CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2014
333.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari (C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 631-B, recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni», come modificato dal Senato;
   rilevato, in termini generali, che il provvedimento è diretto a delimitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale che interessano principalmente: l'idoneità della custodia in carcere; gli obblighi di motivazione del giudice; il procedimento;
   rilevato che il testo è riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che rientra nell'ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   esaminato il provvedimento in titolo alla luce di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 13 della Costituzione, in relazione ai limiti dell'inviolabilità della libertà personale, nonché in ordine all'articolo 3, riguardante il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, e all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, relativo al principio di presunzione di innocenza;
   evidenziato, in particolare, che l'articolo 5 della proposta di legge – intervenendo sul secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale – limita la presunzione di idoneità della misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai soli delitti di associazione sovversiva (articolo 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (articolo 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (articolo 416-bis c.p.);
   sottolineato che i due ulteriori delitti, di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter c.p.) e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), aggiunti all'elenco dal Senato, sono stati soppressi dalla Commissione di merito, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 231 del 2011) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti Pag. 20che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte tramite l'applicazione di altre misure;
   osservato, poi, che il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 prevede – in caso di sussistenza di presunzione assoluta di gravi indizi di colpevolezza per il rimanente catalogo di reati – l'applicazione di una clausola di salvaguardia stabilendo, in particolare, per tali reati, la possibilità di applicare la custodia in carcere salvo che: siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure;
   considerato che le disposizioni richiamate tengono conto della concorde giurisprudenza costituzionale che, in relazione alla mancanza di tali deroghe all'applicazione della custodia carceraria, ha più volte dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 275 c.p.p. (v. Corte cost., sentenze nn. 265/2010, 164/2011, 231/2011 e 110/2012);
   richiamato, al riguardo, il parere espresso dalla I Commissione sulla proposta di legge C. 631, in data 5 dicembre 2013, recante due osservazioni, la prima delle quali concernente l'opportunità di rivalutare l'articolo 5, comma 1, in riferimento al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p., nella parte in cui non prevede, anche per i reati dallo stesso richiamati, l'ipotesi di adottare misure diverse dalla custodia cautelare in carcere nel caso in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.