CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 luglio 2012
685.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo unificato C. 4662 Valducci e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 4662 e abbinate, recanti: «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si consideri l'opportunità che sugli schemi di regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, sia preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

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ALLEGATO 2

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5312, recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»,
  premesso che:
   il decreto-legge n. 83 del 2012 contiene un articolato pacchetto di misure, con il quale il Governo intende avviare una nuova fase politica, concentrata sugli interventi necessari per favorire la crescita e lo sviluppo, fattori indispensabili per il superamento dell'attuale situazione di crisi e necessario complemento dei provvedimenti già adottati per il risanamento della finanza pubblica e per la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo delle attività d'impresa e della competitività;
   le misure contenute nel decreto-legge si inseriscono, in buona parte, nel quadro delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di crescita e occupazione;
   le misure per la crescita del Paese comprendono un insieme di disposizioni per il sistema agroalimentare italiano, che offrono nuovi strumenti per il rilancio del settore primario;
   risulta tuttavia necessario apportare agli interventi previsti dal decreto-legge le modifiche e integrazioni di seguito indicate, per migliorarne l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. il provvedimento, agli articoli 19, 20, 21 e 22, contiene disposizioni di razionalizzazione delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, creando, a tal fine un organismo unico, denominato Agenzia per l'Italia digitale. Al riguardo, si sottolinea che lo sviluppo delle comunicazioni digitali rappresenta uno strumento indispensabile per la crescita, la diversificazione e lo sviluppo delle economie delle aree rurali, che ancora soffrono di una profonda marginalizzazione a livello di digital divide, e per supportare un'azione di semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione ormai improcrastinabile per le imprese del settore primario. Risulta pertanto opportuno prevedere che nella citata Agenzia abbia un ruolo di vigilanza, per le questioni di propria competenza, anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   2. per gli stessi motivi esposti al punto precedente, si ritiene fondamentale la semplificazione nei rapporti tra le imprese agricole e della pesca e la pubblica amministrazione, mediante un nuovo utilizzo della carta dell'agricoltore e del pescatore già prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, Pag. 209consentendo l'accesso diretto, attraverso la rete internet, ai servizi connessi all'attività agricola e della pesca, compresi quelli avente natura finanziaria;
   3. l'articolo 23 mette in campo un'azione di riordino e razionalizzazione degli strumenti nazionali per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, seguendo, in particolare, un'ottica di rigore e di contenimento della spesa pubblica, al fine di recuperare risorse da concentrare su interventi prioritari per il rilancio della competitività del sistema produttivo nazionale mediante l'accrescimento del patrimonio tecnologico. Si segnala tuttavia che tra le linee di intervento manca assolutamente l'individuazione della componente di innovazione connessa al settore agroalimentare; in particolare andrebbe integrata la previsione relativa al rafforzamento della struttura produttiva con il finanziamento di nuovi progetti infrastrutturali per il risparmio idrico. La medesima integrazione è opportuna anche all'articolo 60, che riorganizza il finanziamento per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserendo gli interventi di ricerca agroalimentare e di ricerca di nuove tecnologie applicabili al settore primario orientate a favorirne uno sviluppo sostenibile, in particolare mediante progetti di risparmio idrico;
   4. considerato che l'articolo 34 mira a razionalizzare la filiera dì produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti, per favorire il sistema produttivo e di trasformazione nazionale e comunitario, si segnala l'opportunità di adeguare meglio la disciplina prevista alla realtà italiana, rendendola non discriminatoria tra gli operatori concorrenti. In particolare, al comma 3, al capoverso 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 28 del 2011, si chiede di modificare la seconda e la terza voce (acidi grassi e acidi grassi saponificati), al fine di eliminare il requisito della connessione con la produzione di biodiesel, considerato che in Italia la maggior parte delle raffinerie di oli non dispongono di impianti produttivi di biodiesel e che pertanto tali raffinerie sarebbero ingiustificatamente escluse da una importante opportunità di valorizzazione dei sottoprodotti. Si chiede inoltre di modificare la settima voce (grassi animali di categoria 1), al fine di aggiungervi anche quelli di categoria 2, considerato che, per le modeste quantità di materiali di tali categorie, in Italia non sono presenti impianti che lavorano solo grassi animali di categoria 2, che vengono invece lavorati negli impianti autorizzati per la categoria 1, essendo la separazione eccessivamente onerosa;
   5. all'articolo 41, finalizzato alla riorganizzazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, si ritiene necessario completare l'intervento di razionalizzazione degli strumenti operativi diretti a rafforzare la presenza delle imprese italiane nei mercati internazionali, affidando alla nuova Agenzia anche le funzioni di promozione del sistema agroalimentare ora assegnate alla società Buonitalia Spa in liquidazione. A tal fine, si dovrà conseguentemente prevedere che le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, siano trasferite al Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese. Si dovrà altresì prevedere che possano essere trasferiti alla nuova Agenzia i dipendenti a tempo indeterminato della società Buonitalia, sulla base di una valutazione selettiva per titoli;
   6. all'articolo 41, si manifesta apprezzamento per l'inserimento dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nella composizione della cabina di regia, cui è demandata la definizione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese. Si segnala tuttavia che la necessità che a tale organo, nel quale sono presenti le organizzazioni di rappresentanza di tutti i settori economici, tranne quelle dell'agricoltura, partecipi anche almeno un rappresentante delle organizzazioni Pag. 210agricole maggiormente rappresentative, individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   7. con riferimento all'articolo 43, relativo all'apparato sanzionatorio in materia di «made in Italy», si ritiene necessario precisare la definizione della effettiva origine dei prodotti alimentari, ai fini di un più efficace contrasto alle frodi sostanziali, che si concretizzano spesso nella realizzazione in Italia solo di un'ultima fase marginale del processo produttivo, che tuttavia, grazie alla attuale formulazione del codice doganale europeo, consente di presentare il prodotto come «prodotto italiano». Si chiede pertanto di disporre che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti;
   8. all'articolo 52, sulla tracciabilità dei rifiuti, è necessario equiparare i consorzi agrari alle cooperative agricole, ai fini della disciplina del deposito temporaneo e del trasporto di rifiuti, modificando a tal fine l'articolo 183, comma 1, lettera bb), e l'articolo 193, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   9. all'articolo 59, comma 1, si ritiene opportuno rendere più adeguate le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in caso di non assolvimento degli obblighi pecuniari nei confronti dei consorzi di tutela relativi a prodotti vitivinicoli con denominazione di origine o indicazione geografica protetta. In particolare, fermo restando l'inasprimento delle sanzioni previsto per le violazioni più gravi, relative allo svolgimento dell'attività di controllo, si chiede di prevedere una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo accertato (anziché al triplo) per il caso in cui l'inadempimento riguardi solo il mancato pagamento di contributi associativi (articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 61 del 2010);
   10. all'articolo 59, comma 2, ferma restando la previsione della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta per i casi in cui il soggetto non consenta l'effettuazione dell'attività di controllo o addirittura la intralci, si chiede di non prevedere tale sospensione per i casi di inadempienza ai soli obblighi di pagamento dei contributi dovuti ai consorzi di tutela del settore vitivinicolo;
   11. all'articolo 59, comma 3, si preveda che una quota delle risorse ivi indicate, e destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato, sia riservata ad interventi di sostegno in favore delle imprese casearie danneggiate dal recente terremoto;
   12. si ritiene necessario integrare le disposizioni sul sistema volontario di informazione al consumatore sull'origine dei prodotti della pesca, contenute nell'articolo 59, commi da 14 a 19, con una normativa sulla vendita diretta al consumatore finale, da parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori, dei prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici;
   13. si ritiene necessario disporre che alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possano aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, tenuto conto che tali organismi sono diretti a concentrare la produzione agricola in funzione del miglioramento dell'accesso al mercato e del riequilibrio del relativo potere contrattuale. Risulterebbe pertanto in contraddizione con tali obiettivi la partecipazione anche di soggetti non produttori agricoli, attualmente consentita dalle disposizioni nazionali di attuazione della normativa europea;
   14. si chiede di prevedere che le imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di una registrazione o di comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio delle attività agricole non siano tenute agli ulteriori adempimenti relativi Pag. 211alla registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari, conformemente all'accordo del 29 aprile 2010, definito in sede di Conferenza Stato-regioni e relativo alle linee guida per l'applicazione del citato regolamento;
   15. si chiede di prevedere che, nel termine di tre mesi, le regioni e le province autonome, in conformità all'accordo concernente l'applicazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedano all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo accordo, prevedendo altresì un potere sostitutivo del Governo ove le regioni e le province autonome non vi abbiano provveduto. Al contempo, considerata l'attuale situazione di crisi delle imprese agricole di allevamento, nelle more della attuazione del piano strategico nazionale nitrati, tenuto conto della relazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatta ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE, nonché a seguito dei monitoraggi e delle analisi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, si chiede di prevedere che nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano, per un periodo di dodici mesi, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili;
   16. si segnala altresì la necessità di introdurre una disciplina del digestato ottenuto dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria;
   17. si segnala l'esigenza di colmare la lacuna legislativa venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, commi 2 e 3, del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), relativamente al calcolo del corrispettivo dovuto ai proprietari di aree non edificabili che concordino con gli enti esproprianti la cessione volontaria dei terreni. Si propone in particolare di modificare l'articolo 45 del predetto testo unico, mediante l'espresso richiamo delle disposizioni relative al valore agricolo medio non interessate dalla citata pronuncia costituzionale.

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ALLEGATO 3

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta (Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

  All'articolo 2, sostituire le parole: non conforme alle disposizioni con le seguenti: in violazione delle disposizioni.
2. 1. Il relatore.
(Approvato)

  All'articolo 7, sostituire le parole: Il 50 per cento degli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni conseguente all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti: Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 8 della presente legge sono versati all'entrata del bilancio dello Stato».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.
7. 1. Il relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 4

Risoluzioni n. 7-00860 Delfino, 7-00912 Zucchi, 7-00920 Beccalossi e 7-00934 Biava: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    a seguito della «Relazione di approfondimento» redatta dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari nell'aprile 2010, su incarico del Ministro pro tempore Luca Zaia, nonché delle successive indagini svolte dallo stesso comando su incarico di alcune procure, sono stati diffusi dubbi sull'effettiva produzione di latte vaccino in Italia;
    in esito a tali indagini la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento;
    il 16 aprile 2012, l'AGEA ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma, che ha avviato un'indagine sulle quote latte, una relazione sulla questione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario e degli accertamenti successivi venutasi a determinare a seguito dello svolgimento delle attività di ispezione effettuate da parte del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari e della polizia giudiziaria;
    all'interno della medesima relazione, sono riportate le diverse pronunce giurisdizionali in materia, da parte della Corte dei conti, dei tribunali penali e amministrativi regionali e della corte d'appello, con particolare riferimento al contenuto dell'informativa datata 4 novembre 2010 redatta dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari;
    una specifica relazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, del mese di febbraio 2012, che ha considerato gli apporti conoscitivi e documentali provenienti dall'AGEA sui principali temi oggetto dell'istruttoria, ha rilevato che le problematiche del prelievo supplementare per il mercato lattiero-caseario italiano non si sono completamente risolte né tantomeno il nostro Paese può sottovalutare le persistenti criticità del settore lattiero-caseario nell'ambito della politica agricola comune;
    la relazione speciale della magistratura contabile ha inoltre indicato «la necessità di tendere al superamento di ogni eventuale, anche pretestuoso, dubbio circa l'affidabilità dei dati quantitativi forniti da produttori e primi acquirenti, alla base del sistema dell'organizzazione del mercato lattiero-caseario, essendo lecito esigere al riguardo una condivisa certezza»;
    il medesimo documento della Corte dei conti, inoltre, evidenzia un ulteriore aspetto inconfutabile ed essenziale, secondo cui – come anche hanno sottolineato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dall'AGEA nelle rispettive note datate 13 gennaio 2012 acquisite in sede di contraddittorio – non sussistono al momento dubbi e incertezze sui dati in base ai quali sono stati quantificati gli esuberi e i conseguenti prelievi supplementari addebitati, sicché non ha alcun fondamento l'eventuale ricerca di Pag. 214pretesti da parte di coloro che persistono nel volersi sottrarre al pagamento di quanto viene loro addebitato a tale titolo;
    come giustamente denunciato dalla Corte dei conti, «è del tutto insostenibile, sia per i principi comunitari ostativi agli aiuti di Stato, sia per le considerazioni di politica economica interna generali e relative alla congiuntura attuale, mantenere a carico dello Stato, e quindi della collettività, gli oneri derivanti dal comportamento contra legem di alcuni ben individuati operatori del settore lattiero-caseario»;
    il Parlamento ha appena approvato nel decreto-legge n. 16 del 2012 una nuova opportunità di rateizzazione dei debiti verso la pubblica amministrazione applicabile anche al prelievo latte; è dunque necessario che parallelamente venga assicurata l'effettiva riscossione delle somme dovute a chi non vi aderisce,
    l'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, aveva previsto che, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fossero stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia Spa nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Si disponeva inoltre che, con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potevano essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; strumento certamente di minore efficacia del ruolo; peraltro, l'AGEA non risulta dotata delle necessarie strutture per la riscossione;
    ad oggi non è stata data attuazione all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 98 del 2011, che doveva dettare le disposizioni attuative in materia di riscossioni,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni opportuna iniziativa nei confronti dei produttori che non rispettano le condizioni previste relative al versamento del prelievo dovuto, anche mediante l'adesione ad una delle rateizzazioni indicate dalla legge, procedendo alla revoca delle quote aggiuntive assegnate ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2009;
   a riscuotere le somme ancora dovute con la massima efficacia mediante Equitalia spa, in qualità di incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi e contributi.
(8-00194) «Delfino, Zucchi, Beccalossi, Biava, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Libè, Marrocu, Naro, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio».