CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 ottobre 2013
105.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682);
   preso atto che l'articolo 10 contiene misure per il potenziamento delle politiche di coesione, istituendo l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, e ripartendo le funzioni relative tra la medesima Agenzia e la Presidenza del Consiglio dei ministri; in particolare, il comma 2 dell'articolo 10 specifica i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, «ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione»;
   rilevato che per il periodo 2014-2020 è prevista una programmazione unitaria dei Fondi europei, attraverso l'approvazione tra lo Stato membro e la Commissione europea di un Accordo di partenariato che indica le priorità strategiche alle quali destinare i Fondi del Quadro strategico comune (QSC), ricomprendente il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FG), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
   richiamata la risoluzione n. 8-00013, approvata dalla Commissione nella seduta del 25 settembre 2013, che indica le priorità in materia di politica di sviluppo rurale in relazione all'Accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020;
   considerato con particolare favore quanto previsto dal comma 14-bis dell'articolo 11, in base al quale il personale del Corpo forestale dello Stato potrà operare anche nell'ambito delle articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia (DIA). Tale misura costituisce un ulteriore strumento per rafforzare l'azione di contrasto alle attività illecite delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare, nella direzione già tracciata dal protocollo siglato tra le medesime strutture nell'aprile 2012, al fine di dare impulso alla lotta alle agromafie;
   richiamata l'attività già avviata dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 367 e C. 1051, che affrontano il tema del coordinamento delle attività volte alla tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e alla lotta contro le frodi e le contraffazioni;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si raccomanda che l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale non determini una limitazione delle competenze del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in merito all'attuazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca;Pag. 134
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 11, i seguenti commi:
  «2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale»;
  «3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono tenuti all'iscrizione obbligatoria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ma vi aderiscono nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le copie cartacee delle schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono fornite agli imprenditori agricoli dalle piattaforme di conferimento o dai circuiti organizzati di raccolta prima di effettuare un trasporto».

Pag. 135

ALLEGATO 2

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682);
   preso atto che l'articolo 10 contiene misure per il potenziamento delle politiche di coesione, istituendo l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, e ripartendo le funzioni relative tra la medesima Agenzia e la Presidenza del Consiglio dei ministri; in particolare, il comma 2 dell'articolo 10 specifica i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, «ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione»;
   rilevato che per il periodo 2014-2020 è prevista una programmazione unitaria dei Fondi europei, attraverso l'approvazione tra lo Stato membro e la Commissione europea di un Accordo di partenariato che indica le priorità strategiche alle quali destinare i Fondi del Quadro strategico comune (QSC), ricomprendente il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FG), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
   richiamata la risoluzione n. 8-00013, approvata dalla Commissione nella seduta del 25 settembre 2013, che indica le priorità in materia di politica di sviluppo rurale in relazione all'Accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020;
   considerato con particolare favore quanto previsto dal comma 14-bis dell'articolo 11, in base al quale il personale del Corpo forestale dello Stato potrà operare anche nell'ambito delle articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia (DIA). Tale misura costituisce un ulteriore strumento per rafforzare l'azione di contrasto alle attività illecite delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare, nella direzione già tracciata dal protocollo siglato tra le medesime strutture nell'aprile 2012, al fine di dare impulso alla lotta alle agromafie;
   richiamata l'attività già avviata dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 367 e C. 1051, che affrontano il tema del coordinamento delle attività volte alla tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e alla lotta contro le frodi e le contraffazioni;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si raccomanda che l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale non determini una limitazione delle competenze del Ministero delle politiche agricole Pag. 136alimentari e forestali in merito all'attuazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca;
   b) si raccomanda che l'Agenzia per la coesione territoriale effettui un efficace monitoraggio della spesa delle regioni nel quadro delle politiche di coesione;
   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 11, i seguenti commi:
  «2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale»;
  «3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono tenuti all'iscrizione obbligatoria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ma vi aderiscono nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le copie cartacee delle schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono fornite agli imprenditori agricoli dalle piattaforme di conferimento o dai circuiti organizzati di raccolta prima di effettuare un trasporto».