CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 gennaio 2014
168.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. (Atto n. 40).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo),
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (Atto n. 40);

  premesso che:
   nella individuazione degli attivi di rilevanza strategica per il Paese, ai fini dell'applicazione dei poteri speciali per la tutela degli interessi nazionali, il concetto di «strategicità» presenta vari gradi di declinazione, da quello primario della difesa e sicurezza nazionale, a quello di carattere economico-industriale, che è oggetto specifico dello schema di decreto in esame;
   nell'individuazione degli attivi strategici occorre pertanto procedere con equilibrio, contemperando le esigenze di tutela degli interessi nazionali con quelle della libertà di mercato, alla quale l'economia italiana si uniforma anche nel rispetto delle normative dell'Unione europea;
   l'articolo 3 dello schema di decreto in esame individua le reti e gli impianti strategici per il settore delle comunicazioni, ai fini dell'applicabilità della procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;
   tali reti e impianti coincidono di fatto con quelli individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 123 del 2013, che ha integrato l'elenco delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 253 del 2012, ai quali si applica l'altra procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 21 che, al contrario della precedente, è integralmente applicabile anche nei confronti di acquirenti appartenenti all'Unione europea;

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in relazione agli attivi di rilevanza strategica nel settore dell'energia di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di inserire tra le infrastrutture ivi considerate al comma 2, punto a), anche gli impianti di rigassificazione onshore e offshore;
   b) in relazione agli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di inserire tra le reti e gli impianti ivi considerati anche la rete autostradale, compresi ponti, viadotti e trafori;
   c) appare necessario esplicitare nel testo dell'articolo 2 la normativa di riferimento ovvero i criteri obiettivi che consentano di individuare con certezza i porti Pag. 47e gli aeroporti di interesse nazionale, da ricomprendere tra gli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti, nonché precisare che la «rete ferroviaria di rilevanza per le reti trans-europee» è quella «nazionale»;
   d) al fine di evitare future incertezze interpretative, si raccomanda con forza al Governo di chiarire in modo inequivoco, anche attraverso eventuali interventi normativi di integrazione o di coordinamento, quale disciplina dei poteri speciali debba applicarsi agli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 3 dello schema in esame, fra quelle previste rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;
   e) con riferimento sempre agli attivi di rilevanza strategica nel settore delle telecomunicazioni, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, occorre precisare che tali attivi devono essere individuati sia nelle reti dedicate sia nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 72.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive)
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto n. 72)

  premesso che:
   l'articolo 3 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto del Governo n. 40) individua le reti e gli impianti strategici per il settore delle comunicazioni, ai fini dell'applicabilità della procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;
   tali reti e impianti coincidono di fatto con quelli individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 123 del 2013, che ha integrato l'elenco delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012, ai quali si applica l'altra procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 21 che, al contrario della precedente, è integralmente applicabile anche nei confronti di acquirenti appartenenti all'Unione europea;
   su tali attivi si applicano anche le procedure per l'esercizio dei poteri speciali previste nello schema di decreto in esame;

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   al fine di evitare future incertezze interpretative, chiarisca in Governo in modo inequivoco, anche attraverso eventuali interventi normativi di integrazione o di coordinamento, quale disciplina dei poteri speciali debba applicarsi agli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni, fra quelle previste rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;
   nonché, a fini di coordinamento formale, con le seguenti ulteriori condizioni:
    1) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a)» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a)»;
    2) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «che acquisisce» con le seguenti: «che intende acquisire»;
    3) al medesimo articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)»;
    4) all'articolo 5, comma 3, lettera c), sostituire le parole: «ai sensi e per gli Pag. 49effetti dell'articolo 1» con le seguenti: «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2»;
    5) al medesimo articolo 5, comma 3, lettera c), sostituire le parole: «settori difesa e sicurezza nazionale» con le seguenti: «settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»;
    6) all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)»;
    7) all'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a) valuti il Governo l'opportunità di precisare che la procura speciale non è richiesta quando la notifica sia sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa;
   b) valuti il Governo l'opportunità di accogliere nel testo le ulteriori proposte di riformulazione indicate nel parere del Consiglio di Stato.