CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 novembre 2014
338.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 2575, «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010»;
   considerato che l'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo in 433.000 euro per il 2014, 490.000 euro per il 2015 e 1.719.000 euro a decorrere dal 2016, ai quali si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri;
   evidenziato che, in base al comma 2, del medesimo articolo, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze;
   rilevato altresì che il Ministro dell'economia, in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 328/2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 185/2008;
   ritenuta non condivisibile la scelta di individuare la copertura per gli eventuali scostamenti dall'onere stabilito, in particolare per quanto riguarda il Fondo per le politiche sociali ma anche con riferimento al Fondo sociale per l'occupazione, le cui dotazioni sono destinate a finalità sociali e di sostegno all'occupazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si provveda ad individuare una formulazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, che escluda la riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

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ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 2660 Governo, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
   considerato, con riferimento al comma 2, lettera b), n. 6, che attualmente lo stato di disoccupazione comporta l'esonero dal pagamento dei ticket sanitari;
   rilevato che il comma 9, lettera g), mira a stabilizzare e ad estendere le misure per la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita già previste dalla legge n. 53 del 2000,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   al comma 9, alla lettera a), sia soppressa la parola «eventualmente»;
  e con le seguenti osservazioni:
   al comma 2, lettera b), n. 6, valuti la Commissione di merito opportunità di chiarire che «l'eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale» non comporti la riduzione degli attuali livelli di copertura assistenziale e sanitaria;
   al comma 9, lettera f), valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «servizi alla persona», le seguenti: «attuata mediante funzione di programmazione degli enti locali coinvolti»;
   al comma 9, lettera g), valuti la Commissione di merito l'opportunità di non condizionare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ai risparmi derivanti dai fondi previsti dalla legge n. 53 del 2000 per la conciliazione;
   al medesimo comma 9, lettera g), valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere i congedi parentali ai genitori immigrati in caso di ricongiungimento familiare.