CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 dicembre 2014
360.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S. 1638, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 1638, approvato dalla Camera dei deputati, recante: «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
   rilevato che:
    il provvedimento reca prevalentemente disposizioni in materia di sicurezza stradale, che la giurisprudenza costituzionale riconduce alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione) (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009); quanto alla disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a stabilire le sanzioni rientra in quella a porre i precetti la cui violazione viene sanzionata (sentenza n. 428 del 2004); per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione);
    sugli schemi dei decreti legislativi per il riordino della disciplina del codice della strada, come pure sugli schemi degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, è previsto il parere della Conferenza unificata (articolo 1, comma 1; articolo 3, comma 1);
    tra i criteri direttivi che il Governo è chiamato a seguire nell'esercizio della delega legislativa per il riordino della disciplina del codice della strada c’è quello della riorganizzazione del codice della strada secondo criteri di coerenza e di armonizzazione, tra l'altro, con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare attenzione ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade (articolo 2, comma 1, lettera a));
    tra i medesimi criteri direttivi c’è altresì quello del «riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche al fine di rendere più efficiente e sostenibile la mobilità, con la previsione di un unico strumento di programmazione per ciascun ente territoriale competente, per il proprio livello di governo, e con l'introduzione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, nonché con la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, anche attraverso la riduzione progressiva ovvero l'esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati» (articolo 2, comma 1, lettera f));
    con riferimento al medesimo criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), relativo alla pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, rileva anche l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce la materia «Governo del territorio» Pag. 79alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni;
    sempre tra i criteri direttivi, l'articolo 2, comma 1, lettera u), indica quello della «revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici in quiescenza»: in sede di tale revisione potrebbe essere opportuno includere tra i soggetti abilitati anche i medici di base dei soggetti richiedenti, i quali sono coloro che meglio sono in grado di giudicare dell'idoneità alla guida dei singoli individui, in quanto ne conoscono lo stato di salute e le caratteristiche attitudinali;
    l'articolo 2, comma 5, prevede che, con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite istruzioni tecniche attuative per i procedimenti amministrativi disciplinati dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3, concernenti le modalità di semplificazione delle procedure e la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    il medesimo comma 5 prevede che sugli schemi dei decreti dirigenziali anzidetti, nel caso in cui abbiano per oggetto procedimenti di competenza delle regioni e degli enti locali, sia sentita la Conferenza unificata;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera u), si valuti l'opportunità di prevedere che, tra i soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento (o il rinnovo) della patente, siano inclusi, per le ragioni chiarite nelle premesse, anche i medici di base dei soggetti richiedenti, la cui organizzazione compete alle regioni nell'ambito del servizio sanitario;
   b) si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere, nell'esercizio della delega in materia della pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f));
   c) all'articolo 2, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione dell'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza unificata sugli schemi di decreti dirigenziali ivi previsti, nel caso in cui abbiano per oggetto procedimenti di competenza delle regioni e degli enti locali.