CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 ottobre 2013
95.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (C. 1574 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»(C. 1574 Governo);
   premesso che:
    il decreto-legge n. 104 introduce un complesso di misure in materia d'istruzione, università e ricerca, articolato in tre capi. Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per la Commissione Agricoltura, si segnalano fondamentalmente tre questioni;
    l'articolo 4, dedicato alla tutela della salute nelle scuole, al comma 5 prevede che: «Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate;
    al riguardo, si sottolinea l'importanza che i programmi di educazione alimentare tengano in particolare considerazione – per il loro valore ai fini della tutela della salute e dell'ambiente e per la relativa valenza sociale – il consumo di prodotti biologici, di quelli provenienti da filiera corta e a «chilometro zero» e di quelli provenienti dall'agricoltura sociale nonché la riduzione degli sprechi alimentari. Si sottolinea altresì l'esigenza di tener presente il contributo che in tale contesto possono fornire le aziende che operano nel campo della refezione scolastica, da considerare quale risorsa fondamentale per le attività di educazione alimentare, che non comporta oneri aggiuntivi;
    l'articolo 25, tra le disposizioni volte alla copertura finanziaria del provvedimento, dispone aumenti scadenzati delle aliquote di accisa relativi alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico (dal 10 ottobre 2013, dal 1o gennaio 2014 e dal 1o gennaio 2015);
    per un quadro sintetico degli effetti, si sottolinea che tali aumenti si attestano a fine triennio su aliquote superiori al 27 per cento rispetto alle aliquote in essere. Il che, secondo la relazione tecnica, permette di stimare aumenti di entrate da accise pari a 11,7 milioni per i mesi residui del 2013, a 130,5 milioni per il 2014 e a 215,9 milioni a decorrere dal 2015, unitamente a maggiori entrate da IVA per 1,6 milioni nel 2013, a 18,9 milioni nel 2014 e a 31,3 milioni a decorrere dal 2015. Contestualmente, vengono indicate minori entrate negli anni 2014-2016, sia in termini di IRES/IRPEF (rispettivamente –1,4 milioni, –15 milioni e –19,1 milioni), che in termini di IRAP (rispettivamente –0,3 milioni, –2,9 milioni e –3,6 milioni);
    al riguardo, va rilevato che si intravede sul territorio italiano lo sviluppo di un promettente settore legato alla produzione e al consumo di birre artigianali di qualità, da cui possono derivare tra l'altro occupazione e indotto turistico-gastronomico; Pag. 147si propone pertanto che gli aumenti previsti per le accise della birra siano soppressi;
    l'articolo 26 reca modifiche, sempre volte alla copertura finanziaria del provvedimento, alla disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative ai trasferimenti immobiliari; in particolare, si prevede, a decorrere dal 2014, l'introduzione dell'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro per ciascuna imposta, da versare sugli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili soggetti all'imposta di registro; inoltre, sempre dal 2014, si prevede l'aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale da 168 a 200 euro;
    questi aumenti risultano particolarmente gravosi per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, che dovranno sostenere ulteriori e accresciuti oneri a causa della soppressione, sempre a partire del 2014, delle agevolazioni sulla tassazione dei trasferimenti di terreni destinati all'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile (articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011). Tra queste, ad esempio, sono ricomprese quelle per la piccola proprietà contadina (prevista sin dalla legge n. 604 del 1954, più di recente prorogata fino al 2010 dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 e infine posta a regime con la legge n. 220 del 2010 – legge di stabilità 2011), quelle per i territori montani (articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973), per le aziende agricole montane (articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994) e per il compendio unico (articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001);
    l'assetto che ne deriva, aggravato dagli ulteriori aumenti di cui all'articolo 26 del decreto-legge in esame, non tiene conto della diversità strutturale dell'acquisto di terreni destinati all'uso agricolo;
    infatti, senza le necessarie correzioni, dal 1o gennaio 2014 i trasferimenti «agricoli» saranno sottoposti allo stesso trattamento tributario applicato alla compravendita di terreni effettuata da soggetti privi di qualifica professionale agricola (che fino al dicembre 2013 sono soggetti all'aliquota del 15 per cento). La conseguenza sarà quella di applicare ai trasferimenti dei terreni agricoli effettuati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli la stessa tassazione unica dei trasferimenti immobiliari. Il che prevedibilmente danneggerà l'occupazione giovanile in agricoltura e finirà probabilmente per agevolare invece gli acquisti di terreni agricoli per altre finalità, ad esempio quelle speculative, finanziarie e commerciali, a danno dell'agricoltura;
    al fine di tutelare il comparto agricolo reale e di garantire sia l'accesso alla terra sia gli investimenti da parte di coloro che con la loro azione operano a tutela del territorio in contesti disagiati, come la montagna, si reputa necessaria una complessiva riformulazione dell'articolo 26, al fine di esentare dai relativi aggravi fiscali i terreni destinati all'uso agricolo professionale, ripristinando altresì le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, per i territori montani, per le aziende agricole montane e per il compendio unico, attualmente in vigore fino alla fine del 2013,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) sia riformulato l'articolo 26, in modo da escluderne l'applicazione agli atti di acquisto della proprietà di terreni destinati all'uso agricolo da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Al contempo, le minori entrate derivanti da tale esenzione dovranno essere reperite attraverso una complessiva rimodulazione delle aliquote dell'imposta di registro sugli atti traslativi della proprietà dei medesimi terreni agricoli. In particolare, dovrà essere previsto l'aumento dell'aliquota al 12 per cento se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli Pag. 148e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché il mantenimento in vigore, oltre il 2013, delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, per i territori montani dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, per le aziende agricole montane dall'articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994, nonché per il compendio unico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001. Eventuali minori entrate potranno altresì essere compensate con l'introduzione di un contributo straordinario sulle bibite gassate e bibite di fantasia, in coerenza con gli obiettivi di educazione alimentare, di cui all'articolo 4, comma 5;
   b) sia modificato l'articolo 25 in ragione delle potenzialità di sviluppo della produzione e del consumo di birre artigianali di qualità, sopprimendo il previsto aumento dell'accisa sulla birra e introducendo un contributo straordinario sulle bibite gassate e bibite di fantasia, in coerenza con gli obiettivi di educazione alimentare, di cui all'articolo 4, comma 5;
  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 4, comma 5, sia previsto in maniera esplicita che i programmi di educazione alimentare, le cui modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, prevedano esplicitamente anche:
    1) criteri di indirizzo a favore del consumo, nella filiera ortofrutticola, tra l'altro di prodotti biologici, di filiera corta e a chilometro zero e provenienti dall'agricoltura sociale;
    2) criteri di indirizzo per la riduzione degli sprechi alimentari;
    3) la valorizzazione delle aziende affidatarie dei servizi di refezione scolastica, che costituiscono risorse fondamentali per le attività di educazione alimentare, utilizzando a tal fine anche i fondi paritetici interprofessionali riorientandoli in quota parte anche su aspetti formativi legati ai programmi di educazione alimentare rivolti a studenti e famiglie.

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