CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 luglio 2012
684.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 49

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.
Atto n. 491.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Francesco BOSI (UdCpTP), relatore, rileva, innanzitutto, che lo schema di decreto legislativo sul quale la Commissione Difesa ha chiesto di esprimere rilievi alla Commissione competente in via principale, concernente la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa è stato adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010, il cui termine di esercizio è stato differito dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012.
  Tuttavia, il predetto termine è venuto a scadenza il 30 giugno scorso e non è chiaro se possa considerarsi prorogato. Infatti, la legge delega prevede un meccanismo di «scorrimento» di due mesi del termine che, però, si applicherebbe nella sola ipotesi in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare (40 giorni dall'assegnazione) scada nei trenta giorni precedenti il termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi (che invece è fissato al 30 giugno). Allo schema in esame è stata allegata una nota del DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e legali della Presidenza del Consiglio dei ministri), secondo cui il termine risulterebbe invece rispettato alla luce di recenti interpretazioni fornite dal Consiglio di Stato in taluni pareri resi su analoghe questioni.
  In merito a tale problematica, gli Uffici di presidenza delle Commissioni Affari Pag. 50sociali della Camera e del Senato, riunitisi congiuntamente, hanno ritenuto opportuno iniziare l'esame dell'atto e, contestualmente, investire della questione le Presidenze di Camera e Senato, la Commissione Affari costituzionali e il Comitato per la legislazione. L'orientamento è dunque quello di attendere il suddetto pronunciamento per decidere se concludere o meno l'esame del provvedimento.
  Pertanto, ritiene che – analogamente alle Commissioni di merito – anche in questa sede dovrà attendersi l'esito di tali approfondimenti. Peraltro, è un dato di fatto che avendo il Governo ritardato la presentazione del provvedimento, risultano estremamente compressi i tempi di discussione parlamentare e di interlocuzione con i soggetti destinatari dell'atto. È noto che sia i lavoratori che le loro rappresentanze sindacali non hanno certamente accolto favorevolmente il provvedimento in esame.
  Passando a illustrarne i contenuti, evidenzia che lo schema di decreto legislativo interviene incisivamente sulla struttura della Croce rossa italiana. Attualmente, tale ente ha una natura giuridica «ibrida». La Croce Rossa è infatti un ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale, che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale. È dunque qualificabile come ente pubblico funzionale, ma anche come associazione di volontariato e come organizzazione umanitaria di diritto internazionale. Al riguardo, rammenta che i soci attivi hanno oramai superato il numero di 150.000. L'Associazione è organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica che comprende il Corpo militare e il Corpo delle infermiere volontarie.
  La Croce rossa italiana – per la quale dal 2008 è stato disposto il commissariamento – si articola su quattro livelli organizzativi: comitato centrale (assemblea nazionale; consiglio direttivo; presidente nazionale e collegio unico dei revisori dei conti); comitati regionali, comitati provinciali e comitati locali.
  Con il previsto riordino, la natura giuridica e l'organizzazione della CRI sono destinate a subire profondi mutamenti in tre distinte fasi temporali. La prima fase prevede che entro il 31 dicembre 2013 si dovrà perfezionare l'elezione degli organi che predispongono lo statuto provvisorio dell'Associazione e dell'Ente, ponendo così termine al commissariamento (articolo 3). A partire dal 1o gennaio 2014, con la seconda fase, la CRI viene separata in due tronconi. Da un lato si costituisce l'Associazione della Croce Rossa Italiana, configurata come associazione privata di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato, chiamata a svolgere le proprie funzioni sulla base di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale e con la Pubblica Amministrazione; dall'altro lato, la CRI si trasforma in Ente Croce Rossa, denominato «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», quale ente pubblico non economico, con limitate funzioni di supporto tecnico-logistico e/o formativo per la nuova Associazione (articoli 1 e 2). Sia l'Associazione che l'Ente sono soggetti alla vigilanza dei ministri della Salute e della Difesa (articolo 7). Infine, a partire dal 1o gennaio 2016, l'Ente Croce Rossa è soppresso e tutti i rapporti e le funzioni sono trasferite all'Associazione (articolo 8).
  Quanto al personale, è previsto che, entro il mese di marzo 2014, l'Ente e l'Associazione determinino il loro fabbisogno relativo al personale civile a tempo indeterminato, che potrà scegliere fino al 31 dicembre 2015 di essere assunto con contratto privato presso l'Associazione ovvero rimanere presso l'Ente, fino al suo scioglimento (1o gennaio 2016). Per il personale in esubero sono previsti contratti di solidarietà, mobilità, assunzioni presso altre amministrazioni pubbliche e, infine, il collocamento in disponibilità (articoli 6 e 8). I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, che riguardano circa 1500 unità, permangono fino al 31 dicembre 2013 (articolo 6).
  Quanto ai beni strumentali, dal 1o gennaio 2014 l'Associazione acquisisce i beni mobili e le risorse strumentali necessarie, salvo quelli acquistati con i contributi del Pag. 51Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, per i quali il trasferimento avverrà successivamente e con specifiche modalità.
  Dopo aver esposto in termini generali il contenuto di un provvedimento di cui è evidente la complessità e la delicatezza, si sofferma sulle parti di diretto interesse della Commissione Difesa.
  In particolare, l'articolo 5 interviene sulla materia relativa al Corpo militare della Croce Rossa italiana che, assieme al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, costituiscono un Corpo ausiliario delle Forze armate che esplica le proprie attività istituzionali sia in tempo di guerra che in tempo di pace (anche in occasione di calamità naturali) ed è chiamato all'assolvimento di compiti umanitari stabiliti dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali.
  Si tratta di istituzioni la cui esistenza nel panorama militare italiano si basa su profonde radici storiche tra loro strettamente legate, per cui inevitabilmente la riforma dell'una si ripercuoterebbe sull'altro corpo ausiliario delle Forze armate – quello delle crocerossine. Il Corpo delle infermiere volontarie non è tuttavia trattato dall'articolo in esame, che si limita a ribadire l'applicazione della disciplina vigente (comma 2), nonché a precisare la gratuità del servizio prestato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1758 del Codice dell'ordinamento militare, sui casi di fruizione di rimborsi e di spese di vitto e alloggio (comma 4).
  La disposizione in esame, inoltre, modifica la denominazione del Corpo militare della Croce Rossa che così assumerà la denominazione di Corpo militare volontario, attribuendo agli appartenenti la qualifica di «soci». Le novità principali riguardano la riconfigurazione organizzativa e il nuovo status giuridico del personale.
  Nello specifico, il Corpo militare volontario sarà composto esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari, dei farmacisti, nonché delle categorie del personale di assistenza.
  Gli appartenenti al Corpo renderanno il servizio a titolo gratuito, ad eccezione di quanto previsto dal citato articolo 1758 del Codice dell'ordinamento militare.
  Agli appartenenti al Corpo si applicheranno le disposizioni riguardanti il personale in congedo del Corpo militare della Croce Rossa recate dal codice dell'ordinamento militare e dal testo unico, mentre non troveranno applicazione nei loro confronti le disposizioni del codice penale militare e quelle in materia di disciplina militare.
  Sottolinea, quindi, che al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio lo status giuridico del personale appartenente al Corpo militare della CRI nell'esercizio delle loro funzioni e ciò in quanto se da una lato, l'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni penali e disciplinari militari porta a qualificarli come «civili», dall'altro lato, il richiamo all'applicabilità nei loro confronti di alcune norme del codice dell'ordinamento militare sembra presupporre lo status di militare del richiamato personale.
  Al riguardo, osserva che, attualmente, in base all'articolo 1653 del codice dell'ordinamento militare, nell'esercizio delle loro funzioni, gli iscritti nei vari ruoli del personale militare della Croce Rossa, escluso il personale per l'assistenza spirituale, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari.
  La descritta riorganizzazione del Corpo militare prenderà le mosse da un decreto del Presidente del Consiglio che definirà i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale civile della CRI e quello militare, per la cui emanazione non è stabilito esplicitamente un termine (articolo 6, comma 1).
  A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto troverà quindi applicazione una disciplina transitoria che Pag. 52riguarda il personale attualmente in servizio a tempo indeterminato nel Corpo militare della CRI.
  In sintesi, nella fase transitoria, il citato personale sarà posto in congedo e transiterà in un ruolo unico ad esaurimento istituito nell'ambito del personale civile della CRI (e successivamente dell'Ente, che prenderà il posto della CRI); verrà iscritto a domanda, nel ruolo unico del Corpo militare volontario (articolo 5, comma 3) e manterrà – fino alla data di determinazione del fabbisogno di personale dell'Associazione (marzo 2014) – il trattamento economico in godimento, con assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi, fermo restando l'applicazione del cosiddetto «blocco della progressione economica» disposto dai commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Infine, quota parte del personale potrà transitare in un Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima è fissata in duecento unità (articolo 5, comma 6). Viene altresì preventivamente specificato che: i criteri di costituzione del suddetto Corpo saranno definiti da un decreto del Ministro della difesa adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame che, comunque prevede direttamente alcuni requisiti di ingresso e definisce la composizione della Commissione che dovrà effettuare la selezione. Il suddetto contingente sarà in futuro alimentabile, sempre nei limiti delle duecento unità, unicamente con personale civile avente la qualifica di militare in congedo e alla data determinata nel richiamato decreto del Ministero della difesa e comunque non oltre il 1o gennaio 2016, gli appartenenti al Corpo militare in servizio attivo transiteranno nel ruolo civile. Viene specificato, infine che il Corpo militare potrà concorrere agli impieghi di protezione civile.
  Per i militari che transitano nei ruoli civili, i procedimenti disciplinari avviati nei loro confronti saranno riassunti in sede civile. I termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento sono pertanto interrotti dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e riprenderanno a decorrere dal transito nel ruolo a esaurimento dell'interessato (articolo 5, comma 3).
  Anche su tale punto, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire in maniera esplicita le disposizioni che si applicheranno ai giudizi riassunti in sede civile e, in particolare, se si tratterà di quelle vigenti al momento dell'avvio del procedimento, previste dal codice dell'ordinamento militare, ovvero di quelle che regolano i giudizi civili degli appartenenti al Corpo della CRI.
  Riassume, quindi, brevemente i dati relativi all'attuale composizione del Corpo militare della Croce Rossa e ricorda che già nel mese di novembre 2011 il Governo attualmente in carica aveva presentato uno schema di decreto legislativo di riordino della CRI e, quindi del Corpo militare. Su di esso le Commissioni competenti – ed anche la Commissione Difesa – avevano espresso forti perplessità, al punto che l'Esecutivo aveva ritenuto di soprassedere dalla sua emanazione. In particolare, il precedente schema di decreto legislativo prevedeva l'istituzione di un apposito contingente ad esaurimento con un numero massimo di 848 unità, compreso l'ispettore nazionale, nel quale far confluire il personale attualmente appartenente al richiamato Corpo militare ed assunto a tempo indeterminato in virtù di precedenti provvedimenti di reclutamento.
  In conclusione, rileva che su tale provvedimento vi sono molteplici aspetti che destano perplessità.
  In primo luogo, la riforma del Corpo militare della CRI viene disposta con un provvedimento che è stato presentato tardivamente alle Camere e ciò – al di la dei problemi di legittimità nell'esercizio della delega – non consente di avere tempi congrui di riflessione e confronto.
  In secondo luogo, lo schema di decreto non sembra tenere in conto che, al Senato, è in fase di avanzato esame il disegno di legge di revisione dello strumento militare che è diretto ad una progressiva riduzione del personale. Al riguardo, ritiene che Pag. 53sarebbe stato più opportuno affrontare contestualmente le questioni concernenti gli appartenenti al Corpo militare della CRI, trattandosi evidentemente di personale che, in un futuro più o meno prossimo, transiterà nei ruoli civili. Inoltre, il citato disegno di legge di delega prefigura anche interventi di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura del Servizio sanitario militare (Atto Senato 3271, articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5).
  Infine, l'esame di un processo di riforma del Corpo militare della Croce rossa non dovrebbe prescindere da una valutazione complessiva del quadro di riferimento che è in rapida evoluzione. Si pensi in particolare agli interventi legati alla cosiddetta «spending review», che stanno incidendo profondamente sugli assetti delle strutture amministrative dell'intero apparato pubblico, ivi comprese le Forze armate.
  Per tali ragioni, invita la Commissione ed il Governo a prestare particolare attenzione all'esigenza di non agire in modo frettoloso, ma di assumere le iniziative necessarie – quali ad esempio una proroga dei termini di esercizio della delega – per affrontare la materia in modo organico ed approfondito.

  Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) condividendo la premessa del relatore circa l'opportunità di attendere la soluzione della questione legata al legittimo esercizio della delega, ritiene opportuno svolgere comunque alcune preliminari considerazioni sul merito del provvedimento.
  Ricorda che, in occasione dell'esame del precedente schema di decreto – per il quale aveva svolto le funzioni di relatore – erano state poste in evidenza numerose criticità che, in prima approssimazione, sembrano essere state superate nell'odierna versione del testo.
  Come opportunamente segnalato dal relatore, va però evidenziato che il quadro di riferimento appare in rapida evoluzione e occorre quindi tenere in considerazione le misure prospettate dal disegno di legge delega per la revisione dello strumento militare nonché dal decreto-legge n. 95 del 2012 sulla revisione della spesa pubblica, entrambi attualmente all'esame del Senato.
  Lo schema di decreto in esame consente, fino al 2016, la permanenza dello status di militare, con il relativo trattamento economico e giuridico, per un contingente di 200 unità che, presumibilmente, sarà composto da coloro che nel Corpo militare della Croce Rossa rivestono i gradi più elevati.
  Si domanda, al riguardo, se tale disposizione risulti effettivamente coerente con le misure contenute nei citati provvedimenti che, come noto, prefigurano invece una riduzione del personale militare nonché una diminuzione del 20 per cento delle posizioni dirigenziali o se, invece, sarebbe più coerente con tale impostazione prevedere un immediato transito di tutto il personale militare del Corpo della Croce Rossa nel nuovo Ente, salva la facoltà di mantenere a domanda lo status di militare, avendone i requisiti soggettivi. Al riguardo, ove si imboccasse un percorso di questo tipo, dovrebbe comunque assicurarsi al personale interessato, e che ne abbia titolo, di avvalersi dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri.

  Giorgio HOLZMANN (PdL) invita i colleghi a prestare grande attenzione ad una struttura che, oltre al prestigioso passato, vanta una invidiabile funzionalità garantita da mezzi e strumentazioni di prim'ordine e da un personale – di circa 1.100 effettivi e 12.000 volontari – altamente qualificato e preparato ad intervenire in tempi rapidi ed in condizioni difficili in ogni contesto, peraltro con costi assolutamente modesti. Non sarebbe certamente possibile assicurare un servizio di tale livello, che in alcuni casi si è svolto anche nei teatri operativi all'estero, senza un contingente in grado di dispiegare in modo efficace uomini e mezzi.Pag. 54
  In questo senso, appare insopprimibile l'esigenza di conservare, anche oltre il 2016, un contingente in servizio attivo, sia pure in dimensioni ridotte a 200 unità come prefigurato dal testo in esame.

  Francesco BOSI (UdCpTP), relatore, preso atto delle valutazioni espresse dai colleghi, preannuncia che, una volta sciolta la riserva sul rispetto dei tempi di esercizio della delega, integrerà la sua relazione con ulteriori valutazioni sul merito del provvedimento.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

  La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per la riforma del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abbinate.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco Saverio GAROFANI (PD), in sostituzione del relatore, onorevole Paglia, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge C. 4662 ed abbinate – su cui la Commissione Difesa è chiamata a rendere il parere alla IX Commissione – reca una delega al Governo per la riforma del codice della strada che, come noto, è stato riformato più volte e, da ultimo, nel 2010 sono state introdotte importanti modifiche finalizzate a innalzare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale.
  L'ulteriore iniziativa legislativa in esame si muove anch'essa nel senso di elevare ulteriormente le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, prevedendo una delega di ampio respiro – della durata di due anni – per una revisione generale del codice della strada con i seguenti obiettivi.
  In primo luogo, pervenire ad una più chiara e coerente disciplina della circolazione stradale, nonché delle competenze delle regioni e degli enti locali, e dei poteri dello Stato rispetto agli enti proprietari e gestori delle strade.
  In secondo luogo, procedere alla revisione delle norme di comportamento e del sistema sanzionatorio che ne rafforzi l'effettività. In particolare, quanto al regime sanzionatorio, sono previsti principi e criteri direttivi finalizzati ad assicurare la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, il loro inasprimento per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza, in particolar modo dei bambini e degli «utenti deboli» (quali, ad esempio, i ciclisti), nonché la revisione e semplificazione delle modalità di accertamento degli illeciti amministrativi e dei relativi ricorsi.
  Infine, la delega prevede un'ampia delegificazione delle disposizioni del codice della strada che, in quanto suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche ovvero a disposizioni dell'Unione europea, richiedono uno strumento di produzione normativa che consenta tempi rapidi e procedure snelle rispetto a quelle proprie delle norme di rango primario.
  Venendo alle disposizione che involgono, sia pure in via indiretta, le competenze della Commissione, segnala che sul piano della prevenzione e dei controlli, il comma 2 dell'articolo 2, alla lettera g) prevede il «riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni, e potenziamento Pag. 55del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale». Al riguardo, ricorda che l'attuale codice della strada, all'articolo 12, affida l'espletamento dei servizi di polizia stradale anche all'Arma dei carabinieri e prevede che anche i militari del Corpo delle capitanerie di porto, nelle aree di propria competenza, possano effettuare attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di tutela e controllo sull'uso delle strade, previo superamento di un esame di qualificazione.
  Tra le altre disposizioni recanti principi e criteri direttivi della delega – che sia pure in via indiretta, riguardano il personale militare – richiama infine la prevista attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire uniformità a livello nazionale dell'operato delle commissioni mediche locali (lettera l). In proposito, rammenta che l'articolo 119 del Codice della strada dispone che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida possa essere effettuato anche «da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza».

  Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Filippo ASCIERTO (PdL) prende spunto dalla previsione di un riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni, nonché di un potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale. Nell'esprimere apprezzamento per l'efficacia che le norme recentemente introdotte nel codice della strada hanno dispiegato per incrementare la sicurezza stradale e ridurre il numero di vittime e di incidenti, si chiede se sia opportuno proseguire ulteriormente sulla strada di conferire funzioni di polizia stradale agli operatori che svolgono servizi ausiliari.
  Si tratta infatti di compiti che richiedono specifiche qualifiche professionali e che, dunque dovrebbero essere svolte in modo pressoché esclusivo da strutture appositamente dedicate e che non dovrebbero invece essere affidate a personale privo della necessaria preparazione ovvero – sia pure in casi circoscritti – a soggetti che svolgono funzioni istituzionali di altra tipologia, come ad esempio gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.

  Daniele MOLGORA (LNP) rileva che la norma sul riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale dovrebbe altresì introdurre una specifica previsione che potenzi le funzioni di accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di stipula dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. In particolare, ritiene che vada estesa l'accessibilità alle relative banche dati a tutti i soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), richiamandosi alla disposizione che riguarda l'operato delle commissioni mediche locali, rileva che dovrebbe introdursi anche un criterio di delega che consenta di intervenire sulla loro composizione. In particolare, sembra opportuno disporre che il legislatore delegato modifichi l'attuale articolo 119 del Codice della strada, al fine di prevedere che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici possa essere espletato anche da medici militari, purché in servizio permanente effettivo o in posizione di ausiliaria, con esclusione quindi di quelli in quiescenza.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, alla luce del dibattito svolto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.