CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 gennaio 2014
153.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1885 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»,
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che le lettere s) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale composto non solo dal Presidente del Consiglio dei ministri e da Ministri ma anche dal Presidente della regione Campania;
   evidenziato in proposito che, in ossequio alla natura endogovernativa del Comitato, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il comma, prevedendo che il Presidente della Regione partecipi di diritto ai lavori del Comitato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, comma 1, appare opportuno riformulare il suddetto comma, prevedendo che il Presidente della Regione partecipi di diritto ai lavori del Comitato.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (Atto n. 49).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (Atto n. 49);
   tenuto conto che lo schema di decreto è emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 e dall'allegato B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), dove non sono stabiliti criteri specifici di delega, in quanto tale articolo rinvia ai criteri di natura generale stabiliti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012. n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
   ricordato che l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 39, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono il diritto di ogni cittadino dell'Unione di votare e di candidarsi alla elezioni per il Parlamento europeo nello stato membro in cui risiede;
   rilevato che la direttiva 93/109/UE reca le disposizioni per l'esercizio del suddetto diritto;
   evidenziato che le modifiche apportate dalla direttiva n. 2013/1/UE sono tese a semplificare le procedure per l'accertamento del requisito dell'eleggibilità nello Stato di origine;
   ricordato che all'articolo 1 comma 1, lettera d), lo schema di decreto legislativo introduce all'articolo 2 del decreto-legge n. 408 del 1994 i commi 9-bis e 9-ter al fine di disciplinare la trasmissione delle informazioni richieste dal referente di altro Stato membro ai fini dell'accertamento dell'eleggibilità in Italia al Parlamento europeo del cittadino italiano che intenda candidarsi nello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede;
   osservato che, in particolare, il nuovo comma 9-bis statuisce che un referente incaricato, ai sensi del nuovo comma 9-ter, di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di quanto disposto dal medesimo comma 9-bis richieda le relative informazioni al comune indicato dal candidato come ultimo indirizzo ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che deve trasmetterle entro 24 ore;
   sottolineato che appare opportuno che sia approfondita l'effettiva possibilità per i comuni di procedere alla verifica della eventuale condizione di incandidabilità prevista dal decreto legislativo n. 235 del 2012 entro il termine previsto, dato che l'incandidabilità, diversamente dalle altre ipotesi di ineleggibilità in senso Pag. 65stretto, non comporta infatti la cancellazione dalle liste elettorali e potrebbe pertanto non essere nota al comune;
   evidenziato che i comuni andrebbero messi, anche mediante l'adeguamento della rete informativa, nelle migliori condizioni per svolgere gli accertamenti riguardanti le cause ostative alla candidabilità o eleggibilità dei residenti nel loro territorio entro i termini previsti;
   rilevato che la disposizione dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativa che prevede la sua entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale appare ultronea, in quanto si limita a richiamare quanto previsto dall'articolo 10, primo comma delle preleggi;
   osservato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «elezione del Parlamento europeo, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di approfondire l'effettiva possibilità per i comuni interessati di procedere, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso comma 9-bis, alla verifica della eventuale condizione di incandidabilità prevista dal decreto legislativo n. 235 del 2012, entro il breve termine previsto dalla legge.