CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2014
359.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (C. 2753 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 2753 Governo, approvato dal Senato, recante «Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan»;
   preso atto che, in mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma, l'accordo si ispira a modelli convenzionali accolti dall'OCSE, adattandoli alle peculiarità dei sistemi fiscali dei due territori interessati, al fine di favorire la cooperazione in funzione della lotta all'evasione fiscale;
   rilevato che le disposizioni sono volte ad eliminare le doppie imposizioni che penalizzano il pieno sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i due territori, prevedendo l'adozione di un criterio territoriale per l'individuazione dei redditi e delle attività da sottoporre al regime di imposizione fiscale;
   considerato che lo sviluppo del commercio elettronico internazionale rende maggiormente difficile ricondurre le attività produttive di reddito fiscalmente imponibili ad un determinato Stato o territorio, e ritenuta opportuna l'individuazione di criteri di imposizione fiscale diversi da quello territoriale, maggiormente riconducibili alla tipologia del contratto elettronico;
   rilevato peraltro che il disegno di legge ha natura di accordo bilaterale, mentre l'individuazione di criteri di imposizione fiscale nuovi andrebbe necessariamente elaborata a livello sovranazionale;
   ricordato infine, che il prossimo Consiglio europeo si impegna nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010 (C. 2752 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 2752 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010»;
   ricordato che tale Accordo si inserisce nell'ambito degli intensi rapporti bilaterali tra Italia e Montenegro, che trovano fondamento in numerose intese di cooperazione nei settori di reciproco interesse, e che è volto al rafforzamento delle relazioni italo-montenegrine, accelerando le iniziative di collaborazione in settori quali infrastrutture, investimenti, energia, turismo, tutela dell'ambiente, lotta alla criminalità organizzata, cooperazione scientifica e tecnologica, istruzione, sanità nonché cooperazione regionale;
   rilevato che i rapporti politici e commerciali con l'area dei Balcani Occidentali risultano essere una priorità strategica della politica estera italiana, alla luce del fatto che un assetto equilibrato nella Regione costituisce un elemento strategico del più ampio disegno di stabilizzazione complessiva dell'Europa, oltre a costituire per l'Italia una regione di forte e radicata presenza economica, sia in termini di interscambio commerciale che di investimenti;
   osservato che il Montenegro ha imboccato con determinazione il cammino di avvicinamento all'Unione europea e alla Nato e che è intenzione dell'Italia sostenere con forza l'impegno del Montenegro nel percorso di adesione alla UE, ritenendo strategica la strategia di allargamento dell'Unione nell'area dei Balcani occidentali;
   richiamato in proposito che il 21 novembre 2014 il Commissario per la politica di vicinato e i negoziati per l'allargamento Johannes Hahn, in visita al Parlamento montenegrino, ha ribadito, tra il resto, la necessità di politiche di sostegno allo sviluppo economico attraverso riforme appropriate e dell'allineamento della legislazione del Montenegro agli standard comunitari, obiettivo, quest'ultimo, indubbiamente agevolato – ha sottolineato Hahn – dal forte sostegno bipartisan all'integrazione europea presente nel Paese;
   preso atto, inoltre, che il Segretario Generale dell'Alleanza atlantica ha definito di recente il Montenegro come partner importante e un forte candidato all'adesione alla NATO;
   preso atto, infine, che l'Accordo prevede meccanismi specifici in materia di integrazione europea ed euroatlantica ai sensi del Memorandum di collaborazione tra i Ministeri degli affari esteri italiano e montenegrino firmato a Roma il 25 luglio 2007,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2014)507 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

   esaminata la Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2014)507 final);
   tenuto conto della Relazione annuale 2013 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2014)506);
   tenuto conto del contributo e delle conclusioni approvati dalla LII COSAC, svoltasi a Roma dal 30 novembre al 2 dicembre 2014;
   premesso che:
    1) il consolidamento del dialogo politico quale principale canale di interazione diretta tra la Commissione e i Parlamenti nazionali costituisce un fattore positivo per lo sviluppo del processo di integrazione, dimostrando la preferenza dei Parlamenti per l'intervento sul merito delle scelte politiche e legislative dell'UE piuttosto che sul rispetto del principio di sussidiarietà;
    2) in una prospettiva di governance multilivello, proprio in considerazione di un'applicazione dinamica del principio di sussidiarietà, il fine da perseguirsi deve intendersi inserito in un processo di integrazione degli obiettivi particolari con le superiori strategie nazionali e comunitarie, favorendo la partecipazione di tutti gli attori istituzionali al processo decisionale e, di conseguenza, rendendo più efficaci l'elaborazione e l'attuazione delle politiche pubbliche;
    3) il dialogo politico ha contribuito sinora a stimolare l'esame di progetti legislativi e di altri documenti dell'UE da parte dei Parlamenti nazionali, provvedendo ad assicurare una maggiore legittimità democratica al sistema di governance europeo, nonché a far maturare nella Commissione una maggiore consapevolezza del ruolo che i Parlamenti nazionali possono giocare nel processo di formazione delle decisioni europee; in sintesi in un'ottica di miglioramento dell'assetto istituzionale e di funzionamento dell'UE, il dialogo sul merito ha senza dubbio migliorato l'interazione dei Parlamenti nazionali nei confronti del Parlamento europeo, avviando un rapporto di cooperazione e complementarità normativa, piuttosto che di concorrenza;
    4) occorre tuttavia che il dialogo politico non si riduca ad un esercizio rituale e privilegi la dimensione quantitativa dell'intervento dei Parlamenti nazionali;
    5) è quindi pienamente condivisibile l'invito della Commissione a sviluppare maggiormente il dialogo politico nella fase prelegislativa del processo decisionale europeo, attinente cioè ad una valutazione ex ante; tale interazione sul merito, infatti, è idonea ad avere un impatto solo se le primissime valutazioni politiche sulle scelte che la Commissione fa su una determinata proposta arrivano tempestivamente alla Commissione medesima. In questa prospettiva, va ribadito l'apprezzamento per la decisione della Commissione di allertare sistematicamente i Parlamenti nazionali in merito alle consultazioni pubbliche Pag. 71da essa avviate, proprio in ragione della maggiore efficacia che l'impatto dell'intervento parlamentare assumerebbe in una fase precoce del processo decisionale. Al riguardo si ricorda che la COSAC, sostenendo l'idea di consultazioni pubbliche ad hoc rivolte ai Parlamenti nazionali e di una sezione apposita per le risposte dei Parlamenti stessi nella relazione di sintesi della Commissione sulla consultazione, ha invitato quest'ultima ad esaminare la possibilità di creare tale sezione dedicata;
    6) in coerenza con quanto emerso nella LII COSAC svoltasi a Roma nel mese di dicembre 2014, al fine di rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo, si dovrebbe attribuire maggiore rilievo ai dibattiti da tenere con i Governi alla vigilia e dopo la conclusione delle riunioni del Consiglio europeo e all'avvio del dialogo politico con la Commissione nelle fasi iniziali di formazione delle politiche. Parimenti anche le riunioni semestrali della COSAC potrebbero essere convocate poco prima delle riunioni del Consiglio europeo;
    7) come è evidenziato nella Relazione 2013 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità appare altresì utile avviare una riflessione approfondita sull'opportunità di sviluppare – accanto all'analisi ex ante – strumenti di valutazione ex post, ovvero valutazioni «retrospettive» volte a verificare se le azioni dell'UE siano necessarie, se stiano effettivamente dando i risultati attesi e se, in definitiva, stiano migliorando le condizioni delle imprese e dei cittadini europei;
    8) la qualità delle risposte della Commissione alle osservazioni dei Parlamenti nazionali registra peraltro un graduale miglioramento. I tempi per la risposta continuano tuttavia ad essere troppo lunghi e incompatibili con un efficace intervento dei Parlamenti nella formazione delle decisioni europee;
    9) la Relazione per il 2013 della Commissione sui rapporti con i Parlamenti nazionali, analogamente a quelle svolte per i tre anni precedenti, appare carente di indicazioni in merito alla effettività del dialogo politico, non indicando essa se ed in quale misura i pareri dei Parlamenti nazionali siano stati tenuti in considerazione dalla Commissione e dalle altre Istituzioni dell'Unione nel corso del processo decisionale;
    10) è apprezzabile l'iniziativa del Vicepresidente Timmermans di sollecitare i membri della Commissione europea ad intervenire in prima persona presso le Assemblee degli Stati membri quando siano in discussione proposte legislative o altri documenti della Commissione europea che rivestono particolare rilievo;
    11) è auspicabile che anche il Parlamento europeo attribuisca maggiore rilevanza ai contributi ad esso trasmessi dai Parlamenti nazionali, dando conto espressamente del seguito dato ai medesimi contributi nelle relazioni adottate dalle Commissioni in vista dell'esame in plenaria;
    12) occorre assicurare una piena attuazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevedono il coinvolgimento delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome alla formazione della normativa e alle politiche dell'Unione europea, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9. A questo scopo appare opportuno:
     lo svolgimento, sul modello della prassi consolidata in occasione dell'esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea e della Relazione programmatica del Governo, di audizioni di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome presso la Commissione Politiche dell'Unione europea e/o le Commissioni competenti per materia nell'ambito dell'esame di progetti di atti e documenti dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento nonché su ogni altro tema di interesse comune;
     la tempestiva informazione alle Assemblee legislative delle Regioni e delle Pag. 72Province autonome in merito al calendario delle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea, in modo da consentire alle stesse di far pervenire le proprie osservazioni e proposte in tempo utile ai fini sia della verifica di sussidiarietà di cui al Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sull'UE e sul funzionamento dell'UE sia dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento;
     la espressa menzione, nelle pronunce approvate dalla XIV Commissione, sia ai fini della verifica di sussidiarietà sia ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, dei punti qualificanti sollevati dalle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
   rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale, ad eccezione del punto 12 del preambolo, sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
   esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) al fine di garantire una maggiore effettività del dialogo politico, è opportuno che i commissari europei competenti intervengano presso gli organi dei Parlamenti nazionali quando essi discutano proposte legislative o altri documenti della Commissione europea di particolare rilievo;
   b) le risposte della Commissione ai pareri dei Parlamenti nazionali dovrebbero indicare in modo circostanziato se e in che modo le osservazioni dei Parlamenti nazionali siano state tenute in considerazione nel corso del processo decisionale europeo;
   c) in un'ottica di rafforzamento dell'efficacia del dialogo politico con la Commissione europea sarebbe auspicabile incentrare il lavoro dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente dell'elaborazione dei provvedimenti, ponendo attenzione alla fase precoce del processo decisionale, acquistando così maggiore possibilità di incidere nella formazione delle scelte politiche e legislative dell'Unione;
   d) la Commissione dovrebbe evidenziare in modo specifico i contributi dei Parlamenti nazionali alle consultazioni da essa promosse, sia nel proprio sito internet sia in eventuali documenti che riassumano gli esiti delle consultazioni stesse;
   e) è auspicabile che le prossime Relazioni annuali indichino – anche sulla base di alcuni esempi concreti – come i pareri dei Parlamenti nazionali sono stati tenuti in considerazione dalla Commissione ed eventualmente dalle altre Istituzioni dell'Unione nell'ambito del processo decisionale;
   f) sarebbe opportuno che, a partire dal programma di lavoro per il 2015, la nuova Commissione desse conto in modo espresso delle indicazioni pervenute al riguardo dai Parlamenti nazionali e del seguito dato ad esse ai fini delle individuazione delle priorità strategiche e legislative dell'Unione;
   g) il dialogo politico dovrebbe continuare a svolgersi su base bilaterale tra la Commissione e singoli Parlamenti, evitando forme di interlocuzione collettiva tra la Commissione stessa e gruppi di Parlamenti nazionali;
   h) al fine di dare espressamente conto degli effetti concreti prodotti dai contributi trasmessi dai Parlamenti nazionali, sarebbe opportuno che il Parlamento europeo inserisse un'apposita sezione nelle relazioni preparate sui singoli atti dalle Commissioni in vista della seduta plenaria.

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ALLEGATO 4

Relazione annuale 2013 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2014)506 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminata la Relazione annuale 2013 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2014)506 final);
   tenuto conto della Relazione annuale della Commissione sui rapporti con i Parlamenti nazionali nel 2013 (COM(2014)507);
   preso atto del contributo e delle conclusioni approvati dalla LII COSAC, svoltasi a Roma dal 30 novembre al 2 dicembre 2014;
   considerati gli elementi di conoscenza e di valutazione forniti dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi, nel corso della audizione sul documento in esame e sulla Relazione annuale della Commissione sui rapporti con i Parlamenti nazionali nel 2013, svolta il 5 novembre 2014;
   tenuto conto della Relazione finale sul funzionamento del Gruppo di lavoro amici della Presidenza, presentata il 9 dicembre 2014;
   premesso che:
    i principi di sussidiarietà e proporzionalità possono offrire un contributo cruciale all'avanzamento del processo di integrazione europea verso la creazione di un'Europa migliore, in grado di apprestare risposte politiche adeguate alle aspettative dei cittadini, superando la sterile contrapposizione tra le argomentazioni favorevoli ad un aumento («Più Europa») o una riduzione dell'intervento europeo («meno Europa»);
    a questo scopo va ribadita la necessità di considerare i due principi in senso dinamico, in modo da determinare un ampliamento dell'azione dell'Unione nel quadro delle sue competenze, ove le circostanze lo richiedano, o, al contrario, una limitazione o cessazione dell'azione in questione quando questa non sia più giustificata;
    è altresì necessario assicurare in questa prospettiva una più accurata ed articolata applicazione dei due principi nella predisposizione degli strumenti di programmazione politica e legislativa della Commissione europea e del Consiglio, al fine di identificare in una fase precoce le iniziative con un reale valore aggiunto europeo e modularne conseguentemente la forma e i contenuti;
    occorre altresì ribadire l'invito alla Commissione a motivare in modo più articolato le proprie proposte sotto il profilo di sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e al Parlamento e al Consiglio affinché forniscano analoga motivazione per gli emendamenti eventualmente approvati;
    è apprezzabile l'impegno della Commissione ad analizzare i risultati ottenuti sulla base della normativa vigente prima di considerare eventuali modifiche, mediante lo svolgimento crescente – accanto all'analisi ex ante – di valutazioni Pag. 74«retrospettive» dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità volte a verificare ex post se le azioni dell'UE siano ancora necessarie, se stiano effettivamente dando i risultati attesi e se, in definitiva, stiano migliorando le condizioni delle imprese e dei cittadini europei;
    va considerato positivamente l'impegno crescente del Parlamento a condurre valutazioni di impatto prima dell'adozione di modifiche sostanziali a proposte legislative, avvalendosi della Direzione per la valutazione d'impatto costituita nell'ambito del suo Segretariato generale. Sarebbe opportuno che le metodologie applicate da tale direzione del Parlamento europeo fossero compatibili e confrontabili con l'approccio adottato per le valutazioni di impatto dalla Commissione europea e che fosse assicurata una adeguata cooperazione con le competenti strutture dei Parlamenti nazionali. Forte apprezzamento merita altresì lo sviluppo da parte del Parlamento europeo delle analisi del valore aggiunto europeo, volte a verificare, in particolare, i costi della mancata azione europea, riaffermando una concezione dinamica della sussidiarietà;
    il raggiungimento in due soli casi, nei primi cinque anni di applicazione del meccanismo di allerta precoce, della soglia del «cartellino giallo» e il fatto che i pareri motivati emessi nell'ambito della procedura di allerta precoce, pur registrando un costante aumento, costituiscano poco più del 15 del totale dei contributi trasmessi dai Parlamenti nazionali alla Commissione europea non vanno intesi negativamente. Tali dati non conseguono infatti ad un utilizzo non efficace delle potenzialità del meccanismo di allerta precoce ma riflettono la preferenza delle assemblee per l'intervento sul merito delle scelte politiche e normative dell'Unione. Si conferma inoltre che il controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali non si risolve in una valutazione giuridicamente rigorosa del rispetto del principio, ma si configura quale strumento complementare per far valere l'interesse nazionale;
    va ribadita l'esigenza di utilizzare in modo efficace e sviluppare ulteriormente, anche ai fini della valutazione dei profili di sussidiarietà e di proporzionalità, gli strumenti per lo scambio di informazioni e valutazioni, quali l'IPEX;
    appare opportuno ribadire, dopo i primi cinque anni di applicazione, la validità delle scelte procedurali operate dalla Camera ai fini dell'applicazione del meccanismo di allerta precoce, con particolare riferimento:
     alla selettività della valutazione di sussidiarietà, che viene condotta sui soli progetti legislativi di maggiore rilevanza e che appaiono effettivamente suscettibili di contrasto con il principio stesso, in modo da svolgere un'istruttoria approfondita;
     all'estensione del controllo alla base giuridica delle proposte, in coerenza con l'approccio seguito in gran parte dei Parlamenti nazionali;
     alla separazione delle pronunce sulla sussidiarietà da quelle sulla proporzionalità. L'estensione della procedura di allerta precoce anche ai profili di proporzionalità sarebbe infatti in contrasto con la lettera del Protocollo n. 2 e si porrebbe in linea di netta discontinuità con la posizione sostenuta dalla Camera, sin dai lavori della Convenzione, volta a limitare la portata del meccanismo stesso, al fine di attenuarne gli effetti di potenziale blocco dell'attività legislativa europea. Peraltro mentre il controllo di sussidiarietà concerne esclusivamente i progetti legislativi dell'UE relativi a materie di competenza non esclusiva dell'Unione, la proporzionalità si applica a qualunque atto giuridico dell'UE, anche riconducibile a competenze esclusive. Sul piano operativo, inoltre, la valutazione dei due principi, sebbene connessa per molti aspetti, sembra richiedere, soprattutto nell'ordinamento italiano, una metodologia e una procedura parzialmente distinte;
   rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento Pag. 75europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,
   esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) è necessario che le Istituzioni dell'Unione europea assicurino una applicazione più rigorosa dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nella predisposizione degli strumenti di programmazione politica e legislativa della Commissione europea e del Consiglio, in modo da identificare in una fase precoce le iniziative con un reale valore aggiunto europeo;
   b) la Commissione europea e le altre Istituzioni competenti dovrebbero motivare in modo più analitico la conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità, fornendo, in coerenza con il Protocollo n. 2, indicatori qualitativi e quantitativi;
   c) le metodologie per condurre le valutazioni di impatto condotte dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dovrebbero essere confrontabili e compatibili, anche al fine di agevolare la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte dei Parlamenti nazionali;
   d) è necessario che la valutazione ex post delle politiche dell'UE si consolidi quale parte integrante e permanente dell'elaborazione delle nuove politiche, attraverso la raccolta di elementi di giudizio su cinque aspetti chiave (efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza, valore aggiunto dell'UE). In questa prospettiva appare auspicabile l'ulteriore sviluppo da parte della Commissione europea, sul piano quantitativo e qualitativo, delle valutazioni «retrospettive» dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.