CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 marzo 2015
404.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituire gli articoli 1 e 2, con i seguenti:
  Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). – 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.
  3. In attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:
   a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'uccisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
   b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
   c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
   d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
   e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad Pag. 55un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
   f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso.

  Art. 2 (Proroga termine di versamento IMU per i terreni montani). – 1. Per l'anno 2014, il versamento dell'IMU dovuta per i terreni che risultano imponibili in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014, può essere effettuato entro il termine del 1o giugno 2015 senza applicazioni di sanzioni ed interessi.
1. 1. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). – 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:
    1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
    a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
    b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
    c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
    d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
    e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
    f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
    g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

  3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
*1. 2. Palese, Latronico.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). – 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:
    1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
    a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;Pag. 56
    b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
    c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
    d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
    e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
   g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

  3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
*1. 3. Bordo, Zaccagnini, Paglia.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). – 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:
    1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
    a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
    b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
    c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
    d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
    e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
    f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
    g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

  3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
*1. 4. Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Palese, Picchi, Galati.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  2. Per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, Pag. 57comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
  3. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.
  4. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 2 comma 2, sostituire le parole da:
   
ad eccezione del comma 1-bis sino a: decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: valutati in 1400 milioni di euro per l'anno 2015, 1050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
   all'articolo 2, comma 2-bis, sostituire le parole da: Agli oneri derivanti sino a: pari a con le seguenti: quanto a;
   all'articolo 2, dopo il comma 2-bis inserire il seguente: 2-bis. In attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 il Governo provvede al rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:
    a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione e sostituito dall'imposizione di una accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
    b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
    c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
    d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti Pag. 58nell'European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'uccisa deve essere ridotta onde tener conio degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
    f) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
    g) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma, della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso.
1. 5. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  Art. 1. (Esenzione dall'IMU per terreni agricoli montani e collinari). – 1. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.
  2. Per l'anno 2014 non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i treni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
  3. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche Agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni sino a: a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   all'articolo 2 sopprimere il comma 2-bis;
   all'articolo 2, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
  «2-ter) quanto a 124,200 milioni di euro per l'anno 2015 e 254 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione Pag. 59della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:
   a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
   b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
   c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
   d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
   e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da limiti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, al gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'uccisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
   f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma, della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso.
1. 6. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.
(Inammissibile, limitatamente alla parte consequenziale, lettera g))

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU)».

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  «2-bis. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:
  “1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato;Pag. 60
   c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
   f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
   g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato”.
  2-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».
1. 7. Palese, Latronico.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1 (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli ubicati in qualsiasi area e a qualsiasi titolo posseduti, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 322 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 8. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli ubicati in qualsiasi area e a qualsiasi titolo posseduti, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, s'interviene mediante i risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, che determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 322 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato Pag. 61dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 9. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). 1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.
  2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 359 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 359 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale secondo le modalità previste dal presente comma.»;

  Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 2.
1. 10. De Girolamo, Minardo, Piccone, Dorina Bianchi, Pizzolante, Bernardo, Bosco, Tancredi, Adornato, Alli, Binetti, Buttiglione, Calabrò, Causin, Cera, Cicchitto, D'Alia, De Mita, Garofalo, Misuraca, Pagano, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Vignali.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. Al relativo onere, pari a valutato in 359 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione, delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».

Pag. 62

  Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 2.
1. 11. De Girolamo, Dorina Bianchi, Piccone, Pizzolante, Bernardo, Bosco, Tancredi, Adornato, Alli, Binetti, Buttiglione, Calabrò, Causin, Cera, Cicchitto, D'Alia, De Mita, Garofalo, Minardo, Misuraca, Pagano, Piccone, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Vignali.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli ubicati in qualsiasi area e a qualsiasi titolo posseduti, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 322 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
*1. 12. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli ubicati in qualsiasi area e a qualsiasi titolo posseduti, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 322 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
*1. 13. Ciracì.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli ubicati in qualsiasi area e a qualsiasi titolo posseduti, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati Pag. 63o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 322 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
*1. 14. Marti.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
  3. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2015, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».
**1. 15. Catanoso.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
  3. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2015, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».
**1. 16. Palese, Latronico.

  Sostituire l'articolo con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
  3. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2015, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».
**1. 17. Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Palese, Picchi, Galati.

Pag. 64

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli, posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
  3. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 marzo 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».
1. 18. Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Palese, Picchi, Galati.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). — 1. Per l'anno 2014 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 322 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
1. 19. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli). — 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione di 700 milioni di euro per il 2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1. 20. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani). – 1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è soppresso.Pag. 65
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 359,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
   a) per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter);
   b) a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
*1. 21. Palese, Latronico.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani). – 1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è soppresso.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 359,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
   a) per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter);
   b) a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
*1. 22. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Iacono.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani). – 1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è soppresso.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 359,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
   a) per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter);
   b) a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
*1. 23. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. (Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani). – 1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è soppresso.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 359,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
   a) per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente utilizzo Pag. 66delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter);
   b) a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
*1. 24. Catanoso.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
  «Art. 1. — 1. L'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.
  2. Ogni disposizione normativa in contrasto con l'abrogazione di cui al comma precedente è da ritenersi abrogata.».
1. 25. Catanoso.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Entro il 30 aprile 2016 l'Agenzia del territorio provvede alla revisione del catasto terreni al fine di aggiornare la redditività dei terreni.
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è prorogato al 30 giugno 2016.
  3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 94,8 per cento del loro ammontare, per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nei limiti del 96 per cento».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento».
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 26. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

Art. 1.

  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato al 30 giugno 2016.
  2. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede, entro il 30 aprile 2016 ad aggiornare l'elenco dei comuni italiani, al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale.
  3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre Pag. 671986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 94,8 per cento del loro ammontare, per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nei limiti del 96 per cento.
  4.  Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 27. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1.  Il termine di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato al 26 gennaio 2016.
  2. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 94,8 per cento del loro ammontare, per l'anno 2015 a decorrere dall'anno 2016, nei limiti del 96 per cento».
  3. Al decreto legislativa 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura dell'8 per cento».
1. 28. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Sostituire i commi 1 e 1-bis, con il seguente:
  1. A decorrere dall'anno di imposta 2015, per l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 2);
   b) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il criterio di cui al comma 1 si applica anche all'anno di imposta 2014; Pag. 68
   c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al primo periodo, sostituire le parole: dei criteri di cui ai commi precedenti con le seguenti: del criterio di cui al comma 1;
  2) sopprimere il terzo periodo;
   d) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 16 giugno 2015;
   e) sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente: 7. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1;
   f) sopprimere i commi 9-bis e 9-quinquies;
   g) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
   a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Sfondi di riserva specialità della missione: «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 29. Busin, Caon.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
   1. A decorrere dall'anno 2015 i criteri di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli sono rivisti dalle regioni alle quali è delegato il compito di individuare le aree territoriali da assoggettare o meno al pagamento dell'imposta IMU, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di zone svantaggiate.
1. 30. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2016; Pag. 69
   b) sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inauspicabile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
  4. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 25 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento. c) al comma 7, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2016;
   c) sopprimere i commi 8 e 9.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, sostituire le parole: 225.8 milioni sino a: a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   all'articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-ter) quanto a 124,200 milioni di euro per l'anno 2015 e 254 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:
   a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
   b) la sostituzione di cui alla lettera a), avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 3 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
   c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente e componenti tariffarie le destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esitarsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa noti tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
   d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve Pag. 70essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
   f) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, Il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico, il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
   g) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso.
1. 31. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno, con le seguenti: Per l'anno;
   b) al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dall'anno, con le seguenti: Per l'anno;
   c) aggiungere in fine, il seguente comma:
  9-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2015, sono ridefiniti i criteri per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli a decorrere dall'anno 2016, prevedendo, oltre alle esenzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esenzione per i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, aventi la seguente destinazione:
   a) pascolo;
   b) bosco;
   c) prato permanente;
   d) aree di interesse ecologico di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere il comma;
   b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1, con le seguenti: mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera della legge 33 dicembre 2009, n. 196. ».
1. 32. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dall'anno con le seguenti: Per l'anno;Pag. 71
   b) al comma 7, sostituire le parole: A decorrere dall'anno, con le seguenti: Per l'anno;
   c) aggiungere, in fine il seguente comma:
  «9-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2015, sono ridefiniti i criteri per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli a decorrere dall'anno 2016, prevedendo, oltre alle esenzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esenzione per i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, aventi la seguente destinazione:
   a) pascolo;
   b) bosco e selvicoltura;
   c) prato permanente;
   d) aree di interesse ecologico di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2014. L'esenzione ai sensi del precedente periodo si applica anche al terreni agricoli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso, i terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 72,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 78,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 33. Zaccagnini, Bordo, Paglia.

  All'articolo 1, appartare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dall'anno, con le seguenti: Per l'anno;
   b) al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dall'anno, con le seguenti: Per l'anno;
   c) aggiungere in fine, il seguente comma:
  9-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2015, sono ridefiniti i criteri per l'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli a decorrere dall'anno 2016, prevedendo, oltre alle esenzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esenzione per i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dal coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, aventi la seguente destinazione:
   a) pascolo;
   b) bosco;
   c) prato permanente;
   d) aree di interesse ecologico di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 72,9 milioni di euro per l'anno Pag. 722016 e a 78,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 34. Sberna, Caruso, Capelli.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dall'anno, con le seguenti: Per l'anno;
   b) al comma 7, sostituire le parole: A decorrere dall'anno, con le seguenti: Per l'anno;
   c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-sexies. A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli, ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

  Conseguentemente all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere il comma 1.
   b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1, con le seguenti: mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 35. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dall'anno, con le seguenti: Per l'anno;
   b) al comma 7, sostituire le parole; A decorrere dall'anno, con le seguenti: Per l'anno;
   c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-quinquies. A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ovunque ubicati, qualora posseduti o condotti da 5 coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 147,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 153,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 36. Paglia, Bordo, Zaccagnini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) a tutti i terreni agricoli effettivamente coltivati comunque utilizzati a fini esclusivamente agro-silvo-pastorali;
   b) al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: b) Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e dell'interno, definisce con apposito regolamento le modalità attraverso cui i comuni procedono alla verifica delle effettive condizioni dei terreni agricoli ricadenti nel proprio territorio.
   c) al comma 2, sostituire le parole: lettera b) sono sostituite con le seguenti: lettera a).

  Conseguentemente dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
  9-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, Pag. 73nel limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 37. Pastorelli, Di Lello.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, così come individuati dalla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.
1. 38. Faenzi, Palese.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni montani per la cui individuazione si applica l'articolo 1, comma 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;».
1. 39. Bordo, Zaccagnini, Paglia.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera d), dopo le parole: nonché a quelli non coltivati inserire le seguenti: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
   b) alla lettera b), sopprimere le parole: ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
1. 40. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con le seguenti: o parzialmente montani secondo l'elenco di cui alla lettera b), del presente comma;
   b) al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: b) Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche agricole e dell'interno, definisce con apposito decreto l'elenco dei comuni che a decorrere dall'anno d'imposta 2015, beneficiano dell'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli, in quanto totalmente o parzialmente montani, utilizzando quali criteri l'altimetria media del territorio comunale, la produttività media annua agricola di tutti i terreni agricoli o non coltivati presenti sul territorio comunale, nonché la soggezione del medesimo a rischi idrogeologici o sismici.
   c) al comma 2, sostituire le parole: lettera b) con la seguente: lettera a).

  Conseguentemente, dopo il comma 9- quinquies inserire il seguente:
  9-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 41. Pastorelli, Di Lello.

Pag. 74

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a), dopo le parole: totalmente montani inserire le seguenti: e parzialmente montani;
    2) alla lettera b), sostituire le parole: parzialmente montani con le seguenti: non montani.
   b) al comma 2 dopo le parole: ai terreni, inserire le seguenti: anche ubicati nei comuni classificati non montani di cui all'elenco ISTAT;
   c) al comma 5 sostituire le parole: 10 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015 e sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 30 settembre 2015;
   d) al medesimo comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai contribuenti che verseranno l'imposta dopo il termine di scadenza previsto dal precedente periodo ed entro il 31 dicembre 2015, ai sensi della legge n. 212 del 2000 non saranno applicate sanzioni o interessi moratori previsti dalle vigenti normative;
   e) dopo il comma 5-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata a decorrere dall'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che detti comuni non abbiano approvato specifiche aliquote;
   f) sostituire i commi 7, 8, e 9 con il seguente: 7. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze mi a e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni sui quali si applicano i criteri di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2, con il seguente: Art. 2. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 pari a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari all'importo in precedenza indicato dal medesimo articolo, a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 42. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

Pag. 75

  All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1:
   1) alla lettera a) dopo le parole «totalmente montani» inserire le seguenti «e parzialmente montani»;
   2) alla lettera b) sostituire le parole «parzialmente montani» con le seguenti «non montani»;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto-legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.»;
  c) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole «31 marzo 2015» con le seguenti «30 giugno 2015»;

  Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:
  «Articolo 2. (Disposizioni finanziarie). 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
   a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 44. Busin, Caon.

  All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1:
   1) alla lettera a) dopo le parole «totalmente montani» aggiungere le seguenti «e parzialmente montani»;
   2) alla lettera b) sostituire le parole «parzialmente montani» con le seguenti «non montani»;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto-legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.»;Pag. 76
  c) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole «31 marzo 2015» con le seguenti «16 giugno 2015»;

  Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:
  «Articolo 2. (Disposizioni finanziarie). 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
   a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 46. Busin, Caon.

  All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1:
   1) alla lettera a) dopo le parole «totalmente montani» inserire le seguenti «e parzialmente montani»;
   2) alla lettera b) sostituire le parole «parzialmente montani» con le seguenti «non montani»;
  b) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole «31 marzo 2015» con le seguenti «30 giugno 2015»;

  Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:
  «Articolo 2. (Disposizioni finanziarie). 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
   a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a Pag. 77decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 47. Busin, Caon.

  All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1:
   1) alla lettera a) dopo le parole «totalmente montani» inserire le seguenti «e parzialmente montani»;
   2) alla lettera b) sostituire le parole «parzialmente montani» con le seguenti «non montani»;
  b) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole «31 marzo 2015» con le seguenti «16 giugno 2015»;

  Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:
  «Articolo 2. (Disposizioni finanziarie). 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede:
   a) quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   b) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   c) quanto a 140,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 269 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 49. Busin, Caon.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: totalmente montani, inserire le seguenti: e parzialmente montani.

  Conseguentemente dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
  9-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvedere, limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
* 1. 50. Di Lello, Pastorelli.

Pag. 78

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: totalmente montani, inserire le seguenti: e parzialmente montani.

  Conseguentemente dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:
  9-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvedere, limite di 15 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
* 1. 51. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: totalmente montani, inserire le seguenti: e parzialmente montani.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e: 96 milioni, rispettivamente, con le seguenti: 240,8 milioni e: 111 milioni;
   al medesimo articolo 2, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) quanto a 15 milioni di euro per il 2015 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni; Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 52. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e nei Comuni classificati parzialmente montani il cui perimetro confinale è esclusivamente ed interamente con Comuni totalmente montani.

  Conseguentemente,
   all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e: 96 milioni, rispettivamente, con le seguenti: 235,8 milioni e: 111 milioni;
   e al medesimo articolo 2, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 53. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) interamente confinanti con i comuni classificati totalmente montani di cui al suddetto elenco Istat ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «valutati Pag. 79in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
    «c-bis) Quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 54. Busin, Caon.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) interamente confinanti con i comuni classificati totalmente montani di cui al suddetto elenco Istat ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
    c-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dei programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 55. Busin, Caon.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) interamente confinanti con i comuni classificati totalmente montani di cui al suddetto elenco Istat ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 56. Busin, Caon.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui Pag. 80all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 57. Busin, Caon.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 58. Busin, Caon.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ricadenti nelle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 59. Busin, Caon.

Pag. 81

  Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: 28 dicembre 2001, n. 448, inserire le seguenti: nonché ai comuni rientranti in una tolleranza dell'altitudine del centro in aumento o in diminuzione del 20 per cento rispetto ai 600 metri, che presentino un indice di spopolamento superiore del 50 per cento, quale risultate dalla differenza di popolazione tra il 9o e il 15o Censimento generale della popolazione, e contestualmente un reddito pro capite, come individuato dall'ISTAT, non superiore a 6.000 euro annui;.

  Conseguentemente al comma 4 terzo periodo, sostituire le parole: delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2011, n. 448, con le seguenti: di cui alla lettera a-bis) del comma 1 e all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea sostituire le parole: 225,8 e: 96 rispettivamente con le seguenti: 232 e: 99,5;
   b) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: 126,6 47,9 e: 53,1 rispettivamente con le seguenti: 132,8 51,4 e: 56,6.
1. 60. Pagano.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 63. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto dei Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT; all'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 65. Zaccagnini, Bordo, Paglia.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, non ricadenti in aree montane o di collina, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, così come individuati dalla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.
1. 66. Faenzi, Palese.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, inserire le seguenti: ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani, di cui all'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), confinanti Pag. 82esclusivamente con comuni montani, e a quelli.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
1. 68. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: posseduti e condotti, inserire le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

  Conseguentemente,
   all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e: 96 milioni, rispettivamente, con le seguenti: 235,8 milioni e: 106 milioni;
   e al medesimo articolo, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
    d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro. Tutela della salute.
1. 69. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: posseduti e condotti, inserire le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,.

  Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 le parole: 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro con le seguenti: 229,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 101 milioni di euro;
   b) dopo la lettera b) inserire la seguente:
    b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 71. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: posseduti e condotti, inserire le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
* 1. 73. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Pag. 83

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: posseduti e condotti, inserire le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
* 1. 74. Catanoso.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, con le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e: 96 milioni, rispettivamente, con le seguenti: 235,8 milioni e: 106 milioni;
   al medesimo articolo 2, comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
    d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente dei bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro. Tutela della salute.
1. 76. Gagnarli, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, con le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
** 1. 77. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, con le seguenti: dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
** 1. 78. Catanoso.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   b-bis) terreni agricoli ancorché non montani ricompresi nella rete «Natura 2000» dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), previsti rispettivamente dalle direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE, sostituita dalla direttiva 2009/147/CE;Pag. 84
   b-ter) terreni agricoli ancorché non montani ricompresi nei Piani di Bacino ai sensi della legge 183/1989 e del decreto legislativo 152/2006.

  Conseguentemente, al maggior onere di spesa, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 80. Sandra Savino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
    b-bis) a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco delle zone svantaggiate allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze;
   b) al comma 2, dopo le parole: lettera b), inserire le seguenti: e lettera b-bis),;
   c) al comma 9-quinquies, inserire il seguente:
  «9-sexies. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale al sensi del comma 2.
1. 86. Di Lello, Pastorelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni svantaggiati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 marzo 2008 recante «Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 88. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni Pag. 85svantaggiati ai sensi del decreto dei Ministero dello sviluppo economico 27 marzo 2008 recante «Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nei limite di 10 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 89. Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Palese, Picchi, Galati.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni svantaggiati ai sensi dei decreto dei Ministero dello sviluppo economico 27 marzo 2008 recante «Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 90. Di Lello, Pastorelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992».

  Conseguentemente, dopo il comma 9-quinquies inserire il seguente:
  9-sexies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 92. Di Lello, Pastorelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
sostituire le parole: «valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «valutati in 285,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 156 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello Pag. 86stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
1. 93. Busin, Caon.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 360 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 94. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni interessati da eventi climatici avversi nell'anno 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e 96 milioni rispettivamente, con le seguenti: 275,8 milioni e 156 milioni; e dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) quanto a 50 milioni di euro per il 2015 e a 60 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente dei bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 96. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni per Pag. 87i quali il Consiglio dei ministri, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, abbia già dichiarato lo stato di emergenza.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 97. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. I terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate al sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: quanto a 136,6 milioni di euro per l'anno 2015, 57,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 63,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
*1. 99. Paglia, Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. I terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate al sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: quanto a 136,6 milioni di euro per l'anno 2015, 57,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 63,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
*1. 100. Sberna, Caruso, Capelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, danneggiati da calamità naturali, limitatamente all'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento calamitoso. I terreni esentati devono essere ubicati in aree delimitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, lettera c) si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 102. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti Pag. 88dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche, che hanno interessato la regione Puglia dal 1o al 6 settembre 2014 e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 23 ottobre 2014.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 40 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 108. Distaso, Ciracì, Palese, Sisto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) limitatamente agli anni 2014 e 2015, ai terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, le cui coltivazioni risultano danneggiate da fitopatie.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni con le seguenti: 226,8 milioni, e dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) quanto a 1 milione di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni; Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 110. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, nei quali è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 111. Palese, Marti, Ciracì, Distaso, Sisto, Latronico.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di Pag. 89delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: quanto a 131,6 milioni di euro per l'anno 2015, 52,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 58,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
*1. 112. Paglia, Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: quanto a 131,6 milioni di euro per l'anno 2015, 52,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 58,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
*1. 114. Sberna, Caruso, Capelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, lettera c) si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 117. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
  b-bis) ai terreni agricoli ubicati nei siti di interesse nazionale individuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e a quelli ubicati nei siti contaminati da sottoporre a bonifica.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e 96 milioni rispettivamente con le seguenti: 265,8 milioni e 136 milioni; e dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali Pag. 90e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».
1. 120. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
  «b-bis) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, che dichiarino a decorrere dall'anno 2015 un volume d'affari da attività agricola non superiore a 15 mila euro annui;

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e 96 milioni rispettivamente, con le seguenti: 375,8 milioni e 246 milioni e dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis) quanto a 150 milioni di euro per il 2015 e a 150 milioni di euro a decorrere dai 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».
1. 123. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:
  «b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti, diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT».

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «valutati in 345,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 216 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
   b) dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis)», quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
1. 125. Busin, Caon.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
  «b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento.

  Conseguentemente per far fronte agli oneri derivanti dalla presente disposizione, a decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito Pag. 91delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari al limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo di sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
1. 131. Latronico, Palese, Ciracì, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Picchi, Galati.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
  «b-bis) ai terreni agricoli coltivati con metodi biologici certificati».

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   «a) sostituire le parole: «valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui» con le seguenti: «valutati in 239,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 111 milioni di euro annui»;
   b) dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
1. 132. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) a decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli, posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera a), sostituire le cifre: 45,2 e 31,9 con le seguenti: 48,2 e 34,9.
1. 137. Fitzgerald Nissoli, Sberna, Caruso.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dalla lettera h) del comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica, altresì, ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  1-ter. A decorrere dal 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi Pag. 92gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo di sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
1. 139. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 600.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 46,5 milioni di euro annui.
* 1. 142. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 600.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 46,5 milioni di euro annui.
* 1. 144. Catanoso.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 600.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 46,5 milioni di euro annui.
* 1. 146. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 500.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 38,75 milioni di euro annui.
** 1. 148. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 500.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 38,75 milioni di euro annui.
** 1. 149. Catanoso.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 500.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 38,75 milioni di euro annui.
** 1. 150. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Pag. 93

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 400.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 151. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 400.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 31 milioni di euro annui.
* 1. 152. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 400.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 31 milioni di euro annui.
* 1. 153. Catanoso.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 400.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 31 milioni di euro annui.
* 1. 154. Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 300.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 23,25 milioni di euro annui.
** 1. 155. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 200, con le seguenti: euro 300.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15,5 milioni di euro annui, con le seguenti: pari a 23,25 milioni di euro annui.
** 1. 156. Catanoso.

  All'articolo 1, dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sul 50 per cento della base imponibile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1 lettera b), aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale 18 novembre 2014, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto Nazionale di Statistica.Pag. 94
  1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 157. Zaccagnini, Franco Bordo, Paglia.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-ter. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche ai terreni siti nei comuni parzialmente montani, già inclusi nell'elenco di cui alla Circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993, il cui territorio confina esclusivamente con comuni riconosciuti totalmente montani.

  Conseguentemente, all'articolo 2, alla lettera b), sostituire le parole: 126,6 milioni e 47,9 milioni e 53,1 milioni rispettivamente con le seguenti: 129,6 milioni 50,9 milioni e 56,1 milioni.
1. 43. D'Incà.

  Al comma 2, dopo le parole: posseduti e condotti, inserire le seguenti: da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e: 96 milioni, rispettivamente, con le seguenti: 235,8 milioni e: 106 milioni;
   e dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 45. Gallinella, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Al comma 2, dopo le parole: posseduti e condotti inserire le seguenti: da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
* 1. 48. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 2, dopo le parole: posseduti e condotti inserire le seguenti: da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
* 1. 61. Catanoso.

  Al comma 2, dopo le parole: anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, inserire le seguenti: o ad imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Pag. 95

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e: 96 milioni, rispettivamente, con le seguenti: 235,8 milioni e: 106 milioni;
   e dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 62. L'Abbate, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Al comma 2, dopo le parole: anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, inserire le seguenti: o ad imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
* 1. 64. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 2, dopo le parole: anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, inserire le seguenti: o ad imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
*1. 67. Catanoso.

  Al comma 2, aggiungere, infine il seguente periodo: Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti all'INPS e dalle figure iscritte presso la Camera di Commercio nella apposita Sezione Speciale delle imprese agricole sui terreni comunque utilizzati per fini agricoli da queste figure professionali.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 40 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 70. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Al comma 2, aggiungere, infine il seguente periodo: Sono comunque esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli posseduti da coltivatori Pag. 96diretti e imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 72. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli aventi destinazione «qualità uliveto» e «qualità mandorleto».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione nel limite massimo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 75. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1305 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2-quater.
  2-quater. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2012, 2013 e 2014 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 marzo 2015 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
1. 79. Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Palese, Picchi, Galati.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3 sostituire le parole di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;Pag. 97
   b) all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole: valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
    2) dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 126. Busin, Caon.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis.
L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3 sostituire le parole di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;
   b) all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
    2) dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 127. Busin, Caon.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis
. L'esenzione di applica anche ai terreni ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 dei 2004, iscritti alla previdenza agricola.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3 sostituire le parole di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;
   b) all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti valutati in 235,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 106 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
    2) dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 129. Busin, Caon.

Pag. 98

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. L'esenzione si applica anche ai terreni agricoli ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1305 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla copertura dell'onere del presente comma, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 81. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
  4. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento. c) al comma 7, sostituire le parole «a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
   b) sopprimere i commi 8 e 9.

  Conseguentemente all'articolo 2 dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3-quater. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 3-bis del presente articolo si applicano le disposizioni di citi al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
1. 82. Cancelleri, D'Incà.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis) Per gli anni 2014 e 2015 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili Pag. 99per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: valutati in 285,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 156 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   b) dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 83. Busin, Caon.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis) Per gli anni 2014 e 2015 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di eventi alluvionali verificatesi nei suddetti anni nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: valutati in 265,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   b) dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis quanto a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 84. Busin, Caon.

  Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2014, con le seguenti: Per gli anni 2014 e 2015,.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni con le seguenti: 275,8 milioni, e dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) quanto a 50 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro. Tutela della salute.
1. 85. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

Pag. 100

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 10 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
1. 87. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo sostituire le parole: entro il 10 febbraio 2015, con le seguenti: entro il 30 aprile 2015;
   2) al secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti: entro il 31 maggio 2015.
1. 88. Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro il 10 febbraio 2015, con le seguenti: entro il 30 aprile 2015.
1. 95. Sberna, Caruso, Capelli.

  Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: I contribuenti che, entro il 31 maggio 2015, provvedono alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni né ad interessi.
   b) al secondo periodo, sostituire le parole 31 marzo 2015 con le seguenti 31 maggio 2015.
1. 98. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I contribuenti che, entro il 30 aprile 2015, provvedono alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni né ad interessi.
   b) al secondo periodo, sostituire le parole 31 marzo 2015 con le seguenti 30 aprile 2015.
1. 101. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente:
  I contribuenti che, entro il 16 giugno 2015, provvedono alla regolarizzazione spontanea degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni né ad interessi.
1. 103. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: ritardato versamento inserire le seguenti o di eventuali minori importi versati.
1. 104. Sberna, Caruso, Capelli.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole 31 marzo 2015 con le seguenti 30 giugno 2015.
*1. 105. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Pag. 101

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole 31 marzo 2015 con le seguenti 30 giugno 2015.
*1. 106. Busin, Caon.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole entro il termine del 31 marzo 2015, con le seguenti entro il termine del 16 giugno 2015.
**1. 107. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole entro il termine del 31 marzo 2015, con le seguenti entro il termine del 16 giugno 2015.
**1. 109. Catanoso.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole entro il termine del 31 marzo 2015, con le seguenti entro il termine del 16 giugno 2015.
**1. 113. L'Abbate, Parentela, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole entro il termine del 31 marzo 2015, con le seguenti entro il termine del 16 giugno 2015.
**1. 115. Busin, Caon.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti 31 maggio 2015.
1. 116. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti 30 aprile 2015.
*1. 118. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2015, con le seguenti: 30 aprile 2015.
*1. 119. Busin, Caon.

  Al comma 5-bis dopo le parole: hanno diritto al rimborso inserire le seguenti:, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 121. Busin, Caon.

  Al comma 5-bis dopo le parole: hanno diritto al rimborso inserire le seguenti:, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 122. Busin, Caon.

  Al comma 5-bis dopo le parole: hanno diritto al rimborso inserire le seguenti:, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 124. Busin, Caon.

  Al comma 5-bis, sopprimere le parole: qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.
1. 128. Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia.

  Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:
  5-ter. I contribuenti che, entro il 16 giugno 2015, provvedono alla regolarizzazione volontaria degli eventuali minori importi versati, determinati da erronea computazione dell'imposta complessivamente dovuta, non sono soggetti a sanzioni.
1. 130. Busin, Caon.

Pag. 102

  Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Entro il 15 marzo 2015 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2015 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, nel complesso, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014.
  7-ter. L'acconto di cui al comma 7-bis verrà attribuito a ciascun comune, sulla base di un decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, tenendo conto delle modalità di riparto indicate nella lettera b) del comma 380-ter, e del comma 380-quater, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni e dell'esigenza di assicurare un congruo ammontare di risorse anche agli enti che sulla base di tali criteri non parteciperanno al riparto del Fondo di solidarietà in considerazione dei gettiti loro derivanti da IMU e TASI.
  7-quater. Entro il 15 maggio 2015, il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle trattenute da operare sull'imposta municipale propria di ciascun comune a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà 2015, in misura pari ai cinquanta per cento degli importi oggetto di trattenuta, al medesimo titolo, per l'anno 2014, ai sensi del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 133. Busin, Caon.

  Dopo il comma 9-quinquies inserire i seguenti:
  9-sexies. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è estesa a tutti i terreni agricoli in attualità di coltura. Non si applica:
   a) nei confronti dei terreni agricoli lasciati incolti, ivi compresi quelli insistenti nelle aree montane, fatti salvi i riposi colturali e le aree preventivamente individuate dai comuni come destinate a pascolo;
   b) nei confronti dei terreni privi o carenti delle opere a tutela della pubblica incolumità o della sicurezza idrogeologica, che la legge pone a carico dei proprietari.

  9-septies. Per le finalità del comma 9-sexies, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il 30 settembre 2015, sono dettate disposizioni volte a consentire ai comuni, secondo criteri di uniformità applicativa, di adottare regolamenti per la individuazione dei terreni assoggettati all'imposta municipale propria (IMU) e per la sua determinazione, assicurando ai comuni entrate non minori della riduzione trasferimenti dallo Stato derivanti dall'applicazione del presente articolo.
1. 135. De Girolamo, Dorina Bianchi, Piccone, Pizzolante, Bernardo, Bosco, Tancredi, Adornato, Alli, Binetti, Buttiglione, Calabrò, Causin, Cera, Cicchitto, D'Alia, De Mita, Garofalo, Minardo, Misuraca, Pagano, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Vignali.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. I comuni in deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggiore gettito Imu, risultanti dall'allegato B al presente provvedimento, sul bilancio 2014 a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale. L'accertamento convenzionale è rivisto sulla base dei dati aggiornati del Pag. 103gettito reale. A tal fine è istituito un fondo di riequilibrio destinato a compensare il minor gettito. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro giugno 2015, viene disposta la compensazione per il minor gettito a favore dei comuni ed a valere sul predetto fondo di riequilibrio.
1. 134. Latronico, Distaso, Chiarelli, Marti, Castiello, Altieri, Fucci, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Ciracì, Palese, Picchi, Galati.

  Dopo il comma 9-quinquies, inserire il seguente:
  9-sexies. Entro e non oltre il 30 settembre 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avviano una revisione organica e complessiva delle tariffe d'estimo stabilite, per ciascuna qualità e classe di terreno, sia per il reddito agrario che dominicale, su tutto il territorio, con una armonizzazione tra colture e tra territori, che tenga conto della intervenuta modificazione delle relazioni economiche e competitive sui territori stessi e tra le filiere settoriali, anche attraverso l'attivazione di tavoli di confronto con le organizzazioni agricole e con le rappresentanze degli enti locali.
1. 136. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 9-quinquies, inserire il seguente:
  9-sexies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente.
*1. 138. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-sexies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione dei recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente.
*1. 140. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-sexies. Al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2015 l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad operare una revisione dell'elenco dei comuni italiani di cui al comma 1, lettera a), Pag. 104tenendo conto delle caratteristiche oro-idrografiche di ciascun comune e delle differenti zone all'interno dello stesso Comune, nonché della destinazione e delle colture presenti sui differenti terreni.
1. 141. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-sexies. Entro il 31 dicembre 2015 l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad aggiornare l'elenco dei comuni italiani, di cui al comma 1, lettera a) al fine di eliminare eventuali incongruenze ed adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale.
1. 143. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: , nonché disposizioni in materia di IMIS della Provincia autonoma di Trento e di IMI della Provincia autonoma di Bolzano.
1. 147. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione aliquota IMU per i terreni agricoli).

  A decorrere dall'anno 2015, l'aliquota base di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è ridotta allo 0,2 per cento per i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto decreto, anche non coltivati, ovunque ubicati.
  In attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 il Governo provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi:
   a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
   b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2015. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
   c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
   d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell'European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
   f) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione Pag. 105di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
   g) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n. 23 è soppresso.
1. 01. Cancelleri, D'Incà.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
  «Art. 1-bis(Esenzione dall'IMU per i pensionati italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE). – 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, al nono periodo, dopo le parole: «Paesi di residenza,» sono inserite le seguenti parole: «ovvero siano in età pensionabile secondo le norme vigenti in Italia,».
1. 02. Tacconi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 dicembre 2015, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 04. Pili.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al secondo periodo, del comma 126, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
1. 03. Pili.
(Inammissibile)

ART. 1-bis.

  Sopprimere l'articolo 1-bis.
1-bis. 1. Busin, Caon.

  All'articolo 1-bis) dopo la parola: Lampedusa, inserire le seguenti: nonché del territorio della provincia di Agrigento.

Pag. 106

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. 2. Riccardo Gallo, Palese.

  Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.
(Esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli immobili ricadenti nei territori della Regione Emilia Romagna colpiti dall'evento meteorologico del 5 e 6 febbraio 2015).

  1. Sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI relative all'anno 2015, quei contribuenti residenti nelle zone gravemente colpite e danneggiate dall'evento meteorologico che si è abbattuto su alcune province della Regione Emilia Romagna il 5 e 6 febbraio 2015, i cui immobili abbiano riportato danni materiali gravi ed evidenti che ne abbiano alterato l'agibilità.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione Emilia Romagna di concerto con gli enti locali competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad una ricognizione degli immobili, dei terreni e dei fabbricati, ricadenti nelle zone colpite e danneggiate dall'eccezionalità dell'evento, ed alla stima dei danni dagli stessi subiti.
  3. A copertura dell'onere di cui al precedente comma 1, valutata in 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1-bis. 01. Paglia, Franco Bordo, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.
(Sospensione di termini per adempimenti tributari).

  1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5-ter, della legge n. 225 del 1992, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvede alla sospensione fino a tutto l'anno 2015 dei termini per l'adempimento di tutti gli obblighi tributari a favore di quei contribuenti colpiti e gravemente danneggiati da eventi meteorologici nel corso del 2014 e 2015. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono ad una ricognizione dei contribuenti residenti nelle zone colpite e danneggiate dall'eccezionalità degli eventi, ed alla stima dei danni dagli stessi subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive».

  Conseguentemente al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di sospensione di termini per adempimenti tributari.
1-bis. 02. Sberna, Caruso, Capelli.

Pag. 107

  Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.
(Sospensione di termini per adempimenti tributari).

  1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5-ter, della legge n. 225 del 1992, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvede alla sospensione fino a tutto l'anno 2015 dei termini per l'adempimento di tutti gli obblighi tributari a favore di quei contribuenti colpiti e gravemente danneggiati dall'evento meteorologico abbattutosi nei giorni 5 e 6 febbraio 2015, nella regione Emilia Romagna. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti.
  2. Ai fini di cui al comma precedente, la regione Emilia Romagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad una ricognizione dei contribuenti residenti nelle zone colpite e danneggiate dall'eccezionalità dell'evento, ed alla stima dei danni dagli stessi subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive.

  Conseguentemente al titolo dei decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di sospensione di termini per adempimenti tributari».
1-bis. 03. Paglia, Franco Bordo, Zaccagnini.

ART. 2.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) alla lettera b) sostituire le parole quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti quanto a 171,8 milioni di euro per l'anno 2015, 79,8 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   c) alla lettera c), sostituire le parole al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti al medesimo ministero.
2. 1. Busin, Caon.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 90,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ridurre per i medesimi importi tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute;

  e sopprimere la lettera d).
2. 2. Parentela, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 1 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione in termini lineari Pag. 108delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 3. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
  «Art. 2-bis. – 1. Al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «un moltiplicatore pari a 120» sono sostituite dalle seguenti: «un moltiplicatore pari a 140».
2. 01. Catanoso.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite da: «Per ciascuno degli anni 2014 e 2015».
  2. Le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.
2. 02. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano, Prestigiacomo, Castiello, Ciracì, Distaso, Marti, Palmizio, Parisi, Palese.

DIS. 1.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere le parole: Proroga di termini concernente l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.
Dis. 1. 1. Busin, Caon.

  Sopprimere il comma 2.
Dis. 1. 2. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

  Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
Dis. 1. 3. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

  Al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
   b) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai sensi del precedente comma deve avvenire almeno quaranta giorni prima del termine di scadenza della delega di cui ai commi 1 e 8, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».
Dis. 1. 4. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

  Al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
   b) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai sensi del precedente comma deve avvenire almeno trentacinque giorni prima del termine di scadenza della delega di cui ai commi 1 e 8, al fine di consentire l'espressione Pag. 109dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».
Dis. 1. 5. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

  Al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
   b) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai sensi del precedente comma deve avvenire almeno trenta giorni prima del termine di scadenza della delega di cui ai commi 1 e 8, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».
Dis. 1. 6. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
Dis. 1. 7. Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Investimenti per la valorizzazione del patrimonio pubblico.
Dis. 1. 8. Grimoldi, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire gli investimenti, alla Tabella Articolo 1 (Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «2. Atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d'interesse comune».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Investimenti per la valorizzazione del patrimonio pubblico.
Dis. 1. 9. Grimoldi, Busin.
(Inammissibile)