CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 novembre 2014
338.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-02544 Businarolo: Sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione delineata nell'interrogazione in esame rientra negli ambiti del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, avviato nel rispetto dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2012, e successive integrazioni e modificazioni.
  Il comma 8-bis del citato articolo 3-ter, dispone che, entro il 30 novembre 2013, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia comunichino alle competenti Commissioni Parlamentari lo stato di attuazione dei programmi regionali degli investimenti e delle attività volte al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale.
  Il successivo comma 9, prevede l'intervento del Governo, in via sostitutiva, in caso di mancata presentazione da parte delle Regioni dello specifico programma, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del programma.
  In adempimento del citato comma 8-bis, il Ministro della salute ed il Ministro della giustizia hanno presentato alle competenti Commissioni Parlamentari due Relazioni – la prima il 30 novembre 2013 e l'altra il 30 settembre 2014 – sullo stato di attuazione dei programmi regionali per la realizzazione e la riconversione delle strutture destinate ad accogliere le persone sottoposte alle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, oltre che per la predisposizione dei progetti terapeutico-riabilitativi.
  Tutte le Regioni hanno presentato, entro il 15 maggio 2013 (termine previsto dalla normativa), il programma specifico di utilizzo delle risorse, di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2012, tranne la Regione Veneto e la Regione Sicilia.
  I relativi decreti di approvazione dei programmi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale tra l'ottobre 2013 e il mese di gennaio 2014.
  La Regione Veneto non ha tempestivamente adempiuto all'obbligo previsto dalla legge, ed in data 11 ottobre 2013 a norma di legge è stata avviata dal Ministro della salute la procedura di commissariamento, ed il programma di utilizzo delle risorse, inoltrato dalla Regione Veneto in data 28 novembre 2013, è stato inoltre valutato carente dei necessari requisiti per l'approvazione.
  Ciò premesso, come emerge anche dalla Relazione al Parlamento presentata dai Ministri della salute e della giustizia, in data 30 settembre 2014, la Regione Veneto, nel mese di aprile 2014, ha definito il programma già presentato, soltanto per la parte relativa alla realizzazione delle Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria (REMS), avendo accantonato una quota per il potenziamento dei servizi territoriali psichiatrici regionali a supporto del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
  La Regione Veneto ha trasmesso, in data 15 aprile 2014, copia della Delibera di Giunta Regionale n. 497 del 4 aprile 2014, con la quale veniva approvato, integrandolo, Pag. 47il programma regionale per il superamento degli OPG, e a tal fine si prevedeva la edificazione di una struttura definita REMS – Residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza –, a valenza sanitaria, con due moduli di 20 posti letto ciascuno, e con sola vigilanza perimetrale, presso il Comune di Nogara nell'area adiacente all'ex Ospedale Stellini, con l'utilizzo dei fondi in conto capitale all'uopo ripartiti fra le Regioni (circa 11.500.000 euro per la Regione Veneto).
  Si precisa che i fondi richiamati in premessa nell'interrogazione sono quelli di parte corrente (38 milioni per il 2012 e 55 milioni per il 2013, assegnati con delibere CIPE), i cui programmi di utilizzo da parte delle Regioni sono stati progressivamente inviati, non essendoci un termine perentorio, ed essendo la destinazione, in linea di massima, legata al funzionamento delle citate REMS e alla formazione degli operatori.
  Ogni programma valutato positivamente, sotto l'aspetto della congruità con i requisiti richiesti per ospitare i pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, è stato inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per il concerto che, com’è noto, consente il trasferimento effettivo dei fondi assegnati a ciascuna Regione.
  Va anche detto, che le indicazioni concernenti le dimissioni di tutti coloro che, già internati in OPG, possono invece proseguire il proprio percorso in ambiente esterno ed in carico alle strutture competenti per territorio, si stanno progressivamente attuando dalle Regioni.
  Prosegue, infatti, la dimissione con presa in carico da parte dei servizi territoriali della regione di provenienza della persona, che può essere dimessa. Ciò ha comportato la riduzione del numero di persone ancora in OPG – nell'arco degli ultimi anni è sceso con ritmo costante –.
  A solo titolo informativo. Vi comunico che dal mese di ottobre 2014 è attivo l'Organismo di coordinamento per il superamento degli OPG, istituito con decreto del Ministro della salute del 26 giugno 2014, con il compito di esercitare funzioni di monitoraggio e coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento di tali strutture, che seguo personalmente.
  Tale Organismo è composto da rappresentanti dei Ministeri della salute e della giustizia, delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.
  Nel merito delle specifiche questioni sottoposte, si precisa quanto segue.
  Per gli aspetti di rilievo locale, la Regione Veneto ha inteso precisare di non essere stata in effetti commissariata, in quanto la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il Programma regionale per la realizzazione della struttura sanitaria extra-ospedaliera per il superamento degli OPG con DGR n. 2064 del 19 novembre 2013, successivamente integrata con DGR n. 497 del 4 aprile 2014. I suddetti provvedimenti di Giunta sono stati trasmessi al Ministero della salute con note del 28 novembre 2013, e del 15 aprile 2014.
  Successivamente, con nota del 30 giugno 2014, a seguito delle novità introdotte dalla legge 31 maggio 2014, n. 81, è stato confermato al Ministero della salute il Programma regionale per la realizzazione della struttura sanitaria extra-ospedaliera per il superamento degli OPG.
  Inoltre, con DGR n. 565 del 3 marzo 2013, la Giunta Regionale ha approvato il Programma assistenziale per l'assunzione in deroga del personale qualificato, da dedicare ai percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG, aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, con DGR n. 527 del 15 aprile 2014. I suddetti provvedimenti di Giunta sono stati trasmessi al Ministero della salute con note del 22 maggio 2013 e del 12 maggio 2014.
  Per quanto concerne il finanziamento a regime delle strutture in oggetto, la Regione ha richiamato quanto riportato nell'Allegato A della DGR n. 2064, del 19 novembre 2013: «Il costo complessivo per l'assistenza sanitaria delle persone che saranno inserite nella struttura sanitaria extra-ospedaliera oggetto del presente programma è stimabile in almeno euro 200,00 Pag. 48al giorno, ossia in euro 73.000,00 all'anno, per un totale di circa euro 2.920.000,00.
  Il finanziamento del suddetto costo ricadrà prevalentemente sulla quota delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale destinate agli OPG, attualmente ripartite tra le sole Regioni sede di OPG, che saranno assegnate alla Regione Veneto e stimabili in circa euro 2.608.000,00. Eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico del Bilancio Regionale».
  Per quanto riguarda la realizzazione della struttura in oggetto, la Regione Veneto ha precisato quanto segue:
   1) «Il progetto relativo alle REMS della Regione del Veneto si configura come studio di fattibilità che individua le caratteristiche e i costi di un modello teorico di queste strutture, in perfetta aderenza con quanto prescritto dalla normativa che definisce i procedimenti per la realizzazione delle opere pubbliche.
   2) Le fasi successive, (progetto preliminare, progetto definitivo ed esecutivo), si possono sviluppare solo ed esclusivamente con l'ammissione al finanziamento della fattibilità da parte del Ministero della salute, presso l'area che successivamente allo studio di fattibilità la Giunta Regionale ha individuato nell'ex Ospedale Stellini di Nogara, di proprietà dell'Azienda ULSS n. 21.
   3) Lo studio di fattibilità affronta delicate questioni tecniche, in quanto le REMS sono state classificate a tutti gli effetti come Ospedali. Le normative tecniche vigenti sono riferite a pazienti che una volta curati vengono dimessi in tempi brevi, contrariamente a quanto accade per gli ospiti delle REMS; ma la produzione tecnica non considera gli effetti di pericolosità che gli obblighi di agibilità dell'edificio Ospedaliero possono comportare: il solo esempio di controllo di gas medicinali e delle alimentazioni elettriche, pensate per normali pazienti possono determinare potenziali elementi di pericolo alla vita stessa degli ospiti. Il modello tiene conto dell'inserimento ambientale dei volumi, rendendoli coerenti con il necessario sistema di controllo.
   4) L'individuazione, da parte della Giunta Regionale, del Complesso di Nogara, è avvenuta tenendo conto delle disponibilità che i territori hanno offerto alla stessa Giunta Regionale, considerando la disponibilità complessiva di un'immobile con un'area di circa 10.000 metri quadri, da organizzare sotto il profilo ambientale a servizio degli ospiti.
   5) Quando sarà concesso il finanziamento, si procederà con lo sviluppo del progetto preliminare, tenendo conto dello stato di consistenza, della qualità degli edifici esistenti del complesso dell'ex Ospedale Stellini, della loro capacità di rispondere alle norme tecniche previste per gli Ospedali, dall'adeguamento sismico all'antincendio, per passare alla parte elettrica, alla termotecnica dei gas medicinali, e così via.

  Le indicazioni dello studio di fattibilità hanno lo scopo di mettere al centro l'ospite con le sue esigenze e la sua sicurezza, la quale per legge è definita utilizzando lo standard previsto per gli Ospedali.
  Qualora gli strumenti di progettazione successivi al finanziamento confermino che gli edifici esistenti possono essere riutilizzati e che l'ambiente permetta il recupero di aree verdi ed attrezzate, nel rispetto della sicurezza pubblica, ciò diventerà l'elemento qualitativo del futuro progetto esecutivo».
  Da ultimo, colgo l'occasione per anticipare che nei lavori dell'Organismo di coordinamento, che sopra ho citato, al fine di garantire la presa in carico dei soggetti e il termine prescritto dalla norma, si stanno valutando anche ipotesi finalizzate a prevedere – fatte salve le misure e i requisiti di sicurezza – l'utilizzo di strutture sanitarie già esistenti.

Pag. 49

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   visto il parere del Consiglio di Stato,
   visto il parere del Consiglio Nazionale Forense,
   rilevato che:
    l'articolo 3 prevede che sia possibile conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione di cui alla allegata tabella A; tale previsione non appare in linea con l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che nulla stabilisce riguardo al numero di specializzazioni, oltre ad essere penalizzante per l'avvocato; sembra quindi opportuno consentire che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A; è ragionevole che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista al massimo in due aree di specializzazione; basti, a titolo esemplificativo, evidenziare come lo schema di regolamento, alla tabella A, preveda quali aree di specializzazione distinte il diritto amministrativo ed il diritto dell'ambiente; tuttavia, chi si occupa di diritto dell'ambiente esercita la professione forense prevalentemente in diritto amministrativo e, pertanto, non vi è alcuna ragione di precludere la possibilità di conseguire la specializzazione in entrambe le aree, che sono sicuramente attinenti;
    l'articolo 6 individua i requisiti per presentare la domanda di conseguimento del titolo; il comma 2, lettera b) prevede che l'avvocato non abbia «riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale»; è opportuno riformulare la disposizione nel senso di prevedere che sia preclusa all'avvocato la possibilità di presentare la domanda ove abbia riportato una sanzione disciplinare definitiva interdittiva;
    l'articolo 7 del provvedimento in esame disciplina i percorsi formativi per il conseguimento del titolo che consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; l'articolo 9, comma 2, della legge n. 247 del 201, stabilisce che «i percorsi formativi [...] sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista»; all'articolo 7, comma 1, dello schema di regolamento è invece previsto che sono organizzati dalle facoltà di giurisprudenza; all'articolo 7, comma 1, si ritiene pertanto necessario sostituire la parola «dalle» con la seguente: «presso le»;
    all'articolo 7, comma 2, sarebbe necessario precisare che i corsi di formazione siano organizzati in tutte le aree di specializzazione;Pag. 50
    in tema di organizzazione dei percorsi formativi appare ragionevole riconoscere il ruolo fondamentale della componente ordinistica ed associazionistica, atteso che l'affidamento dell'organizzazione dei corsi alle sole università potrebbe privilegiare il sapere scientifico di tipo accademico a detrimento di una formazione specializzata maturata nella pratica forense; appare quindi necessario che l'articolo 7 sia riformulato prevedendo che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, presso le Università;
    all'articolo 7, comma 9, non si comprende la ragione di limitare la partecipazione a distanza della formazione tramite corsi on-line per un numero di iscritti non superiore ad un terzo;
    l'articolo 8 prevede che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando: a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni per almeno otto anni; b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha «trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno»;
    si rileva che nel parere del Consiglio di Stato viene specificato che le maggiori critiche delle associazioni professionali maggiormente rappresentative si sono concentrate sui 50 incarichi; il Consiglio di Stato non condivide il rilievo espresso dal C.N.F. stante il disposto dell'articolo 9 della legge 247 del 2012, che, al comma cinque espressamente che «il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo di attività professionali in uno dei settori di specializzazione; a fronte di tale previsione appare evidente che la proposta formulata dal C.N.F. di eliminare in toto il parametro quantitativo non risulta praticabile; tuttavia al fine di superare il contrasto emerso il Consiglio di Stato invita a riconsiderare la questione per pervenire ad una soluzione più equilibrata, che, fermo restando l'indicazione di un numero minimo di cause specialistiche trattate, tenga conto dell'aspetto qualitativo escludendo dal computo numerico le c.d. cause seriali e valorizzando in tal modo la professionalità dimostrata a livello specialistico;
    la previsione della trattazione di incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, pari almeno a cinquanta per anno, appare sproporzionata; il numero degli incarichi appare elevato anche in ragione della diversità degli incarichi che vengono conferiti ad un avvocato nei diversi rami in cui si riparte la giurisdizione; è quindi più adeguato prevedere un numero inferiore di incarichi che sia comunque riferito al quinquennio;
    risulta, inoltre, limitativo fare riferimento ai soli incarichi fiduciari, in quanto si potrebbe ingenerare il dubbio che siano esclusi dal computo gli incarichi affidati dalle autorità pubbliche, anche giudiziarie, in settori fondamentali come le tutele, le curatele, le amministrazioni di sostegno e le procedure concorsuali;
    all'articolo 8, comma 1, lettera b) appare pertanto necessario sostituire le parole: «nel quinquennio incarichi fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno» con le seguenti: «incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cento nel quinquennio»;
    l'articolo 10, comma 2, prevede che, ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella Pag. 51specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno;
    appare necessario ridurre il numero di crediti annuali per il mantenimento del titolo di specialista, risultando eccessivo il numero di 75 crediti formativi in tre anni richiesto solo nell'area specialistica; numero al quale andrebbe a sommarsi quello richiesto annualmente per la formazione ordinaria e la deontologia;
    l'articolo 11, comma 1, prevede che il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;
    per le medesime ragioni esposte con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera b), appare necessario, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «incarichi fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno» con le seguenti: «incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità almeno pari a 60 nel triennio»;
    al regolamento è allegata la Tabella A, che individua le aree di specializzazione ed i rispettivi ambiti di competenza; le classificazioni contenute nella Tabella A sono state oggetto di rilievi critici espressi dai rappresentanti dell'Avvocatura nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione;
    in particolare, si è rilevato che: le aree di specializzazione individuate sono incomplete e con accorpamenti di dubbia opportunità; sono stati trascurati settori di specializzazione, che avrebbero meritato di essere inseriti, quale il Diritto della Navigazione e dei Trasporti, il Diritto dell'informatica, il Diritto Agrario; appare ingiustificato l'accorpamento nello schema di regolamento proposto dal Governo del diritto della esecuzione forzata con le procedure concorsuali, in quanto l'avvocato che è specializzato in procedure di esecuzione forzata non necessariamente ha maturato una speciale professionalità nel diritto fallimentare e procedure concorsuali; appare opportuno aggiungere alla specializzazione indicata nello schema di regolamento del governo «diritto commerciale e della concorrenza» la voce «diritto societario», accorpandola in un'unica specializzazione; in ogni caso tutte le obiezioni possono essere superate prevedendo nella Tabella A le sole aree di specializzazione, con l'aggiunta di alcune aree rispetto a quelle individuate dal Governo, e con l'eliminazione delle aree di competenza;
    appare necessario prevedere una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione, rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3 sia previsto che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;Pag. 52
   2) all'articolo 6, comma 2, lettera b) dopo la parola «definitiva « aggiungere «interdittiva»;
   3) all'articolo 7, comma 1, la parola «dalle» sia sostituita con la seguente: «presso le»;
   4) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «nell'area di specializzazione» con le seguenti: «in tutte le aree di specializzazione»;
   5) sia riformulato l'articolo 7 nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;
   6) all'articolo 7, comma 9, siano soppresse le seguenti parole: «La partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed»;
   7) all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno» con le seguenti: «incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cento nel quinquennio»;
   8) all'articolo 11, comma 1 sostituire le parole «nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno» con le seguenti: «incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità almeno pari a sessanta nel triennio»;
   9) all'articolo 10, comma 2, appare necessario ridurre il numero di crediti per il mantenimento del titolo di specialista;
   10) alla Tabella A siano eliminate le aree di competenza e previste le sole aree di specializzazione; siano dunque previste le seguenti aree di specializzazione:
    « 1. Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
    2. Diritto agrario;
    3. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
    4. Diritto dell'ambiente;
    5. Diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
    6. Diritto commerciale, della concorrenza e societario;
    7. Diritto successorio e delle divisioni;
    8. Diritto dell'esecuzione coattiva dei crediti;
    9. Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
    10. Diritto bancario e finanziario;
    11. Diritto tributario, fiscale e doganale;
    12. Diritto della navigazione e dei trasporti;
    13. Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
    14. Diritto comunitario
    15. Diritto internazionale;
    16. Diritto penale;
    17 Diritto amministrativo;
    18. Diritto dell'informatica.»;
   11) sia inserita una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.