CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 settembre 2012
708.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 25 settembre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

  La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE.
Atto n. 503.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo di cui la Commissione avvia oggi l'esame reca sostanzialmente due tipologie di interventi normativi: il primo intervento, contenuto ai Capi I e III, da un lato, prevede – sulla base della delega conferita dall'articolo 1, comma 4, della legge comunitaria 2008 – disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59 del 2011, recante attuazione della direttiva 2006/126/CE in materia di patenti di guida; dall'altro lato, provvede al recepimento della direttiva 2011/94/UE che modifica la citata direttiva 2006/126/CE. Il secondo intervento normativo, contenuto al Capo II, modifica il Capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, che attua la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri.Pag. 41
  Riguardo all'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo in esame, segnala preliminarmente che appaiono emergere alcuni profili problematici concernenti il rispetto della predetta norma di delega. Osserva, infatti, se il recepimento della direttiva 2011/94/UE può ritenersi ricompreso nell'ambito dell'attuazione della delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 59 del 2011, trattandosi peraltro di modifiche necessitate alla luce dell'esigenza di superare una procedura di infrazione aperta contro l'Italia, altrettanto non sembra potersi affermare per le disposizioni del Capo II, concernenti le modifiche introdotte alla citata disciplina sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti, che potrebbero essere in larga parte non riconducibili alla predetta delega. In proposito ritiene opportuno ricordare che il legislatore, nel conferire la delega per il recepimento della direttiva 2003/59/CE, con l'articolo 1 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), ha anche previsto una delega, per altro già scaduta, per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, che il Governo ha attuato con l'adozione del decreto legislativo n. 214 del 2008. Sottolinea che potrebbero, invece, risultare riconducibili alla delega conferita dalla legge comunitaria del 2009 – che, tra l'altro, prevede il coordinamento della normativa di settore vigente con quella europea da recepire – soltanto alcune disposizioni dell'articolo 17 e dell'articolo 21, nella parte in cui provvedono ad adeguare le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 2005 alla nuova classificazione delle patenti introdotta dalla direttiva 2006/126/CE. Riguardo ai citati profili problematici, giudica pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Passando all'illustrazione dei singoli articoli, fa presente che al Capo I, l'articolo 1, modificando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 59 del 2011, limita la possibilità di guidare accompagnati ai fini di esercitazione, ai soggetti maggiori di diciassette anni solo se in possesso di patente A1 o B1, escludendo, rispetto al testo precedente, i titolari di patente A2 e di patente AM. L'articolo 2, modificando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, apporta alcune modifiche all'articolo 116 del Codice della strada. Tra queste, segnala in particolare la previsione che, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, esclude la possibilità di apporre tagliandi adesivi sulla patente di guida formato card. A tal fine l'annotazione del trasferimento di residenza sarà effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiornerà il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Si introduce, inoltre, all'articolo 116 del Codice della strada, il comma 15-bis, in base al quale chi guida veicoli per i quali è richiesta una patente di categoria superiore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro e alla sanzione accessoria della sospensione, da quattro a otto mesi, della patente di guida posseduta, ciò al fine di differenziare tale fattispecie da quella più afflittiva di chi guida in assenza di patente.
  L'articolo 3, modificando l'articolo 11 del decreto legislativo n. 59 del 2011, corregge un mero errore materiale relativo all'articolo 124, comma 2, del Codice della strada, in materia di guida di macchine agricole e operatrici. L'articolo 4, modificando l'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2011, modifica l'articolo 125 del Codice della strada per distinguere, ai fini dell'irrogazione di sanzioni, la guida nell'inosservanza di codici unionali o nazionali (riportati sulla patente) afferenti al veicolo ovvero nell'inosservanza di quelli relativi al conducente. Al riguardo, segnala che la norma rinvia alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 1, ma tale riferimento risulta errato, trattandosi della norma che prevede che il titolare di patente di guida al quale sia stato prescritto l'obbligo delle lenti o di determinati apparecchi, abbia l'obbligo di usarli durante la guida. Al riguardo giudica pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. L'articolo 5, modificando l'articolo 13 del decreto legislativo Pag. 42n. 59 del 2011, introduce modifiche all'articolo 126 del Codice della strada, precisando, tra le altre cose, che al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida dei soli autotreni ed autoarticolati (anziché di veicoli) di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 tonnellate. Si corregge inoltre un errore materiale in materia di durata delle patenti speciali, laddove si faceva riferimento anche alle patenti di categoria E (per rimorchi pesanti), il cui conseguimento è precluso ai titolari di patenti speciali.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, inserendo il nuovo comma 1-sexies all'articolo 128 del Codice della strada, in materia di revisione della patente di guida, prevedendo che la revisione possa essere disposta anche nei confronti dei soggetti che siano sottoposti, ai sensi del Testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, a misure amministrative, in quanto detentori di sostanze stupefacenti per uso personale. L'articolo 7, modificando l'articolo 15 del decreto legislativo n. 59 del 2011, modifica il comma 5 dell'articolo 135 del Codice della strada, che prevede l'adozione del provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per i soggetti titolari di patente non rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea che abbiano commesso violazioni del Codice della strada che comportino la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. La durata dell'inibizione è pari alla durata della sospensione prevista per la medesima infrazione. L'articolo 8, reca una correzione all'attuale erronea formulazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che modifica l'articolo 136-bis, comma 9, del Codice della strada, in materia di sanzioni applicabili ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che circolano in Italia con la patente scaduta.
  L'articolo 9, modificando l'articolo 18 del decreto legislativo n. 59 del 2011, interviene sull'articolo 180 del Codice della strada includendo, tra i documenti che il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose o di persone deve avere, anche, ove previsto, il certificato di formazione professionale (ovvero quello che autorizza alla guida di trasporti eccezionali). L'articolo 10, modificando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 59 del 2011, in materia di modello della patente, prevede che si faccia riferimento all'espressione «patente di guida», anziché all'espressione «patente di guida comunitaria», e che si sostituisca il riferimento alla Comunità europea con quello all'Unione europea. L'articolo 11 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano incrementate le tariffe applicabili ad alcune operazioni in materia di motorizzazione. Il maggior gettito derivante da tale incremento affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e viene riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 12 dispone la sostituzione dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2011, il quale indica le caratteristiche del documento della patente di guida. La sostituzione deriva dall'esigenza di dare attuazione alla direttiva 2011/94/UE, la quale introduce alcune modifiche nell'allegato I della direttiva 2006/126/CE in materia di modello della patente di guida.
  Al Capo II, l'articolo 13 sostituisce la parola «merci» con la parola «cose», ovunque essa ricorra nel testo del Capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, e nei relativi allegati, in modo da definire meglio l'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo. L'articolo 14 reca alcune puntuali modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 2005 – il quale subordina lo svolgimento dell'attività di autotrasporto professionale di persone e di cose al conseguimento della carta di qualificazione del conducente – al fine di tenere conto delle nuove categorie di patenti derivanti dal recepimento della disciplina dell'Unione europea. L'articolo 15 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 2005, relativo all'individuazione dei soggetti che possono ottenere la Pag. 43carta di qualificazione del conducente, sostituendo al concetto di soggetti «residenti» quello di soggetti «titolari di patente», ritenuto più corretto. L'articolo 16 sostituisce l'articolo 17 del decreto legislativo n. 286 del 2005, il quale elenca i soggetti che, in sede di prima applicazione, sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. L'articolo 17 sostituisce l'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, relativo ai requisiti per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, disponendo, in particolare, che l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della carta stessa possa avvenire anche prima del conseguimento della patente di guida corrispondente. I successivi articoli 18, 19 e 20 apportano alcune modifiche alla disciplina dei predetti corsi.
  L'articolo 21 introduce alcune rilevanti modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 2005, relativo al codice comunitario, ora denominato codice unionale, che deve essere apposto sulla patente per comprovare che il conducente abbia conseguito la carta di qualificazione del conducente. Le modifiche riguardano i seguenti aspetti: la sostituzione della carta di qualificazione del conducente in formato cartaceo con l'apposizione del codice unionale armonizzato 95 sulla patente di guida italiana; la conferma del formato cartaceo della carta per i soli titolari di patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo; la disciplina applicabile ai conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti da imprese stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia. Per questi soggetti la carta di qualificazione del conducente è rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa. Per il trasporto di persone, in particolare, si richiede inoltre un certificato rilasciato dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità sul territorio nazionale a condizione di reciprocità. In proposito, rilevo che quest'ultima disposizione potrebbe risultare in contrasto con quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/59/CE, il quale richiede tale certificato in alternativa all'apposizione del codice «95» sulla patente e alla carta di qualificazione del conducente recante il codice «95». Al riguardo ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  L'articolo 22 modifica il comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 286 del 2005, stabilendo che la revoca della patente di guida comporta in ogni caso la revoca della carta di qualificazione del conducente e non solamente quando, come attualmente previsto, la revoca dipenda dal mancato superamento dell'esame di revisione, previsto dall'articolo 126-bis del Codice della strada in caso di perdita totale del punteggio sulla patente.
  Al Capo III, gli articoli 23 e 24 apportano alcune modifiche di coordinamento e transitorie collegate alle disposizioni recate dai Capi I e II; l'articolo 25, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame, alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso della discussione.

  Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 settembre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

  La seduta comincia alle 13.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 5434 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Piero TESTONI (PdL), relatore, fa presente che il disegno di legge in oggetto reca ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che, essendo decorso il 17 gennaio 2007 il termine per la sottoscrizione della Convenzione, il recepimento nel nostro ordinamento della Convenzione stessa sembra configurarsi più come adesione che come ratifica propriamente detta: nel caso dell'adesione, infatti, l'autorizzazione parlamentare precede l'atto di impegno del nostro Paese nei confronti delle controparti pattizie.
  Ciò posto, sottolinea che l'ampia relazione introduttiva che accompagna il disegno di legge chiarisce come il recepimento della Convenzione nell'ordinamento italiano consentirà di porre rimedio ad una lacuna del medesimo in ordine proprio alle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Infatti in materia esiste la sola disciplina introdotta dal decreto-legge n. 63 del 2010, la cui vigenza è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dall'articolo 7 del decreto-legge n. 216 del 2011, che tuttavia si limita a prescrivere la sospensione di eventuali misure esecutive a carico di Stati esteri nelle more di procedimenti, che li riguardino, davanti a istanze giurisdizionali internazionali. Pertanto l'Italia, nel settore delle immunità giurisdizionali degli Stati, ha agito finora su base consuetudinaria, ovvero sul piano del diritto internazionale generale, ove è riconosciuta l'immunità degli Stati stranieri in funzione del rispetto della loro sovranità.
  Osserva che la ratifica della Convenzione del 2004 appare quindi suscettibile di ridurre notevolmente i margini di ambiguità interpretativa connaturati alla dimensione del diritto internazionale generale, consentendo un più certo quadro di riferimento, essenziale anche in considerazione del sempre maggiore coinvolgimento degli Stati e degli enti di diritto pubblico in attività commerciali e di tipo privatistico.
  Fa presente che la Convenzione si compone di un preambolo e di trentatré articoli suddivisi in sei parti. La parte prima (articoli 1-4) fissa gli scopi generali della Convenzione e contiene disposizioni relative all'uso dei termini impiegati nel trattato ed all'ambito di applicazione dello stesso. La parte seconda (articoli 5-9) è dedicata ai princìpi generali in materia di immunità dalla giurisdizione e detta le modalità pratiche attraverso le quali operano i suddetti princìpi. La parte terza (articoli 10-17) disciplina le ipotesi in cui l'immunità non può essere invocata dallo Stato convenuto. La parte quarta (articoli 18-21) detta norme in materia di immunità dalle misure di esecuzione e dalle misure cautelari riguardanti beni di proprietà dello Stato straniero o crediti ad esso riferibili. La parte quinta (articoli 22-24) prevede disposizioni di natura procedurale. La parte sesta, infine, contiene clausole finali, tra le quali spicca per importanza quella relativa al sistema di soluzione delle controversie.
  Per quanto riguarda le disposizioni di competenza della Commissione trasporti, segnala, nella parte terza, una eccezione alle norme in materia di immunità indicata dall'articolo 16, che prevede che lo Stato non possa invocare l'immunità sulle attività commerciali delle proprie navi. In particolare, uno Stato proprietario o esercente di una nave non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti ad un tribunale di un altro Stato in un procedimento concernente l'esercizio di tale nave Pag. 45ovvero il trasporto di carico a bordo della nave, nel caso in cui questa non sia utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.
  In conclusione, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.
C. 5446 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Piero TESTONI (PdL), relatore, fa presente che il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau international des expositions (BIE), concluso a Roma l'11 luglio scorso, fissa misure atte a facilitare lo svolgimento dell'esposizione universale di Milano del 2015. Rileva che la relazione illustrativa precisa che l'Italia, in qualità di Stato ospitante dell'edizione 2015, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione di Parigi del 1928, così come modificata, e dai Regolamenti BIE, è tenuta a creare meccanismi volti a facilitare la partecipazione dei partecipanti ufficiali e non ufficiali e garantire loro una serie di privilegi ed esenzioni.
  Per quel che concerne la competenza della IX Commissione, segnala, in particolare: l'articolo 7, volto a prevedere l'assegnazione, a titolo gratuito, di frequenze radiomobili limitatamente alle attività connesse all'Expo Milano 2015 e per il periodo gennaio 2013-marzo 2016; l'articolo 10, comma 9, che prevede, per i Commissariati generali, l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli, nonché l'esenzione dalle accise sui carburanti degli autoveicoli (massimo due), nel limite di 1.200 litri per semestre; l'articolo 13, in materia di riconoscimento delle patenti di guida, che autorizza il personale degli Stati o delle organizzazioni intergovernative partecipanti a guidare nel territorio nazionale senza alcun altro obbligo che quello di essere munito di patente di guida, al pari di ogni conducente la cui patente di guida sia stata rilasciata da uno Stato estero appartenente all'Unione europea. Il citato personale, munito di patente rilasciata da uno Stato estero non membro dell'Unione europea, può infatti condurre in Italia veicoli per i quali è valida la propria patente di guida purché non sia residente in Italia da oltre un anno. In tal caso, la patente deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme all'originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui è stata rilasciata ovvero deve essere accompagnata da permesso internazionale alla guida.
  In conclusione, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.10.