ALLEGATO 1
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola e altri, C. 328 Francesco Sanna e altri, C. 923 Micillo e altri e C. 204 Burtone.
TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
Articolo 1.
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). Chiunque chiede o accetta la promessa di procacciamento di voti, ottenuti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 2 a 8 anni.
La pena è aumentata per chi ottiene la promessa o l'erogazione di denaro o di altra utilità di cui al primo comma, realizzando la condotta prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis.».
ALLEGATO 2
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.
EMENDAMENTO DEI RELATORI
Art. 1.
Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).
1. 600. I Relatori.