CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 settembre 2012
708.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 46

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 settembre 2012 — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

  La seduta comincia alle 12.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 5434 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 47

  Catia POLIDORI (PT), relatore, illustra il contenuto della Convenzione, adottata per consensus il 2 dicembre 2004 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, contribuisce alla certezza dei rapporti giuridici, consentendo di disporre di criteri univoci volti a orientare la giurisprudenza.
  La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione. Ad oggi, ventotto Stati hanno firmato la Convenzione e soltanto tredici Stati l'hanno ratificata o vi hanno aderito (tra i quali l'Austria, la Francia, il Giappone, la Norvegia, il Portogallo, la Romania, la Spagna, la Svizzera e la Svezia).
  Per quanto la Convenzione non sia ancora entrata in vigore né stia presumibilmente per entrarvi in tempi brevi, rileva che è vigente sul piano internazionale, per lo Stato firmatario l'obbligo di agire in buona fede, ossia di comportarsi in modo non contraddittorio e contrastante rispetto alla disciplina fissata nel testo convenzionale.
  La Convenzione si compone di un preambolo e di trentatré articoli suddivisi in sei parti. La parte prima (articoli 1-4) fissa gli scopi generali della Convenzione e contiene disposizioni relative all'uso dei termini impiegati nel trattato ed all'ambito di applicazione dello stesso. La parte seconda (articoli 5-9) è dedicata ai princìpi generali in materia di immunità dalla giurisdizione e detta le modalità pratiche attraverso le quali operano i suddetti princìpi.
  La parte terza (articoli 10-17) riguarda in linea di massima i procedimenti in cui gli Stati non possono invocare l'immunità, a partire dal caso di transazioni commerciali di uno Stato con una persona fisica o giuridica straniera – salvo diverso accordo tra le parti o transazioni commerciali dirette tra Stati. Inoltre, salvo diverse intese tra gli Stati interessati, non si potrà invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra uno Stato e una persona fisica impiegata interamente o in parte sul territorio dell'altro Stato. Vi sono però al proposito numerose eccezioni, le principali delle quali sono l'appartenenza della persona interessata alla sfera delle immunità diplomatiche, o il carattere di assoluta necessità, per la sicurezza dello Stato, del licenziamento dell'impiegato in questione.
  Ugualmente, salvo diverse intese tra gli Stati interessati, l'immunità giurisdizionale non potrà essere invocata da uno Stato in un procedimento che riguardi una riparazione pecuniaria per il decesso o la lesione dell'integrità fisica di una persona, ovvero in caso di danni o perdita di un bene materiale, imputabili ad atti od omissioni attribuibili allo Stato, verificatesi del tutto o in parte sul territorio dello Stato di appartenenza dei tribunali e in presenza dell'autore.
  In generale, sempre che gli Stati interessati non abbiano diversamente concordato, uno Stato non potrà invocare l'immunità giurisdizionale in ordine a diritti e obblighi relativi ad un bene immobiliare situato su territorio dello Stato del foro, così come a beni mobiliari o immobiliari derivati da una successione o da una donazione, e nemmeno a diritti o interessi dello Stato nell'amministrazione dei beni di un fallimento, derivanti dalla cessazione di una società o inclusi in un trust.
  L'immunità giurisdizionale non potrà essere invocata nemmeno rispetto alla determinazione del diritto di uno Stato a brevetti, disegni industriali, ragioni sociali, marchi di fabbrica o diritti d'autore, e ogni altra forma di proprietà intellettuale o industriale che siano protetti giuridicamente dallo Stato del foro (ancora una volta, sempre che gli Stati interessati non abbiano diversamente convenuto).
  Uno Stato non potrà altresì invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento concernente la sua partecipazione in una società o in un gruppo, se tale società o gruppo comprendono parti diverse da Stati o organizzazioni internazionali, e sono costituiti conformemente alla legislazione dello Stato del foro, ovvero vi hanno la propria sede sociale oppure il Pag. 48principale luogo di attività: anche qui tuttavia vige l'eccezione di diversi accordi tra gli Stati interessati, o tra le parti alla controversia.
  Sempre che gli Stati interessati non abbiano diversamente convenuto, è preclusa ad uno Stato la possibilità di invocare l'immunità giurisdizionale nei confronti di navi di cui esso sia proprietario o esercente, qualora durante il fatto che ha dato luogo all'azione legale la nave non fosse utilizzata a scopo di servizio pubblico, bensì commerciale.
  Se in un procedimento sorge la questione del carattere di servizio pubblico o, al contrario commerciale, di una nave o di un carico di cui uno stato sia proprietario o esercente, sarà sufficiente un'attestazione firmata da un rappresentante diplomatico o da altra autorità competente dello Stato interessato a dare prova dell'effettivo carattere della nave o del carico in questione.
  Infine, in riferimento a uno Stato che concordi con una persona fisica o giuridica straniera di sottoporre ad arbitrato alcuni aspetti contestati relativi a una transazione commerciale, tale Stato non potrà invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento che concerna la validità, l'interpretazione, l'applicazione o la procedura dell'arbitrato, nonché la conferma o l'annullamento del lodo arbitrale.
  La parte quarta (articoli 18-21) riguarda l'immunità degli Stati nei confronti di eventuali misure esecutive scaturite da un procedimento innanzi ad un tribunale. È anzitutto previsto non potersi procedere, prima della sentenza, ad alcuna misura di pignoramento o sequestro contro i beni di uno Stato, in relazione ad un procedimento davanti al tribunale di un altro Stato, a meno che lo Stato interessato non vi abbia esplicitamente consentito – tramite un accordo internazionale, ovvero un patto d'arbitrato, un contratto scritto, una dichiarazione o una comunicazione al tribunale –, e non abbia riservato alcuni beni all'adempimento della richiesta oggetto della controversia.
  Posteriormente alla sentenza, del pari, non si potrà procedere ad alcuna azione esecutiva nei confronti dei beni di uno Stato, a seguito di un procedimento giudiziario che lo abbia coinvolto, se non alle condizioni prima richiamate, e con la clausola aggiuntiva che lo Stato interessato abbia stabilito non essere i beni interessati specificamente utilizzati o destinati a scopi di servizio pubblico.
  Viene comunque escluso il passaggio automatico tra il consenso che uno Stato abbia accordato all'esercizio della giurisdizione nei suoi confronti e il consenso da parte di detto Stato a subire misure di carattere esecutivo, per le quali si dovrà reiterare l'esplicitazione del consenso stesso. Tra i beni ritenuti essenziali agli scopi di servizio pubblico perseguiti da uno Stato rientrano in generale i conti bancari destinati al funzionamento delle rappresentanze internazionali e diplomatiche di uno Stato, i beni a carattere militare, i beni della Banca centrale, i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o di esposizioni a carattere scientifico, culturale o storico.
  La parte quinta (articoli 22-24) riporta disposizioni varie, a partire dalle modalità di notifica degli atti di citazione e dall'eventualità di agire contro uno Stato in contumacia. Vengono poi fissati privilegi e immunità nel corso di un procedimento davanti a un tribunale: in particolare, nel caso in cui uno Stato rifiuti di conformarsi a una decisione del tribunale di un altro Stato relativa a una certa fase del procedimento, a tale stato non sarà inflitta alcuna multa o altra penalità. Inoltre, se uno Stato è parte convenuta in un procedimento davanti al tribunale di un altro Stato, esso non sarà tenuto a fornire alcuna fideiussione né a costituire depositi a garanzia del pagamento di spese e costi del procedimento.
  Infine, la parte sesta (articoli 25-33) reca le disposizioni finali della Convenzione, a partire da una clausola di salvaguardia dei diritti e obblighi degli Stati Parti della Convenzione in esame nei confronti di accordi internazionali per essi vigenti su materie analoghe all'oggetto Pag. 49della Convenzione medesima. Inoltre è previsto che per la soluzione di eventuali controversie gli Stati Parti si impegnano a perseguirla mediante negoziato, ma in difetto di successo si potrà adire l'arbitrato internazionale e finanche la Corte internazionale di giustizia – la previsione sull'arbitrato e sull'eventuale ricorso alla Corte internazionale di giustizia può essere tuttavia oggetto di riserva da parte di ognuno degli Stati Parti della Convenzione in esame.
  Passando infine al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che i primi due articoli contengono, come di consueto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  La disposizione dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, recante disposizioni in materia di esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia, delinea le modalità di attuazione delle sentenze con le quali la Corte internazionale di giustizia ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile relativamente a specifiche condotte adottate da uno degli Stati coinvolti nella controversia, posta la loro qualificazione in termini di atti iure imperii.
  L'articolo 3 del provvedimento pertanto mira a conformare l'ordinamento interno a pronunce della Corte internazionale di giustizia che escludano la sussistenza della giurisdizione civile relativamente a condotte adottate da uno Stato estero, posta la loro qualificazione in termini di atti iure imperii.
  A fronte dunque di una pronuncia della Corte che nega la giurisdizione del giudice civile nazionale nei confronti di altro Stato, il disegno di legge delinea due strade: la prima prevede che se la causa civile in Italia è ancora in corso, il comma 1 demanda al giudice adito davanti al quale pende la controversia di dichiarare, d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, il proprio difetto di giurisdizione; la seconda, se la causa civile è già conclusa e dunque si è già formato il giudicato civile, il comma 2 consente la revocazione della sentenza in deroga alle disposizioni generali del codice di procedura civile.

  Raffaello VIGNALI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.
C. 5446 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefano SAGLIA (PdL) relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in titolo. Sottolinea che l'Italia, in qualità di Stato ospitante dell'edizione Expo 2015, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione di Parigi del 1928 e dai Regolamenti BIE, è tenuta a prevedere una serie di meccanismi volti a facilitare i partecipanti ufficiali e non ufficiali e a garantire loro taluni privilegi ed esenzioni, indispensabili per il pieno successo dell'evento.
  L'ambito dell'Accordo riguarda, in primo luogo, i privilegi e le agevolazioni da accordare al personale permanente dei partecipanti ufficiali, ossia ai rappresentanti dei Governi o delle organizzazioni internazionali intergovernative che intendano partecipare all'esposizione, al personale accreditato presso le singole Sezioni, ai familiari a carico e al personale dipendente al seguito.
  L'Accordo include anche i privilegi e le agevolazioni che l'Italia intende concedere ai soggetti autorizzati dal Commissario generale dell'Esposizione (partecipanti non ufficiali). Ciò alla luce della crescente importanza che vanno assumendo il settore privato e la società civile.
  Quanto al contenuto, l'Accordo consta di un breve preambolo e di 25 articoli. Pag. 50
  Con riferimento ai profili di competenza della X Commissione si segnalano, qui di seguito, le seguenti disposizioni.
  Si evidenzia, in particolare che ai sensi dell'articolo 4 il Commissario Generale dell'Expo 2015 rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE e, in conformità alla normativa italiana, è garante della realizzazione dell'esposizione.
  L'articolo 5 definisce le responsabilità dell'Organizzatore, che è una società di interesse nazionale l'attuazione del cui oggetto sociale costituisce un impegno assunto dal Governo italiano nei confronti del BIE, da effettuarsi nel limite delle risorse preordinate a tale finalità.
  L'articolo 7 prevede che «Expo Milano 2015 Spa», che è Organizzatore dell'evento, possa chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'assegnazione di frequenze radiomobili limitatamente alle attività connesse all'Expo e per il periodo gennaio 2013-marzo 2016 e a titolo gratuito, a valere sulle risorse preordinate dell'Organizzatore medesimo.
  L'articolo 9 individua le prerogative dei Commissari generali di sezione (ossia i rappresentanti nominati da ciascuno Stato o organizzazione partecipante), i quali potranno stipulare contratti, acquisire e cedere beni immobili, stare in giudizio. L'articolo 15 riconosce le medesime prerogative ai partecipanti non ufficiali (ossia ogni entità giuridica nazionale o estera autorizzata a partecipare: in particolare amministrazioni pubbliche territoriali, aziende e organizzazioni della società civile).
  Ai sensi dell'articolo 10, i Commissariati generali di Sezione sono esenti dall'imposta sui redditi delle società (IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), limitatamente alle attività istituzionali (e non commerciali) poste in essere nell'ambito dell'Expo 2015 (comma 1); il comma 2 dispone l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (ove applicabile) per i fabbricati appartenenti ai Commissariati generali di Sezione situati all'interno dell'area destinata all'Esposizione; il comma 3 stabilisce l'esenzione dal pagamento di imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai Commissariati generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali non commerciali; la norma dispone, altresì, la non imponibilità, ai fini IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, territorialmente rilevanti in Italia (comma 5), l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale (comma 6), dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli nonché una limitata esenzione dalle accise su carburanti e veicoli (comma 9).
  L'articolo 12 prevede l'esenzione da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana, nonché sui salari, emolumenti, indennità pagati dai Commissariati generali o per loro conto in corrispettivo dell'attività lavorativa svolta in occasione dell'Esposizione per il personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano.
  Segnala, in particolare, all'articolo 16, le agevolazioni fiscali per la società di gestione Expo 2015 Spa (ente organizzatore), che comportano una rinuncia a maggiori gettiti, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie messe a sua disposizione da parte del Governo e degli altri azionisti (Comune di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano e Camera di commercio di Milano).
  L'articolo 19 individua le agevolazioni fiscali per l'Organizzatore; in particolare il comma 4 dispone l'esenzione dall'IRES per i contributi erogati dallo Stato e da enti pubblici; il comma 5 prevede la riduzione dei prelievi per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e diffusione di messaggi pubblicitari; il comma 6 stabilisce l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, per atti e transazioni concernenti terreni e fabbricati necessari all'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo.
  L'articolo 20 individua le agevolazioni fiscali per il Proprietario (ossia la Società Pag. 51AREXPO spa, titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell'Organizzatore).
  Segnala, infine, il rilievo dell'articolo 21 che raccomanda la continuità nel tempo dell'EXPO di Milano attraverso la costituzione di una fondazione, ovvero analogamente, che coinvolga il mondo scientifico ed il mondo finanziario, senza tuttavia oneri per lo Stato, come recita la relazione tecnica allegata al disegno di legge.
  Rileva che per l'attuazione della presente legge è prevista una spesa di euro 135 mila per l'anno 2014 e a euro 315 mila per l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvederà mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Tali oneri derivano sostanzialmente dai mancati introiti per la concessione dei visti gratuiti.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame che prevede privilegi e agevolazioni da accordare al personale permanente dei partecipanti ufficiali, ossia ai rappresentanti dei Governi o delle organizzazioni internazionali intergovernative che intendano partecipare all'esposizione, al personale accreditato presso le singole Sezioni, ai familiari a carico e al personale dipendente al seguito. Come ha ricordato il relatore, l'Accordo include anche i privilegi e le agevolazioni che l'Italia intende concedere ai soggetti autorizzati dal Commissario generale dell'Esposizione (partecipanti non ufficiali), in considerazione della crescente importanza che vanno assumendo il settore privato e la società civile. Ritiene che l'Accordo rappresenti anche una risposta alle richieste avanzate al Governo Monti dal sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, nella sua veste di commissario straordinario affinché Expo 2015 rappresenti un'occasione di sviluppo per Milano e per l'intero Paese.

  Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 25 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

  La seduta comincia alle 12.50.

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.
Deliberazione di una proroga del termine.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Raffaello VIGNALI, presidente, comunica che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 31 ottobre 2012, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico. Fa presente che restano ancora da audire i rappresentanti di Snam Rete gas, di Banca d'Italia e di Confindustria.
  Propone, quindi, che la Commissione deliberi la proroga del termine dell'indagine conoscitiva sopra richiamata al 31 ottobre 2012.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 12.55.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 25 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

  La seduta comincia alle 12.55.

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.
Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.
(Svolgimento e conclusione).

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Stefano SAGLIA (PdL), Gabriele CIMADORO (IdV), Federico TESTA (PD), Ludovico VICO (PD), Raffaello VIGNALI (PdL), Andrea LULLI (PD) e Alberto TORAZZI (LNP).

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde ai quesiti posti.

  Raffaello VIGNALI, presidente, ringrazia il sottosegretario De Vincenti per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 25 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.
Deliberazione di una proroga del termine.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Raffaello VIGNALI, presidente, comunica che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 31 ottobre 2012, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia. Con l'audizione del rappresentante del Ministero dello sviluppo economico si concludono le audizioni e sarà quanto prima predisposto il documento conclusivo che la Commissione dovrà approvare.
  Propone, quindi, che la Commissione deliberi la proroga del termine dell'indagine conoscitiva sopra richiamata al 31 ottobre 2012.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 25 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.
Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.
(Svolgimento e conclusione).

  Raffaello VIGNALI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi Pag. 53a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Ludovico VICO (PD) ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione che rappresenta un rilevante contributo allo svolgimento dell'indagine sulla raffinazione.

  Raffaello VIGNALI, presidente, ringrazia il sottosegretario De Vincenti per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.