CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 marzo 2015
404.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (Nuovo testo C. 2150 Ferranti e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2150 Ferranti e abb., recante «Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato»;
   considerato che le disposizioni da esso recate interessano l'ordinamento penale e sono riconducibili, quindi, alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   rilevato che l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica l'articolo 157 del codice penale, aumentando della metà i termini di prescrizione per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale) e corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale);
   sottolineato che l'articolo 3, commi 1 e 2, interviene sull'articolo 159 del codice penale prevedendo tre ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione e stabilendo che la sentenza di condanna, anche se non definitiva, sospende la prescrizione;
   rilevato, al riguardo, che il combinato disposto delle disposizioni che aumentano i termini di prescrizione e di quelle in tema di sospensione della prescrizione sopra citate sembrano non pienamente rispondenti al principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111, comma secondo, della Costituzione;
   considerato l'articolo 3, comma 1, capoverso comma 3-quater, che introduce un'ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, per un termine massimo di tre mesi, collegandolo al caso di perizie che comportino pareri di «particolare complessità»;
   sottolineato che la suddetta disposizione appare carente sotto il profilo della determinatezza, rischiando di tradursi in un vulnus del principio di legalità, di cui all'articolo 25 della Costituzione, tenuto conto della natura istruttoria dell'accertamento peritale;
   fatto presente, inoltre, che tale previsione sembra affidare alla valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria la possibilità di disporre la sospensione del decorso dei termini per la prescrizione attraverso l'ammissione di una perizia ritenuta di «particolare complessità», generando in tal modo una potenziale lesione del diritto di difesa dell'imputato, di cui all'articolo 24 della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111, comma secondo, della Costituzione, l'opportunità di modificare l'articolo 1 del provvedimento, prevedendone la soppressione ovvero rimodulando l'aumento dei Pag. 16termini di prescrizione per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso comma 3-quater, che, prevede un'ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, relativa al caso di perizie che comportino pareri di «particolare complessità», introducendo così una norma che appare carente sotto il profilo della determinatezza, con il rischio di recare un vulnus al principio di legalità, di cui all'articolo 25 della Costituzione, nonché al diritto di difesa dell'imputato, di cui all'articolo 24 della Costituzione, per le ragioni illustrate in premessa.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (Nuovo testo C. 2150 Ferranti e abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2150 Ferranti e abb., recante «Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato»;
   considerato che le disposizioni da esso recate interessano l'ordinamento penale e sono riconducibili, quindi, alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   rilevato che l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica l'articolo 157 del codice penale, aumentando della metà i termini di prescrizione per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale) e corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale);
   sottolineato che l'articolo 3, commi 1 e 2, interviene sull'articolo 159 del codice penale prevedendo tre ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione e stabilendo che la sentenza di condanna, anche se non definitiva, sospende la prescrizione;
   rilevato, al riguardo, che il combinato disposto delle disposizioni che aumentano i termini di prescrizione e di quelle in tema di sospensione della prescrizione sopra citate sembrano non pienamente rispondenti al principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111, comma secondo, della Costituzione;
  considerato l'articolo 3, comma 1, capoverso comma 3-quater, che introduce un'ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, per un termine massimo di tre mesi, collegandolo al caso di perizie che comportino pareri di «particolare complessità»;
   sottolineato che la suddetta disposizione appare carente sotto il profilo della determinatezza, rischiando di tradursi in un vulnus del principio di legalità, di cui all'articolo 25 della Costituzione, tenuto conto della natura istruttoria dell'accertamento peritale;
   fatto presente, inoltre, che tale previsione sembra affidare alla valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria la possibilità di disporre la sospensione del decorso dei termini per la prescrizione attraverso l'ammissione di una perizia ritenuta di «particolare complessità», generando in tal modo una potenziale lesione del diritto di difesa dell'imputato, di cui all'articolo 24 della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso comma 3-quater, che prevede un'ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, Pag. 18relativa al caso di perizie che comportino pareri di «particolare complessità», introducendo così una norma che appare carente sotto il profilo della determinatezza, con il rischio di recare un vulnus al principio di legalità, di cui all'articolo 25 della Costituzione, nonché al diritto di difesa dell'imputato, di cui all'articolo 24 della Costituzione, per le ragioni illustrate in premessa.

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ALLEGATO 3

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide (C. 263 Fucci e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 263 Fucci e abb., recante «Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «ordinamento civile» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere l) e m), della Costituzione, nonché «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi del medesimo articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
   evidenziato che l'articolo 2 prevede che la legge entri in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   sottolineata, al riguardo, l'esigenza di riformulare tale disposizione aggiornando la data del 1o gennaio 2015 a quella del prevedibile momento di entrata in vigore del provvedimento o a sopprimerla (applicandosi in tal caso il termine ordinario di entrata in vigore delle leggi di cui all'articolo 73, terzo comma della Costituzione); al contempo, qualora la Commissione intendesse stabilire che gli effetti delle disposizioni del provvedimento decorrano a partire dal 1o gennaio 2015, potrebbe riformulare conseguentemente la previsione di cui all'articolo 1, comma 1,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.