CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2015
464.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 65/2015 Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3134, di conversione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;
   considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o), della Costituzione, nonché, per taluni profili, alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizione di corpo e tessuti post mortem (S. 1534, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 1534, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, in corso di esame presso la 12a Commissione del Senato;
   rilevato che:
    il provvedimento innova la disciplina sull'utilizzo del corpo umano post mortem a fini di ricerca scientifica, prevedendo il necessario consenso della persona, la restituzione della salma o l'eventuale tumulazione o cremazione della stessa, individuando i centri autorizzati alla ricerca ed escludendo la possibilità di ricerca sui corpi per fine di lucro;
    la previsione del necessario consenso e delle modalità di manifestazione di tale consenso, come pure la previsione dell'obbligo di restituzione, in condizioni dignitose, della salma utilizzata per la ricerca scientifica o della tumulazione o cremazione della stessa, nonché del divieto di ricerca sui corpi per fini di lucro, costituiscono profili che, in quanto attengono al rispetto della persona umana, rivestono indubbio rilievo nazionale e devono essere ricondotti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e innanzitutto alla materia «ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione);
    appaiono per contro riconducibili alle materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni «tutela della salute» e «ricerca scientifica e tecnologica» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso alla disposizione del proprio corpo post mortem, nonché quelle concernenti l'individuazione dei centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme;
   considerato che:
    il provvedimento in esame prevede nuovi adempimenti amministrativi a carico di regioni, comuni e aziende sanitarie locali o ospedaliere: per la precisione, l'articolo 2, comma 2, prevede che le regioni e le aziende sanitarie locali adottino iniziative di informazione per sensibilizzare ai contenuti della nuova legge i medici e i cittadini; l'articolo 3, comma 1, prevede che le aziende sanitarie locali cui la persona consegni la dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo debbano a loro volta far pervenire tale dichiarazione ai centri di riferimento; l'articolo 4, comma 1, prevede che la conservazione e l'utilizzo delle salme per la ricerca avvenga presso le strutture universitarie e le aziende ospedaliere individuate dal ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni quali centri di riferimento; l'articolo 5 prevede che gli oneri per il trasporto e la tumulazione o cremazione delle salme siano a carico delle non meglio individuate «istituzioni in cui hanno sede» i centri che hanno preso in consegna le salme;
    peraltro, gli oneri per il trasporto e la tumulazione o la cremazione delle Pag. 161salme di cui al citato articolo 5 sono a carico delle predette istituzioni solo entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, mentre l'articolo 7, comma 1, lettera c), demanda a un regolamento ministeriale di attuazione il compito di individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto di questo limite di spesa, senza peraltro specificare in che modo si debba procedere in caso di superamento di questo limite,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) qualora le nuove funzioni attribuite alle regioni, alle aziende sanitarie o ospedaliere e ai comuni siano onerose, appare necessario prevedere l'attribuzione di risorse adeguate per il loro svolgimento;
   2) la Commissione di merito individui con maggiore precisione le istituzioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiarendo se si tratta delle regioni o dei comuni;

  e con la seguente osservazione:
   a) considerato che la «ricerca scientifica e tecnologica» è materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, si valuti l'opportunità di rimettere alle regioni l'individuazione dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, eventualmente stabilendo principi o criteri per tale adempimento, ivi compreso il potere sostitutivo in caso di inerzia, sostituendo l'attuale previsione che assegna tale individuazione ad un regolamento interministeriale adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni.

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ALLEGATO 3

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (S. 1458, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 1458, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;
   rilevato che:
    il provvedimento istituisce il «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente», che è formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome istituite con leggi regionali e provinciali in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge n. 496 del 1993;
    la materia della tutela dell'ambiente è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, cui corrisponde una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);
    vengono in rilievo anche le materie dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali e del coordinamento informativo dei dati, che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) e lettera r) attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    all'ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono attribuite fondamentali funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, tra le quali l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) (articolo 6, comma 1, lettera a)), la predisposizione del programma triennale delle attività del Sistema nazionale (articolo 10) e l'adozione di norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale (articolo 4, comma 4);
    è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni e delle province autonome: infatti i LEPTA sono stabiliti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 9, comma 3); il programma triennale delle attività del Sistema nazionale è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni (articolo 10, comma 2); tutti gli atti di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale sono adottati previo «parere vincolante» del Consiglio del Sistema nazionale, cui partecipano, oltre al presidente e al direttore generale dell'ISPRA, i legali rappresentanti delle agenzie regionali e delle province autonome (articolo 13, comma 2); le norme vincolanti per il Sistema nazionale sono adottate dall'ISPRA «con il concorso delle agenzie» (articolo 4, comma 4); il regolamento che Pag. 163stabilisce disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale è emanato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 14, comma 3); le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dal rilascio di pareri su domande di autorizzazione ambientale sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 15, comma 6);
    è precisato che il Sistema nazionale attua i LEPTA nel rispetto, oltre che del provvedimento in esame, delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia (articolo 2, comma 1, lettera a));
    è dettata una disciplina statale delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, che si presenta tuttavia nel complesso come una disciplina di principi: si prevede, tra l'altro, che le agenzie debbano essere «persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile» (articolo 7, comma 1); che possano svolgere, oltre alle attività istituzionali, anche attività in favore di soggetti pubblici o privati, (articolo 7, comma 5); che il loro direttore generale debba avere gli stessi requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA (articolo 8, comma 1);
    è precisato che le regioni e le province autonome disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie regionali e delle province autonome, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività (articolo 7, comma 2), fermo restando che l'adeguamento delle proprie leggi istitutive delle agenzie deve avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 7, comma 7);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 4, comma 4, si preveda il coinvolgimento delle regioni anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, chiarendo in che cosa consista il «concorso delle agenzie» ivi previsto.