CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2013
53.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione,
   esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1248 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,
   considerato che, tra le norme che incidono su materie di competenza della XII Commissione, particolare rilievo assume l'articolo 17 sul Fascicolo sanitario elettronico e che tale articolo prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale curi la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE, ma senza il coinvolgimento del Consiglio nazionale delle ricerche, che appare invece opportuno avendo di recente svolto importanti lavori in questo settore; appare inoltre necessario che nella progettazione e nella realizzazione della infrastruttura centrale siano coinvolte anche le regioni, atteso che già 12 regioni hanno già approntato propri Fascicoli sanitario elettronici regionali;
   rilevato che gli articoli 32 e 35, incidendo su norme del D.Lgs. n. 81 del 2008, determinano una significativo abbassamento del livello di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro;
   ritenuto opportuno, all'articolo 42, estendere l'elenco delle certificazioni sanitarie ormai desuete, anche al fine di evitare duplicazioni con altri certificati e di tenere in considerazione la normativa già adottata dalle regioni in materia,
   considerato altresì opportuno, in riferimento all'articolo 43, che le informazioni in materia di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti siano inserite anche nel FSE
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) sia sostituita con la seguente:
   c) al comma 15, dopo le parole «dei servizi da queste erogate» sono inserite le seguenti: «ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per il FSE, conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale»;
   2) all'articolo 17, al comma 1, lettera d), il capoverso 15-ter sia sostituito con il seguente:
  15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, in accordo con il Consiglio nazionale delle ricerche, avvia un progetto finalizzato sul Fascicolo sanitario elettronico per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per il FSE di cui al comma 15 secondo modalità e procedure idonee a favorire il coinvolgimento delle imprese private in una logica di sviluppo anche occupazionale e attraverso il coinvolgimento delle regioni che intendono avvalersi dei risultati di detto progetto e che abbiano un proprio piano operativo di Pag. 205realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico, avvalendosi eventualmente anche della società di gestione di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per gli aspetti relativi al monitoraggio e la individuazione delle azioni per la riduzione della spesa;
   3) al comma 1, lettera d), il paragrafo 15-quinquies sia sostituito con il seguente:
  15-quinquies. Per il progetto finalizzato FSE di cui al comma 15-ter, con obiettivo di giungere a risultato entro il 31/12/2015, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.»
   4) sia soppresso l'articolo 35;
   5) all'articolo 42 sia ampliato l'elenco dei certificati da abrogare con i seguenti:
    libretto idoneità sanitaria per alimentaristi, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26.03.1980, n. 237;
    certificato idoneità psicofisica del responsabile tecnico per la revisione di autoveicoli, di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Nuovo codice della strada e decreto del Presidente della Repubblica 14.12.1992, n. 495, Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;
    certificazione per esercizio professione guardia giurata di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
    certificato idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 1o marzo 1974;
    certificato per ammissione a soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi previsto dalle circolari del Ministero della sanità 24.06.1992, n. 25, e 20.04.2000, n. 6;
    certificato di vaccinazione per ammissione in scuole pubbliche, di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 27 maggio 1991, n. 165, per l'epatite B, all'articolo 3-bis della legge 5 marzo 1963, n. 292, per la vaccinazione antitetanica, all'articolo 4 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, per l'antipolio e all'articolo 3 della legge 6 giugno 1939, n. 891 per l'antidifterica; conseguentemente dovranno essere abrogate le norme che prevedono l'irrogazione di sanzione amministrativa per i contravventori all'obbligo di legge delle predette vaccinazioni (Articolo 3 della Legge del 4 febbraio 1966, n. 51, Articolo 3 della Legge del 20 marzo 1968, n. 419, recante modifiche alla Legge del 5 marzo 1963, n.292 e Articolo 7 comma 2 della Legge del 27 maggio 1991, n. 165;
    certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino, di cui al D.P.R 19.03.1956, n. 302 e R.D. 733/31, artt. 11-43 (T.U.L.P.S.);
    certificato idoneità alla conduzione di impianti di risalita (decreto ministeriale 05.06.1985, articolo 8, e articolo 32, comma 3);
    con riguardo ai certificati previsti dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, andrebbero abrogate le seguenti certificazioni e previsioni normative: certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri, di cui agli articoli artt. 20 e 21; il trattamento antiputrefattivo previsto dall'articolo 32, trattamento da mantenere solo nel caso di trasporto dei cadaveri in paesi esteri; l'obbligo di autenticazione della firma del coordinatore sanitario del certificato di esclusione di reato ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, di cui all'articolo 79, comma 4, all'articolo 3 della legge n. 130 del 2001; l'obbligo di assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione da parte del coordinatore sanitario, previste dagli articoli 83, 84, 86 e 88; il parere del coordinatore sanitario per i progetti di costruzione di sepolture Pag. 206private, previsto dagli articoli 94 e 101 del medesimo regolamento di polizia mortuaria;
   6) all'articolo 43, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:
  1-bis: «Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel Fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni»;

  e con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 32 al fine di non ridurre significativamente le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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ALLEGATO 2

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1248 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,
   considerato che, tra le norme che incidono su materie di competenza della XII Commissione, particolare rilievo assume l'articolo 17 sul Fascicolo sanitario elettronico e che tale articolo prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale curi la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE, ma senza il coinvolgimento del Consiglio nazionale delle ricerche, che appare invece opportuno avendo di recente svolto importanti lavori in questo settore; appare inoltre necessario che nella progettazione e nella realizzazione della infrastruttura centrale siano coinvolte anche le regioni, atteso che già 12 regioni hanno già approntato propri Fascicoli sanitario elettronici regionali;
   rilevato che gli articoli 32 e 35, incidendo su norme del D.Lgs. n. 81 del 2008, determinano una significativo abbassamento del livello di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro;
   ritenuto opportuno, all'articolo 42, estendere l'elenco delle certificazioni sanitarie ormai desuete, anche al fine di evitare duplicazioni con altri certificati e di tenere in considerazione la normativa già adottata dalle regioni in materia,
   considerato altresì opportuno, in riferimento all'articolo 43, che le informazioni in materia di dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti siano inserite anche nel FSE
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) sia sostituita con la seguente:
   c) al comma 15, dopo le parole «dei servizi da queste erogate» sono inserite le seguenti: «ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per il FSE, conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale»;
   2) all'articolo 17, al comma 1, lettera d), il capoverso 15-ter sia sostituito con il seguente:
  15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, in accordo con il Consiglio nazionale delle ricerche, avvia un progetto finalizzato sul Fascicolo sanitario elettronico per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per il FSE di cui al comma 15 secondo modalità e procedure idonee a favorire il coinvolgimento delle Pag. 208imprese private in una logica di sviluppo anche occupazionale e attraverso il coinvolgimento delle regioni che intendono avvalersi dei risultati di detto progetto e che abbiano un proprio piano operativo di realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico, avvalendosi eventualmente anche della società di gestione di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per gli aspetti relativi al monitoraggio e la individuazione delle azioni per la riduzione della spesa;
   3) al comma 1, lettera d), il paragrafo 15-quinquies sia sostituito con il seguente:
  15-quinquies. Per il progetto finalizzato FSE di cui al comma 15-ter, con obiettivo di giungere a risultato entro il 31/12/2015, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.»
  4) all'articolo 42 sia ampliato l'elenco dei certificati da abrogare con i seguenti:
   libretto idoneità sanitaria per alimentaristi, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26.03.1980, n. 237;
   certificato idoneità psicofisica del responsabile tecnico per la revisione di autoveicoli, di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Nuovo codice della strada e decreto del Presidente della Repubblica 14.12.1992, n. 495, Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;
   certificazione per esercizio professione guardia giurata di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
   certificato idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 1o marzo 1974;
   certificato per ammissione a soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi previsto dalle circolari del Ministero della sanità 24.06.1992, n. 25, e 20.04.2000, n. 6;
   certificato di vaccinazione per ammissione in scuole pubbliche, di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 27 maggio 1991, n. 165, per l'epatite B, all'articolo 3-bis della legge 5 marzo 1963, n. 292, per la vaccinazione antitetanica, all'articolo 4 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, per l'antipolio e all'articolo 3 della legge 6 giugno 1939, n. 891 per l'antidifterica; conseguentemente dovranno essere abrogate le norme che prevedono l'irrogazione di sanzione amministrativa per i contravventori all'obbligo di legge delle predette vaccinazioni (Articolo 3 della Legge del 4 febbraio 1966, n. 51, Articolo 3 della Legge del 20 marzo 1968, n. 419, recante modifiche alla Legge del 5 marzo 1963, n. 292 e Articolo 7 comma 2 della Legge del 27 maggio 1991, n. 165;
   5) dopo l'articolo 42 sia aggiunto il seguente:
  Art. 42.bis. – All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 11 sia sostituito dal seguente:
  11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva il ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone linee guida per la dotazione di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte dei proprietari delle strutture e dei luoghi dove si svolge attività sportiva organizzata per il livello di formazione adeguata all'impiego dei suddetti dispositivi da Pag. 209parte dei gestori delle strutture o degli organizzatori delle attività;
   6) all'articolo 43, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:
  1-bis: «Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel Fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni»;

  e con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare gli articoli 32 e 35 al fine di non ridurre significativamente le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.