimere le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
1. 21. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 66, sostituire le parole: 2016-2017, con le seguenti: 2018-2019.
1. 22. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

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  Al comma 68, sopprimere le parole a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
1. 23. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 68, sostituire le parole 2016-2017 con le seguenti: 2018/2019.
1. 24. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 69 con il seguente:
  69. Per ciascun ambito territoriale, così come definito nel comma 66, entro il 31 dicembre 2015, sono indette le elezioni per il Consiglio scolastico locale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1999 con i compiti di cui al predetto decreto, cui si aggiunge altresì, tramite la costituzione di una rete di scuole, la funzione di valorizzazione delle risorse professionali, di gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché di realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.
1. 25. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 69, primo periodo, sopprimere le parole da: non tacenti parte, fino alla fine del periodo; al terzo periodo, sopprimere le parole da: ovvero mediante l'impiego fino alla fine del periodo.
1. 26. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 69, terzo periodo, sopprimere le parole: a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero.
1. 27. Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 70, secondo periodo, sostituire le parole: da definire fino alla fine del periodo, con le seguenti: in ogni caso le reti non possono in alcun modo realizzare l'accorpamento di istituzioni scolastiche in deroga alla legislazione vigente.
1. 28. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 70, secondo periodo, sostituire le parole: da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete» con le seguenti: da definire su base volontaria tra istituzioni scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».
1. 29. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Sostituire il comma 73 con il seguente:
  73. Il personale docente assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza.
  Al personale assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e al personale assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c) continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva.
  Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato a domanda agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016 /2017 è assegnato agli ambiti territoriali.
1. 30. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Pag. 83

  Sostituire il comma 73 con il seguente:
  73. Il personale docente assunto in ruolo a tempo indeterminato assume titolarità di cattedra nella scuola di appartenenza.
1. 31. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 73, sopprimere il terzo periodo.
1. 32. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 73, quarto periodo, sostituire le parole: agli ambiti territoriali con le seguenti: a nuova sede secondo le disposizioni in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
1. 33. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 73 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014-2015, per l'anno scolastico 2015-2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
1. 34. Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

  Sostituire il comma 78 con il seguente:
  78. Le competenze del dirigente scolastico sono qualificate e potenziate in relazione al ruolo centrale che lo stesso assume nella gestione della scuola e quindi nella determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Unitamente al potenziamento e qualificazione del DS cresce anche la figura del DSGA che lo coadiuva per la parte amministrativa e contabile. In particolare il dirigente scolastico assicura il buon andamento dell'istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia e insieme al DSGA svolge funzioni di gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Inoltre, il DS è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
1. 35. Ciracì.

  Sostituire il comma 78 con il seguente:
  78. Il dirigente scolastico partecipa al governo delle istituzioni scolastiche con le modalità e le competenze definite nei commi da 5 a 27 della presente legge. L'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed ogni altra norma incompatibile con i princìpi di collegialità e di gestione democratica della scuola sono abrogate.
1. 36. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 78, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
1. 37. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 78, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: direzione, gestione, organizzazione e.
1. 38. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Pag. 84

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto a emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti.
1. 39. Borghesi, Simonetti.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. Il dirigente scolastico presenta la proposta del Piano Triennale dell'Offerta Formativa al Consiglio d'Istituto per l'approvazione a maggioranza dei componenti, il quale viene successivamente inviato all'Ufficio Scolastico Regionale che valuta la proposta e la invia al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
1. 40. Altieri, Centemero.

  Sopprimere i commi 79, 80, 81 e 82.
1. 41. Rampelli.

  Sostituire il comma 79, con il seguente:
  79. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, Ufficio scolastico regionale provvede, sulla base di graduatorie previste dalle norme già vigenti e con la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza:
   a) con l'assegnazione a tempo indeterminato del personale trasferito d'ufficio o a domanda;
   b) con l'assegnazione del personale nominato secondo le modalità previste dai commi da 95 a 114;

  Il Dirigente scolastico assegna i docenti dell'istituzione scolastica alle cattedre e ai posti dell'organico funzionale sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio d'Istituto e dalle proposte deliberate dal Collegio dei Docenti.
1. 42. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 79, premettere il seguente periodo: Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto a emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti.
1. 43. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 79, premettere le seguenti parole: Sulla base dei criteri stabiliti da apposito regolamento in merito alla valutazione dei titoli del personale docente di cui all'articolo 2, comma 15.
1. 44. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 79, sopprimere le parole: A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
1. 45. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 con le seguenti: A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.
1. 46. Giancarlo Giordano, Pannarale, Gregori, Civati, Pastorino, Fassina.

Pag. 85

  Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2018-2019.
1. 47. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: presentate dai docenti medesimi inserire le seguenti: rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte dei MIUR, sentiti gli uffici scolastici regionali e provinciali.
1. 48. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 79, primo periodo, sopprimere le parole: al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni.
1. 49. Giancarlo Giordano, Pannarale, Gregori, Civati, Pastorino, Fassina.

  Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi con le seguenti: secondo le preferenze presentate dai docenti medesimi in ordine alla individuazione della sede di servizio e graduati secondo i punteggi delle procedure di immissione in ruolo posseduti.
1. 50. Giancarlo Giordano, Pannarale, Gregori, Civati, Pastorino, Fassina.

  Al comma 79, dopo le parole: presentate dai docenti medesimi, aggiungere le seguenti: rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte dei MIUR, sentiti gli uffici scolastici regionali e provinciali.
1. 51. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: dai docenti medesimi aggiungere le seguenti:, delle graduatorie da istituirsi in ogni ambito territoriale suddivise per classi di concorso.
1. 52. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 79, primo periodo, sopprimere le parole da: e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi dagli articoli 21 e 33, comma 5, della legga 5 febbraio 1992, n. 104.
1. 53. Borghesi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: legge 5 febbraio 1992, n. 104 aggiungere le seguenti: nonché di eventuali peculiari esigenze legate al nucleo familiare.
1. 54. Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

  Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: della legge 5 febbraio 1992, n. 104. aggiungere le seguenti: fermo restando il controllo dei requisiti per accedere ai benefici della legge medesima effettuati dalla Guardia di Finanza in ogni provincia, al fine di evitare abusi.
1. 55. Borghesi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 79, secondo periodo, dopo le parole: nell'ambito territoriale aggiungere le seguenti: e nelle graduatorie per le supplenze.
1. 56. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 79, secondo periodo, dopo le parole: nell'ambito territoriale aggiungere le seguenti: e nelle relative graduatorie di circolo e di istituto.
1. 57. Chimienti.

Pag. 86

  Al comma 80, primo periodo, sostituire le parole: ed è rinnovato purché con le seguenti: ed è automaticamente rinnovato sul posto in organico.
1. 58. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 84, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale riduzione non può e non deve comportare un aumento degli alunni e degli studenti in altre classi.
1. 61. Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere i commi 93 e 94.
1. 62. Rampelli.

  Sostituire il comma 93 con il seguente:
  93. La valutazione dei dirigenti scolastici è affidata a un organismo di esperti designati dal CSPI, che tiene conto dei risultati della valutazione di cui al comma 1 articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e della valutazione espressa dai Collegi dei docenti delle istituzioni scolastiche cui i dirigenti sono assegnati. Per le operazioni di cui al presente comma l'organismo così individuato può avvalersi della consulenza di un ente esterno. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 94;
   al comma 204, primo periodo, sostituire le parole: euro 86,94 con la seguente: euro 93.
1. 63. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 93, sopprimere le lettere da b) a e).
1. 64. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 93, sopprimere la lettera b).
1. 65. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 93, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
  f) riduzione del tasso di abbandono scolastico e del tasso di dispersione scolastica.
1. 66. Chimienti.

  Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:
  93-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, in occasione del rinnovo dei Consigli di istituto negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si provvede ad effettuare una consultazione tra docenti, genitori e personale ATA, volta alla valutazione complessiva dell'operato dei Dirigenti scolastici. Detta valutazione viene trasmessa al MIUR e va ad integrare le altre valutazione dei medesimi.
1. 67. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 94, sostituire le parole: con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti con le seguenti: in funzione delle modalità previste dal processo.
1. 68. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 94, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 69. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Pag. 87

  Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per posti comuni e per quelli di sostegno.
  94-ter. Tutti i docenti che abbiano stipulato un contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2014/2015 (con almeno 180 giorni di servizio in ruolo) e nei precedenti anni scolastici possono fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.
  94-quater. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alla immissioni in ruolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare dalle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016.
1. 70. Borghesi, Simonetti.

  Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per posti comuni e per quelli di sostegno.
  94-ter. Per chi ha superato l'anno di prova entro il 31 agosto 2014, è possibile fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.
  94-quater. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016.
1. 71. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 94, ultimo periodo, sostituire le parole da: in base alla procedura, fino Pag. 88alla fine del comma, con le seguenti: con procedure concorsuali per titoli.
1. 72. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Sostituire i commi da 95 a 102 con i seguenti:
  95. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, inclusi nelle GaE, abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati per superamento di procedure concorsuali, in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di oltre 36 mesi per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti ivi compreso il sostegno.
  96. Analogamente con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA sui posti liberi tramite l'istituzione di un organico funzionale.
  97. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 31 maggio 2015 ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud; relativamente ai posti Ata è finalizzato all'apertura delle scuole al territorio, all'integrazione degli alunni disabili con riferimento all'assistenza di base e all'estensione della figura dell'assistente tecnico nella scuola del primo ciclo.
  98. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.
  99. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto entro l'entrata in vigore della presente legge un TFA speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.
  100. Nella fase di transizione verso il nuovo sistema di formazione iniziale si prevede il mantenimento del TFA al fine di consentire a chi è già laureato/laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.
  101. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi a ilo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.
  102. Terminata la fase transitoria del piano pluriennale il reclutamento avverrà per pubblico concorso indetto con Decreto Ministeriale.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi da 145 a 152;
   al comma 204 sopprimere le parole: nonché agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 73. Cristian Iannuzzi.

  Sostituire i commi da 95 a 102 con i seguenti:
  95. Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico Pag. 89di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole, istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.
  96. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:
   a) con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscano tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo. La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria. Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale;
   b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo consegnano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera a) del presente comma;
   c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera a) del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera b) del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

  97. Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella graduatoria regionale e nella graduatoria provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario. All'esito del censimento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.Pag. 90
  98. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 96:
   a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali, ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera a), comma 96, del presente articolo;
   c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera b), comma 96, del presente articolo.

  99. In deroga all'articolo 399 dei testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
   b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 96, lettera a), del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;
   c) i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 96, lettera b), del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

  100. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.
  101. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 96 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore agli 80 giorni nell'anno scolastico. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. 1 docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione Pag. 91dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 96, del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psicoattitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

  Conseguentemente, dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 200-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  200-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 198-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.
  200-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 200-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  200-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 200-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  200-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 200-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 200-quater e 200-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri.
  200-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  200-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento.
1. 74. Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Pag. 92

  Sostituire i commi da 95 a 101 con i seguenti:
  95. Per l'anno scolastico 2015-2016 il Miur realizza un censimento di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e di tutti i docenti iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
  96. Il censimento è finalizzato a verificare le competenze didattico-disciplinari dei docenti iscritti nelle graduatorie di cui al comma 1, al fine di verificarne la corrispondenza con il fabbisogno reale delle singole istituzioni scolastiche, determinato dall'articolazione di curricoli e programmi e sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa.
  97. Contestualmente all'elaborazione dei piani triennali dell'offerta formativa da parte di ciascuna istituzione scolastica, e sulla base delle risultanze del censimento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 elabora un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.
  98. Sono assunti a tempo indeterminato:
   a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   c) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

  99. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui ai commi precedenti al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i soggetti ci cui alla lettera a) del comma 98 sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   c) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 98, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale e, qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017. I Pag. 93vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
   d) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente, confluiscono nelle Graduatorie Provinciali dei docenti abilitati, istituite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e sono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

  100. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/2015.
  101. I docenti immessi in ruolo, secondo le norme di cui al comma 99, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A, tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
  102. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. 1 docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
  103. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c) del comma 98, sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

  Conseguentemente, dopo il comma 200, aggiungere i seguenti:
  200-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 200-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  200-ter. il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 198-bis. 1 regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.
  200-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 200-bis Pag. 94le disposizioni che prevedono incentivi: a) finanziabili con fondi europei; b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.
  200-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 200-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  200-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 200-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 200-quater e 200-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri.
  200-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6: 1) al comma 8, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»; 2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»; b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
  200-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
1. 75. Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Sostituire i commi da 95 a 101 con i seguenti:
  95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca è autorizzato ad attuare, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015.
  96. Sono assunti a tempo indeterminato, entra il primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui al comma 95:
   a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006; n. 296, e successive modificazioni;
   c) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

  96. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo Pag. 95le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 96 sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
   c) i soggetti di cui alla lettera c) del comma 96 sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dalle fasi precedenti.

  97. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale Commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
  98. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c) del comma 96, sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.
1. 77. Vacca, Simone Valente, Chimienti, Marzana, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Sostituire i commi da 95 a 101 con i seguenti:
  95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015.
  96. Sono assunti a tempo indeterminato, entra il primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui al comma 95:
   a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;Pag. 96
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   c) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

  97. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 96 sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
   c) i soggetti di cui alla lettera c) del comma 96 sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dalle fasi precedenti.

  98. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due enti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano, i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
  99. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c) del comma 96, sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

  Conseguentemente, al comma 102 sopprimere il terzo periodo.
1. 76. Vacca, Simone Valente, Chimienti, Marzana, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 95, sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

  Conseguentemente:
   al comma 96 dopo il punto b), inserire il seguente:
   b-bis)
gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da Pag. 97ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso, I docenti abilitati dopo tare data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017;
   al comma 97 sostituire le parole: I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 con le seguenti: I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 96;
   sostituire il comma 98 con il seguente: In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate.

  Nell'anno scolastico 2015/2016:
   a) i vincitori e gli idonei sono assunti, nell'ambito della Regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite della metà posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   c) gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di cui alla lettera c) del comma 96 sono assunti in coda alle assunzioni di cui alle lettere a) e b) sui posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle relative fasi.

  A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 gli iscritti nelle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 96, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, saranno assunti in subordine alla graduatoria di cui alla lettera b) nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, e, per la restante parte nel limite della metà dei posti di cui alla lettera a). In caso di esaurimento delle graduatoria di cui alle lettere b) e c) si procederà allo scorrimento dei posti per gli iscritti di cui alla lettera a);
   al comma 100 sostituire il periodo: non si procede all'assunzione con il seguente: si procede all'assunzione l'anno scolastico successivo;
   dopo il comma 101, aggiungere il comma 101-bis:
  A decorrere dal giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2;
   al comma 105, sostituire le parole: A decorrere dal 1° settembre con le seguenti: A decorrere dal 1o settembre 2018, solo se esaurite, e conseguentemente sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere b) e c);
   al comma 106 aggiungere, in fine, il periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere usate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale;
   al comma 109, sostituire il primo capoverso con il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie Pag. 98hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale;
   dopo il comma 204, inserire il seguente:
  204-bis. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella c allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016».
1. 81. Borghesi, Simonetti.

  Sostituire il comma 95 con i seguenti:
  95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca è autorizzato ad attuare, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015.
  95-bis. Sono assunti a tempo indeterminato, entro il 1o settembre 2015, nel limite dei posti di cui al comma 95:
   a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   c) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

  95-ter. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 95-bis sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti di cui al comma 95;
   c) i soggetti di cui alla lettera c) del comma 95-bis sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dalle fasi precedenti.

  95-quater. Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di Pag. 99una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
  95-quinquies. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c) del comma 9, sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

  Conseguentemente, al comma 102 sopprimere il terzo periodo.
1. 79. Vacca, Simone Valente, Chimienti, Marzana, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 95, sostituire le parole da: rimasti vacanti e disponibili sino alla fine del comma con le seguenti: nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'anno scolastico 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015.

  Conseguentemente:
   al comma 96, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 103»;
   al comma 97, dopo le parole: lettere a) e b) inserire le seguenti: e c);
   al comma 98, lettera a), sostituire le parole: 15 settembre 2015 con le seguenti: primo settembre 2015;
   al comma 98, lettera a), sopprimere le seguenti parole: vacanti e disponibili in organico di diritto;
   al comma 98 sopprimere le lettere b) e c);
   sopprimere il comma 99;
   al comma 100, sopprimere i primi due periodi;
   al comma 100, sopprimere il capoverso:
In caso di indisponibilità;
   al comma 100, al capoverso All'assunzione si provvede, dopo le parole: classe di concorso inserire le seguenti: in subordine si provvede all'assunzione dei soggetti di cui alla lettera c) del comma 96;
   sopprimere il comma 101;
   sopprimere il terzo periodo del comma 102.

1. 80. Vacca, Chimienti, Marzana, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 95 con il seguente:
  95. A partire dall'anno scolastico 2015-2016 il MIUR è autorizzato ad attuare un piano triennale straordinario di assunzioni Pag. 100a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e nelle singole istituzioni scolastiche su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni di servizio e per trasferimento.
1. 78. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 95, primo periodo, sopprimere le parole da: al termine delle quali sino alla fine del periodo.
1. 82. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 95, dopo le parole: dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012, inserire il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è parimenti autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti.
1. 83. Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 95, sopprimere le parole da: A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, sino alla fine del comma.
1. 84. Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino.

  Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
  95-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo statale per la scuola dell'infanzia statale pari 2500 unità o almeno al numero consentito dalle rinunce ai posti comuni e di sostegno destinati alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
1. 85. Altieri, Centemero.

  Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
  95-bis. Le percentuali applicate ai criteri nel riparto della Tabella 1 valgono ai soli fini assunzionali di cui al successivo comma 96, ferma restando la determinazione degli stessi in sede di determinazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.
1. 86. Vacca, Simone Valente, Chimienti, Marzana, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 96, lettera b), sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché gli abilitati con i percorsi di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81.
1. 87. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 96, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

  Conseguentemente, al comma 98:
   alla lettera a), sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e c);Pag. 101
   alla lettera b), sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e c);
   alla lettera c), sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e c).
1. 88. Chimienti.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) i soggetti che abbiano conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002.
1. 89. Marzana, Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 97, primo periodo, dopo le parole: comma 96 aggiungere le seguenti: nonché gli abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio progresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

  Conseguentemente:
   al comma 98, lettera b), dopo le parole: comma 96, lettere a) e b) aggiungere le seguenti: e comma 97;
   al medesimo comma, lettera c), dopo le parole: al comma 96, lettere a) e b) aggiungere le seguenti: e comma 97;
   al comma 108, dopo le parole: al comma 96, lettera b), ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e al comma 97.
1. 90. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 98, lettera c) sopprimere le parole: con decorrenza giuridica al 1o settembre 2015.

  Conseguentemente, al comma 99 sopprimere le parole da: La decorrenza economica fino alla fine del periodo.
1. 91. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 98 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «, con decorrenza giuridica al 1o settembre 2015,»;
   b) alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «, con decorrenza giuridica al 1o settembre 2015,».
1. 92. Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, Brescia, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 98, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) gli insegnanti delle graduatorie d'istituto (GI) della 2 fascia abilitati con il percorso abilitante speciale (PAS) ed il tirocinio formativo attivo (TFA), previo espletamento di concorso per soli titoli.

  Conseguentemente:
   a) sostituire l'articolo 121 con il seguente:
  Art. 121. – 1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.Pag. 102
  La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
  La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
  Le linee-guida di cui al comma i devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
  Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
   b) dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis) Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a euro 500 milioni per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza a cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a euro 200 milioni per l'anno 2015 e a euro 500 milioni a decorrere dal 2016.
1. 93. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 98, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) gli idonei delle graduatorie di merito (GM).

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 121 con il seguente:
  121. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
  La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
  La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
  Le linee-guida di cui al comma i devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
  Per l'attuazione dei piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
   b) dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis) Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a euro 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2015 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari dalle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e Pag. 103cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 195, per un importo pari a euro 200 milioni per l'anno 2015 e a euro 500 milioni a decorrere dal 2015.
1. 94. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 102, terzo periodo, dopo le parole: non accettano inserire la seguente: espressamente.
1. 95. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 102, dopo le parole: e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie aggiungere le seguenti: qualora non accettino espressamente la proposta neppure nel termine di ulteriori dieci giorni.
1. 96. Chimienti.

  Al comma 108, secondo periodo, dopo le parole: lettere b) e c) aggiungere le seguenti: anche in deroga al vincolo quinquennale su posto di sostegno.
1. 97. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 108, secondo periodo, ovunque ricorrano sostituire le parole: di cui al comma 96, lettera b) con le seguenti: di cui al comma 96, lettere a) e b).
1. 98. Rampelli.

  Al comma 108 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:
  In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico, di cui al comma 7 presente articolo, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
1. 99. Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

  Al comma 109 lettera c), sopprimere le parole da: sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82.
1. 100. Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 109 lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82.
1. 101. Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 113 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
   a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente, e le eventuali esenzioni dalla prova medesima a seguito del possesso di abilitazioni a seguito della frequenza di percorsi a numero programmato e con prova selettiva di accesso ovvero di precedente idoneità concorsuale;
   b) le prove concorsuali e i relativi programmi;Pag. 104
   c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
   d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio;
   e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici.

  Conseguentemente, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
  l-bis) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 1 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati ed è abrogata la lettera h).
1. 102. Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Nizzi, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

  Al comma 113, sopprimere la lettera f).
1. 103. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 113, lettera g), sostituire le parole:, maggiori del 10 per cento con le seguenti:, maggiorati del 20 per cento.
1. 104. Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 113, sopprimere la lettera i).
1. 105. Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 114, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) l'aver sottoscritto almeno tre contratti a tempo determinato, sullo specifico posto c classe di concorso, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
1. 106. Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

  Al comma 119, sostituire le parole da: il personale docente fino alla fine con le seguenti: il dirigente scolastico provvede alla revoca dell'incarico con effetto immediato, senza obbligo di preavviso.
1. 111. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 119, aggiungere in fine le seguenti parole: A tal fine avviene la nomina da parte del Collegio dei Docenti di un team di tutor.
1. 112. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 119, aggiungere il seguente:
  119-bis. La valutazione del periodo di prova è affidata al Consiglio di intersezione per la scuola dell'infanzia, al Consiglio di interclasse per la scuola primaria ed al consiglio di classe per la scuola secondaria istituiti ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presieduti dal dirigente scolastico con la sola presenza della componente docente e coadiuvato da un docente con funzioni di tutor designato dal collegio dei docenti.
1. 113. Borghesi, Simonetti.

  Sopprimere il comma 121.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 123;
   dopo il comma 201 aggiungere il seguente:
  201-bis. A decorrere dall'anno 2015 è destinata ai rinnovi del contratto collettivo Pag. 105nazionale del personale docente la somma aggiuntiva di 381,137 milioni di euro annui.
1. 107. Rampelli.

  Sopprimere il comma 121.
1. 108. Altieri, Centemero.

  Al comma 121, sopprimere le parole da: presso il fino a: ricerca.
1. 109. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 121, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico deve essere utilizzata per l'iscrizione a corsi e seminari per attività di aggiornamento e di qualificazione professionali, la cui frequenza è attestata dal conseguimento di crediti formativi, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano di offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
1. 110. Borghesi, Simonetti.

  Sopprimere i commi 129 e 130.
1. 114. Rampelli.

  Sostituire il comma 129 con il seguente:
  129. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo Il del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

Articolo 11.
(Comitato per la valutazione dei docenti).

  1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato «Comitato».
  2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da un dirigente tecnico designato dall'ufficio scolastico regionale di competenza, nonché dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
   a) due docenti dell'istituzione scolastica, proposti dal Collegio dei docenti;
   b) un rappresentante dei genitori.

  3. Il Comitato coadiuva il dirigente scolastico nell'attività di valorizzazione del merito del personale docente e ne individua i criteri direttivi sulla base:
   a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
   b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze acquisite dagli alunni, alla progressione degli apprendimenti degli stessi e al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica;
   c) delle responsabilità assunte nella organizzazione dell'istituzione scolastica, della didattica e nella formazione del personale.
   d) dell'ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente.

  4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sui superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
  5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.
  6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione dei dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, Pag. 106ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501.
1. 115. Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

  Al comma 129, capoverso articolo 11, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto con le seguenti: scelti dal collegio dei docenti.
1. 116. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 129, capoverso articolo 11, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.
* 1. 117. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 129, capoverso articolo 11, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.
* 1. 118. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 129, capoverso Art. 11, comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: un componente esterno individuato con le seguenti: due componenti esterni con comprovate competenze specifiche individuati.
1. 119. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 129, capoverso articolo 11, comma 4, sopprimere le parole: dal dirigente scolastico, che lo presiede.
1. 120. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 130, primo periodo, sostituire le parole: Al termine del triennio 2016-2018 con le seguenti: Al termine dell'anno scolastico 2016-2017.
1. 121. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 130, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di ripartizione della somma a disposizione dell'istituzione scolastica tra le diverse voci che costituiscono il budget sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto, ovvero: di un'apposita sequenza contrattuale da svolgersi presso l'Aran.
1. 122. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 130, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di ripartizione della somma a disposizione dell'istituzione scolastica devono essere oggetto di contrattazione in sede di RSU di Istituto.
1. 123. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 131, sostituire le parole: A decorrere dal 1o settembre 2016, con le seguenti: A decorrere dal 1o settembre 2020,.
1. 124. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 131, sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2018.
1. 125. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Pag. 107

  Sopprimere i commi 131 e 132.

  Conseguentemente, dopo il comma 209, aggiungere il seguente:
  209-bis. Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti oltre i 36 mesi, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 126. Borghesi, Simonetti.

  Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2015-2016, fermo restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 123/2013 e indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
1. 127. Rigoni.

  Al comma 132, sopprimere le parole: fermo restando fino a: convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997.
1. 128. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Gregori, Civati, Pastorino.

  Sopprimere il comma 134.
1. 129. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 144, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: a favore fino alla fine del periodo.
*1. 130. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 144, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
*1. 131. Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 147, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo.
1. 132. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 147, sostituire le parole: Le spese di cui al comma 145 sono ammesse in detrazione nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo di imposta con le seguenti: Le spese di cui al comma 145 sono ammesse in detrazione nel limite dell'importo massimo di euro 10.000 per ciascun periodo di imposta.
1. 133. Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino.

Pag. 108

  Al comma 147, secondo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 1.000.
1. 134. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 147, secondo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 10.000.
1. 135. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 148, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il fondo è ripartito tra tutte le istituzioni scolastiche secondo parametri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
1. 136. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 148, sostituire il terzo periodo con il seguente:
  Una quota pari al 50 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale e/o ubicate nelle regioni appartenenti all'obiettivo convergenza, secondo le modalità definite con il decreto di cui al primo periodo.
1. 137. Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 148, terzo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 138. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al comma 151, alla lettera a), capoverso lettera e), sostituire da: non fino alla fine della lettera con le seguenti: proporzionale alla fascia di reddito nel rispetto dei massimali da definire con successivo provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 139. Gelmini, Centemero, Palmieri, Ciracì, Squeri.

  Al comma 151, sopprimere la lettera a).
1. 140. Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino.

  Al comma 159, sopprimere le parole: Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche tematiche, la partecipazione delle con le seguenti: Le sedute dell'Osservatorio, sempre a carattere pubblico e aperto, partecipano le.
1. 141. Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino.

  Sostituire il comma 174 con il seguente:
  174. A decorrere dal 1o settembre 2015, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 104 comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987. n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, nonché i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo Pag. 109o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle medesime istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, sono inseriti, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole da almeno tre anni e con modalità di inserimento da calcolare in base alla metà del punteggio di servizio rispetto a quello del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già inserito nelle graduatorie.
1. 142. Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 181.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 183, 184 e 185.
1. 143. Rampelli.

  Al comma 181, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: di tirocinio.

  Conseguentemente:
   sopprimere il numero 2.2);
   sostituire il numero 3.1) con il seguente:
    3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, dell'abilitazione attraverso le procedure previste a legislazione vigente i cui oneri sono detratti dallo stipendio tabellare. Il decreto legislativo può altresì prevedere borse di studio per merito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo le relative coperture;

   sostituire il numero 3.3) con il seguente:
    3.3) l'assegnazione, con contratto a tempo determinato di durata triennale, di incarichi annuali sull'organico dell'autonomia;.
1. 144. Centemero, Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Biasotti, Giacomoni, Latronico, Palmizio, Polverini, Prestigiacomo, Romele, Squeri.

  Al comma 181, lettera b), n. 2), dopo le parole: di tirocinio aggiungere le seguenti: nel rispetto degli standard retributivi indicati dalla contrattazione collettiva nazionale per i contratti di supplenza.
1. 145. Chimienti.

  Al comma 181, lettera b), n. 2.2) dopo le parole: di tirocinio, aggiungere seguenti: nel rispetto degli standard retributivi indicati dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi di supplenza.
1. 146. Chimienti.

  Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
  181-bis. Al fine di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile, quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico e per promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di istituire i «Nuovi Giochi della Gioventù» attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive. Pag. 110
  181-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e Criteri direttivi:
   a) la partecipazione ai Giochi degli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado;
   b) fa partecipazione ai Giochi soltanto a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza;
   c) la partecipazione ai Giochi unicamente degli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva;
   d) la previsione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili;
   e) la previsione della stipula di protocolli annuali o pluriennali tra gli enti locali territorialmente competenti e le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI;
   f) la previsione che le attività siano realizzate dagli istituti scolastici avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso fa stipulazione di convenzioni con soggetti privati e pubblici, enti locali, province, regioni, fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro.

  Conseguentemente, dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis). Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 40 milioni di euro annui si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2015.
1. 147. Borghesi, Simonetti.

  Dopo il comma 191, aggiungere i seguenti:
  191-bis. In considerazione delle specificità dell'ordinamento scolastico regionale derivanti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché dagli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta individua le modalità, i tempi e i criteri di recepimento e di adattamento dei princìpi contenuti nella presente legge.
  191-ter. La Regione applica le disposizioni della presente legge in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo nelle parti compatibili con il sistema di costituzione e gestione delle relative dotazioni organiche dei ruoli regionali e può adottare specifiche misure di armonizzazione connesse con l'appartenenza ai ruoli regionali del suddetto personale e con l'attuazione delle proprie competenze in materia di organici.
  191-quater. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli regionali del personale docente indetti dalla Regione possono essere banditi per il grado di scuola e, per la scuola secondaria, per le classi di abilitazione e di concorso anche in caso di indisponibilità di posti vacanti nel grado di scuola o nella classe di abilitazione o di concorso al solo fine della copertura dei posti di sostegno vacanti nel corrispondente grado di scuola. In tale caso, la partecipazione ai concorsi è subordinata Pag. 111al possesso, da parte degli aspiranti, del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento per lo specifico grado di scuola o per la specifica classe di abilitazione o di concorso e del titolo di specializzazione per le attività di sostegno relativo al grado di scuola cui si riferisce la procedura concorsuale. Il superamento del concorso consente, per il periodo di validità della relativa graduatoria di merito, l'assunzione a tempo indeterminato esclusivamente su posto di sostegno nel corrispondente grado di scuola.
  191-quinquies. Restano salve le diverse determinazioni che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha adottato e che può adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle specifiche esigenze riferite agli organici regionali.
1. 148. Marguerettaz.

  Al comma 196, sostituire le parole: sono inefficaci con le seguenti: all'interno del primo rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono armonizzate.
1. 149. Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Gregori, Civati, Pastorino.