CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 aprile 2014
220.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (C. 2208 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2208, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2014, recante «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese»;
   considerato che la normativa contenuta nel decreto-legge è riconducibile, in linea generale, alla materia di potestà esclusiva statale «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla quale la giurisprudenza costituzionale riconduce la disciplina dei rapporti di lavoro privato;
   preso atto che l'articolo 2 contiene disposizioni in materia di apprendistato, con l'obiettivo di semplificarne la disciplina prevedendo la facoltà, e non più l'obbligo, per i datori di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere svolta in azienda, con l'offerta formativa pubblica;
   evidenziato che, con specifico riferimento alla componente formativa del contratto di apprendistato, la materia della «formazione professionale» rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   sottolineato, al riguardo, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2005 ha chiarito che tale competenza legislativa esclusiva regionale riguarda esclusivamente la formazione professionale pubblica, mentre la formazione professionale somministrata dai datori di lavoro in azienda – formazione aziendale – attiene alla materia di competenza esclusiva dello Stato «ordinamento civile»;
   rilevato che la Corte costituzionale ha altresì precisato, nella sentenza n. 50 del 2005, che nella regolamentazione dell'apprendistato né la formazione professionale pubblica né la formazione aziendale «appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto», con la conseguenza che «occorre tenere conto di tali interferenze»;
   osservato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 425 del 2006 ha poi precisato che in materia di apprendistato, così come le Regioni non possono, nell'esercizio delle proprie competenze, svuotare sostanzialmente di contenuto la competenza statale, analogamente non è ammissibile riconoscere allo Stato la potestà di comprimere senza alcun limite il potere legislativo regionale;
   ricordato, da ultimo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 176 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 276 del 2003 – introdotto dall'articolo 23 del decreto-legge n. 112 del 2008 – nella parte in cui rimetteva la definizione di alcuni aspetti del contratto di apprendistato professionalizzante, in particolare, la nozione di formazione aziendale, unicamente alla contrattazione collettiva, escludendo qualunque coinvolgimento delle Regioni; Pag. 33
   preso atto, al riguardo, che la Commissione, all'esito dell'esame delle proposte emendative, ha modificato la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) prevedendo che se la Regione non provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali;
   preso atto, altresì, che l'articolo 3 (Elenco anagrafico dei lavoratori), al comma 1 reca una modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
   rilevato che tale disposizione interviene con una norma avente forza di legge su una disposizione di rango regolamentare, con l'effetto di operare una parziale rilegificazione della materia;
   sottolineato che l'articolo 4 introduce disposizioni volte alla cosiddetta «smaterializzazione» del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), rinviando a un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la definizione della nuova disciplina della materia;
   rilevato, al riguardo, che la disposizione in esame, pur intervenendo su una materia regolata da fonti normative primarie delinea una procedura di delegificazione che si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, in quanto non indica espressamente le norme oggetto di abrogazione;
   sottolineato che l'articolo 5, aggiungendo il comma 4-bis all'articolo 6 del decreto-legge n. 510 del 1996, demanda ad uno specifico decreto interministeriale i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni, già previste dalla legislazione vigente, per i contratti di solidarietà, entro i limiti delle risorse disponibili;
   evidenziato che il citato articolo 5 non prevede un termine per l'emanazione del decreto interministeriale;
   considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, al fine di evitare una rilegificazione della materia, valuti la Commissione di merito una riformulazione del testo che preveda che il Governo, entro una data da definire, provvede a modificare l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, sostituendo le parole: «Le persone» con le seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia»;
   b) all'articolo 4, che introduce disposizioni volte alla cosiddetta «smaterializzazione» del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), rinviando, al comma 2, a un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la definizione della nuova disciplina della materia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare espressamente le norme oggetto di abrogazione;
   c) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito la previsione di un termine per l'emanazione del decreto interministeriale che definisce i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni, già previste dalla legislazione vigente, per i contratti di solidarietà, entro i limiti delle risorse disponibili.