CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2014
315.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato (C. 2428 Carlo Galli).

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, dopo le parole: «della difesa» aggiungere le seguenti: «, nonché una maggiore efficienza nel controllo dell'operato nel settore del procurement militare».
1. 10. (nuova formulazione) Artini, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Frusone, Tofalo.

  Al comma 1, dopo le parole: «nelle procedure relative all'approvvigionamento aggiungere le seguenti: «, la manutenzione e l'ammodernamento».

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso articolo 982-bis, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) le società, le imprese, o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d'arma;».
1. 4. (nuova formulazione) Duranti, Piras.

  Al comma 1, capoverso articolo 982-bis, comma 1, sostituire le parole: «Il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale» con le seguenti: «Il militare che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale».
1. 6. (nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso articolo 982-bis, comma 1, dopo le parole: «in ausiliaria» aggiungere le seguenti: «e durante il servizio, negli ultimi 15 anni, è stato impiegato, anche temporaneamente, in attività collegabili o riconducibili alla individuazione o definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma, o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale».
1. 7. (nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso articolo 982-bis, dopo le parole: «prestazioni di carattere continuativo» aggiungere le seguenti: «o temporaneo».
1. 9. (nuova formulazione) Artini, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Frusone, Tofalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. La normativa di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni Generali tecnico-amministrative del Ministero della Difesa che operano nel settore del procurement militare.
  2-bis. Al personale di cui al comma 1-bis si applicano le sanzioni di cui agli articoli 982-bis e 982-ter del codice dell'ordinamento militare così come previste dall'articolo 1, comma 1, della presente legge».
1. 5. (nuova formulazione) Duranti, Piras.