CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 marzo 2014
191.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Atto n. 69.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) atto n. 69;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 4, comma 1, lettera l), la parola «usati» sia sostituita con la seguente «usate»;
   2) all'articolo 4, comma 1, lettera n), siano soppresse le parole «che abbiano un peso non superiore al doppio del peso della nuova apparecchiatura»;
   3) all'articolo 4, comma 1, lettera mm), siano aggiunte le seguenti parole «e del relativo decreto di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 aprile 2008, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, le diverse tipologie di rifiuti»;
   4) all'articolo 5, comma 1, lettera b), dopo la parola «materiali» siano aggiunte le seguenti «con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per l'aumento del proprio ciclo di vita»;
   5) all'articolo 7, comma 1, sia chiarito il soggetto sul quale ricade l'obbligo di avviare prioritariamente i RAEE ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo;
   6) all'articolo 7, comma 2, siano sostituite le parole «deposito preliminare» con «raggruppamento»;
   7) all'articolo 7, comma 2, si preveda l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per definire le specifiche operazioni che possono essere effettuate nei centri accreditati di cui al comma 1 e nei Centri di Raccolta disciplinati dal decreto ministeriale 8 aprile 2008;
   8) all'articolo 8 sia chiarito che l'eco-contributo può essere indicato, nel suo ammontare, al momento della vendita delle AEE all'utente finale, al fine di non vanificare il raggiungimento dell'obiettivo di adeguata informazione del consumatore, ritenuto prioritario in sede Europea;
   9) all'articolo 8 sia obbligatoriamente prevista per il distributore, ove specificato in fattura dal produttore, l'indicazione della presenza di un eco-contributo sul prezzo finale del prodotto, al fine di sensibilizzare l'acquirente circa l'esistenza dei costi ambientali del bene;
   10) all'articolo 9, siano soppressi i commi 3 e 4;Pag. 64
   11) all'articolo 10, dopo il comma 1, sia aggiunto: «Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono definiti i requisiti minimi dei sistemi collettivi relativi:
    a) alla rappresentanza di un quantitativo minimo di AEE immesse sul mercato in ciascun anno dai Produttori;
    b) al rilascio, prima dell'inizio dell'attività o entro un termine stabilito in caso di sistemi già operativi, di una garanzia finanziaria a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    c) alla presenza di organi di controllo quali: collegio sindacale, società di revisione indipendente, organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001;
    d) al possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001;
    e) alle modalità di trasmissione trimestrale al Comitato di Vigilanza e Controllo del Documento Unico di Regolarità Contributiva e di un'autocertificazione attestante la regolarità della propria posizione fiscale.

   12) all'articolo 10, comma 3, siano soppresse le parole da «che entro sei mesi» fino a «statuto-tipo»;
   13) all'articolo 10, comma 5, siano sostituite le parole da « e il loro statuto-tipo» fino a «commi 6, 7 e 8» con le seguenti «e alla presente legge»;
   14) all'articolo 10, siano soppressi i commi 6, 7 e 8;
   15) all'articolo 11, comma 1, sia prevista adeguata pubblicità anche sui siti web dei soggetti distributori degli AEE della gratuità del sistema del ritiro «uno contro uno» effettuato ad opera dei medesimi distributori al momento della fornitura di nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico;
   16) all'articolo 11, comma 2, lettera a), siano soppresse:
    al primo periodo, le parole da «complessivamente 3.500 chilogrammi. In ogni caso» fino alle parole «è elevato»;
    al secondo periodo, la parola «a» dopo le parole «n. 185, e»;
    le parole «solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

   17) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole «ai centri di raccolta» siano aggiunte le seguenti «di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
   18) all'articolo 12, comma 1, lettera b), sia aggiunta la seguente lettera «c) i gestori dei Centri di raccolta di cui al comma 1, lettera a), previa sottoscrizione di apposita Convenzione con il Comune, consentono il conferimento ai distributori, installatori e gestori dei Centri di assistenza tecnica dei RAEE»;
   19) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole «dei produttori» siano aggiunte le seguenti «e delle imprese che effettuano la raccolta»;
   20) all'articolo 15, comma 3, sia soppressa la lettera e);
   21) all'articolo 15, sia sostituito il comma 5 con il seguente: «In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, invita le parti a trovare un'intesa sotto il loro coordinamento. Nelle more della consultazione ed Pag. 65in attesa della stipula del nuovo accordo, restano validi gli accordi di programma intercorrenti tra le parti»;
   22) all'articolo 16, comma 1, lettera a), dopo le parole «n. 185» siano aggiunte le parole» o ai centri di raccolta di sistemi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b).»;
   23) all'articolo 16, comma 2, dopo le parole «della distribuzione» siano aggiunte le seguenti «e dei produttori di AEE.»;
   24) all'articolo 18, comma 2, la parola «istituiscono» sia sostituita con le parole «adottano esclusivamente»;
   25) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «determina con decreto» siano aggiunte le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»;
   26) all'articolo 18, comma 4, sia aggiunto il seguente periodo: «Fino all'emanazione del decreto si applica l'Accordo di Programma sul trattamento RAEE, di cui all'articolo 33, comma 5, lettera g), concluso fra il Centro di Coordinamento e le Associazioni di Categoria dei soggetti recuperatori.»;
   27) all'articolo 18, comma 7, dopo le parole «dell'economia e delle finanze» siano aggiunte le seguenti «da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»;
   28) all'articolo 19, commi 5 e 6, sia chiarita la differenza fra i titolari degli «impianti di trattamento adeguato» e quelli degli «impianti di recupero, riciclaggio o di preparazione» posto che l'articolo 4, comma 1, lettera ll) rinvia nella definizione di «trattamento» alle operazioni dell'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, considerato che tali operazioni ricomprendono quelle di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento e la direttiva non fa riferimento a due fasi distinte, appunto, di trattamento adeguato e di riciclaggio e recupero, ma alla «messa in sicurezza» come fase prodromica, ma non distinta, da quella di riciclaggio/recupero;
   29) all'articolo 23, comma 1, le parole «calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per raggruppamento, nell'anno solare di riferimento» siano sostituite con «calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun per raggruppamento, nell'anno solare di riferimento»;
   30) all'articolo 23, comma 2, lettera b), le parole «calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso per tipo di apparecchiatura o per raggruppamento nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi» siano sostituite con «calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun per raggruppamento, nell'anno solare di riferimento»;
   31) all'articolo 33, comma 2, siano soppresse le parole «ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno»;
   32) all'articolo 33, comma 2, sia aggiunto il seguente periodo: «Il Centro di Coordinamento verifica periodicamente, previa Convenzione ed avvalendosi del Sistema delle Agenzie Ambientali, il rispetto dei requisiti autorizzativi degli impianti al fine del mantenimento o meno dell'iscrizione all'Elenco.»;
   33) all'articolo 33, dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente: «2-bis – Il Centro di Coordinamento acquisisce dalle Camere di Commercio le informazioni contenute nel Modello Unico di Dichiarazione di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70 relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presentate dagli iscritti all'elenco di cui al comma 2»;
   34) all'articolo 33, comma 5, sia aggiunta dopo la lettera e) la seguente: «e-bis) monitorare l'utilizzo, da parte degli impianti di trattamento e recupero dei RAEE, delle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclo disponibili»;Pag. 66
   35) all'articolo 33, comma 5, sia soppressa la lettera f);
   36) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente: «b-bis) dati inerenti i RAEE gestiti dai Centri di raccolta dei RAEE di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b).»;
   37) all'articolo 35, comma 1, lettera i), siano sostituite le parole «articolo 30, comma 2» con le seguenti «articolo 31 comma 2»;
   38) all'articolo 38, comma 9, dopo le parole «in caso di mancata registrazione» siano aggiunte le seguenti: «ovvero» nel caso di prosecuzione dell'attività in caso di accertata perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 33 comma 2.»;
   39) all'articolo 38, comma 10, siano sostituite le parole «da euro 2.000 a euro 20.000» con le seguenti «da 2.600 euro a 15.500 euro»;
   40) all'articolo 38, comma 10, siano sostituite le parole da «la reiterata violazione» fino a «collettivi» con le seguenti: «La violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche non consecutivi, in un triennio»
   41) all'articolo 38, comma 10, dopo le parole «all'articolo 29» sia aggiunto il seguente periodo: «Le persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritte al Registro Nazionale di cui all'articolo 29 per i tre anni successivi.»
   42) all'articolo 40, comma 1, siano soppresse le parole «tenuti all'adeguamento ai sensi dell'articolo 10, comma 6,»;
   43) all'articolo 40, comma 3, le parole «..., avviene secondo le modalità definite agli articolo 23, comma 1, e 24, comma 1,...», sono soppresse e di conseguenza dopo le parole «....alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.» sono aggiunte le seguenti parole «..., limitatamente agli impianti di potenza superiore ai 10 kw che producono energia elettrica da pannelli fotovoltaici, è a carico dei responsabili degli impianti medesimi, i quali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, aderiscono ad un sistema iscritto al Centro di Coordinamento che rilasci idonea certificazione per ciascun pannello e ne assicura la corretta gestione a fine vita»;
   44) all'articolo 40, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «3-bis. Sono considerati rifiuti da AEE domestiche i pannelli fotovoltaici installati di potenza nominale inferiore a 10 KW; essi vanno conferiti ai Centri di raccolta di cui all'articolo 4 lettera mm) nel raggruppamento n. 4 del Regolamento 25 settembre 2007, n. 185 di cui alla lettera oo) del medesimo articolo.»;
   45) all'Allegato X, lettera B, numero 3), dopo le parole «se del caso» sia aggiunto «nonché la tipologia specifica di AEE indicata negli Allegati II e IV»;
   46) all'Allegato X, nella nota, le parole «di cui ai punti 4 e 5» siano sostituite con le seguenti «di cui al punto 5»