CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 giugno 2013
36.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Testo unificato C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

 Al comma 1, lettera a), dopo le parole: legge 13 settembre 1982, n. 646, aggiungere le seguenti: del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1. 5. Il Relatore.

(Approvato)

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ALLEGATO 2

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1012 Governo «Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono, in particolare, riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «previdenza sociale» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che le lettera e), o) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   tenuto conto che talune disposizioni investono altresì la materia «tutela e sicurezza del lavoro», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
   ricordato che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio;
   tenuto conto che l'articolo 2 stabilisce che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto «degli obiettivi programmatici primari» indicati nel Documento di economia e finanze 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato al 16 settembre 2013;
   rilevato, riguardo all'articolo 2, come sarebbe utile che fosse ulteriormente specificato se con la locuzione «rispetto degli obiettivi programmatici primari», si intenda fare riferimento all'Obiettivo di bilancio di Medio Termine, rilevante ai fini della nuova disciplina del patto di stabilità e crescita, che per l'Italia è rappresentato dal pareggio di bilancio in termini strutturali nel periodo previsionale 2013-2015;
   ricordato che l'articolo 3 stabilisce – per i membri del Governo che sono anche parlamentari – il divieto di cumulo del trattamento stipendiale spettante in Pag. 55quanto componenti l'Esecutivo con l'indennità parlamentare o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici;
   rilevata, preliminarmente, la necessità – al medesimo articolo 3 – di richiamare espressamente anche la categoria dei viceministri, in quanto pienamente equiparata a quella dei sottosegretari;
   evidenziato altresì come la disposizione faccia riferimento ai soli membri del Governo che sono anche parlamentari mentre non si applica nel caso in cui gli stessi non siano parlamentari, nonostante questi ultimi percepiscano – in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999 – un trattamento economico che cumula allo stipendio da ministro o da sottosegretario una speciale indennità, pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;
   ricordato che, come emerge anche dai lavoratori preparatori della suddetta legge n. 418 del 1999 (AC 4836 – XIII legislatura) nell'intervento del relatore nella seduta dell'Assemblea del 21 settembre 1998, la ratio della suddetta legge fosse quella di superare una «evidente ingiustizia retributiva tra i membri del Governo che sono anche parlamentari e che quindi cumulano le due indennità e quelli che non lo sono. Ciò è irragionevole perché, come è noto, ministri e sottosegretari non parlamentari hanno gli stessi obblighi di seguire i lavori parlamentari che hanno i loro colleghi che fanno parte del Parlamento e i primi vengono così retribuiti con indennità decisamente inferiori e non adeguate ai livelli di responsabilità attribuiti alla funzione»;
   rilevato, al riguardo, che il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura (sentenza della Corte costituzionale n. 25/1966), nonché «canone di coerenza [...] nel campo delle norme di diritto» (sentenza n. 204/1982);
   ricordato, altresì, che la lettura che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha dato del principio di eguaglianza ha portato ad enucleare anche un generale principio di «ragionevolezza», alla luce del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate: «il principio di eguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni» (sentenza n. 15/1960), poiché «l'articolo 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli» (sentenza n. 96/1980). Così, il principio «deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione» (sentenza n. 3/1957), con la conseguenza che il principio risulta violato «quando, di fronte a situazioni obbiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate» (sentenza n. 111/1981),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3 è necessario valutare, alla luce dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, se le previsioni – che attualmente si riferiscono ai soli membri del Governo che sono anche parlamentari – debbano trovare applicazione anche nel caso in cui gli stessi non siano parlamentari, considerato che questi ultimi percepiscono, in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999, un trattamento economico che cumula allo stipendio da ministro o da sottosegretario una speciale indennità, pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;Pag. 56
   2) è necessario – al medesimo articolo 3 – richiamare espressamente la categoria dei viceministri, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come modificato dalla legge n. 81 del 2001, in quanto pienamente equiparata a quella dei sottosegretari;

  e con la seguente osservazione:

   a) all'articolo 2 valutino le Commissioni di merito l'esigenza di specificare espressamente cosa si intenda con la locuzione «rispetto degli obiettivi programmatici primari».