CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 agosto 2014
286.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 731 Velo e 1588 Governo, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   rilevato che:
    il provvedimento reca prevalentemente disposizioni in materia di sicurezza stradale, che la giurisprudenza costituzionale riconduce alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione) (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009); quanto alla disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a stabilire le sanzioni rientra in quella a porre i precetti la cui violazione viene sanzionata (sentenza n. 428 del 2004); per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione);
    sugli schemi dei decreti legislativi per il riordino della disciplina del codice della strada, come pure sugli schemi degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, è previsto il parere della Conferenza unificata (articolo 1, comma 1; articolo 3, comma 1);
    tra i criteri direttivi che il Governo è chiamato a seguire nell'esercizio della delega legislativa per il riordino della disciplina del codice della strada c’è quello della riorganizzazione del codice della strada secondo criteri di coerenza e di armonizzazione, tra l'altro, con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare attenzione ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade (articolo 2, comma 1, lett. a));
    tra i medesimi criteri direttivi c’è altresì quello del «riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche al fine di rendere più efficiente la mobilità, con la previsione, per ciascun livello di governo territoriale, di un unico strumento di programmazione e con l'introduzione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, nonché con la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, anche attraverso l'esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati» (articolo 2, comma 1, lett. f));
    sempre tra i criteri direttivi, l'articolo 2, comma 1, lett. p), indica quello della «revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici in quiescenza»: in sede di tale revisione potrebbe essere opportuno includere tra i soggetti Pag. 283abilitati anche i medici di base dei soggetti richiedenti, i quali sono coloro che meglio sono in grado di giudicare dell'idoneità alla guida dei singoli individui, in quanto ne conoscono lo stato di salute e le caratteristiche attitudinali;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lett. f), al fine di chiarire che si intende prevedere uno strumento di programmazione della mobilità unico «per ciascun ente territoriale competente per il proprio livello di governo» (vale a dire per ogni regione e per ogni ente locale), e non, invece, uno strumento unico «per ciascun livello di governo»;
   b) all'articolo 2, comma 1, lett. p), si valuti l'opportunità di prevedere che, tra i soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento (o il rinnovo) della patente, siano inclusi, per le ragioni chiarite nelle premesse, anche i medici di base dei soggetti richiedenti, la cui organizzazione compete alle regioni nell'ambito del servizio sanitario.