CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 giugno 2012
661.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2012. Emendamenti C. 4925 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato l'articolo aggiuntivo in oggetto;
   rilevato che l'articolo aggiuntivo è volto a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
   richiamato l'articolo 14 del disegno di legge n. 4434-A, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», diretto a modificare l'articolo 2635 del codice civile, al fine di introdurre nell'ordinamento italiano il reato di corruzione tra privati;
  ritenuto che:
   appare più opportuno che il Parlamento formuli direttamente la fattispecie penale in esame, anziché limitarsi ad enucleare principi e criteri direttivi che dovranno poi essere attuati dal Governo;
   la scelta di inserire la nuova normativa in materia di corruzione tra privati in una legge volta a introdurre una serie di disposizioni dirette alla lotta alla corruzione risponde anche ad esigenze di natura sistematica,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 44

ALLEGATO 2

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1 dopo la parola: comunitaria aggiungere le seguenti: e dei trattati internazionali.
1. 1. Beltrandi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro un anno dalla data della sua entrata in vigore con le parole: entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.
1. 4. Beltrandi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.
1. 252. Cavallaro.

  Al comma 5 sopprimere le parole: Entro due anni e sostituirle con le seguenti: Entro quattro anni.
1. 12. Beltrandi.

ART. 2.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.
2. 3. Beltrandi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
2. 16. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: di prestare la difesa d'ufficio inserire le seguenti: , in quanto iscritto all'apposito elenco,.
3. 1. Beltrandi.

ART. 4.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   
a) al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: o società; al terzo Pag. 45periodo, sopprimere le parole: o ad una società;
   b) sopprimere il comma 2;
   c) al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole:
o alle società e, al secondo periodo, sopprimere le parole: o società.
   d) al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole: o società; al secondo periodo sopprimere le parole: e le società; al terzo periodo sopprimere le parole: o della società; al quarto periodo sopprimere le parole: e i soci; all'ultimo periodo sopprimere le parole: o dai soci;
   e) al comma 5, sopprimere le parole: o società;
   f) al comma 6, sopprimere le parole: o le società e o i soci;
   g) sopprimere il comma 7;
   h) al comma 9 sopprimere le parole: e delle società;
   i) al comma 10 sostituire le parole: , le associazioni e le società con le seguenti: e le associazioni;
   l) al comma 11 sopprimere le parole: o l'associato;
   m) al comma 12 sopprimere le parole: e le società.
4. 100. (Nuova formulazione) Vitali.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega legislativa per l'esercizio informa societaria della professione forense).

  1. Al fine di consentire l'esercizio della professione forense in forma societaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni in tema di società tra professionisti tenendo conto del rilievo costituzionale del diritto di difesa, il governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati in considerazione della specificità della professione forense.
  2. L'esercizio della delega dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dell'avvocato, l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito solo a società costituite da soci avvocati;
   b) l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale;
   c) l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati è consentito soltanto alle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo;
   d) l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale;
   e) l'incarico professionale deve essere conferito nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale;
   f) l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   g) l'esclusione del socio sospeso dall'esercizio dell'attività professionale ovvero cancellato o radiato dall'albo;
   h) la società tra avvocati è iscritta in apposita sezione speciale dell'albo dell'ordine territoriale nel quale è posta la sede sociale;
   i) i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;Pag. 46
   j) la società tra avvocati è tenuta al rispetto della codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso;
   k) è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
   l) alla società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
   m) è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;
   n) la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali;
   o) la società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge.

  3. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dei commi precedenti è sottoposto al parere delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
  4.Il decreto legislativo di cui al presente articolo è emanato sentito il Consiglio Nazionale Forense.
4. 0100. Vitali.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: L'avvocato è tenuto aggiungere le parole: verso i terzi,.
5. 2. Beltrandi.

  Al comma 1, dopo le parole: del segreto professionale aggiungere le seguenti: e del massimo riserbo.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
5. 3. Beltrandi.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine aggiungere le seguenti: che ne rilascia apposita attestazione.
6. 1. (Nuova formulazione) Beltrandi.

ART. 7.

  Sopprimere la parola: solennemente.
7. 3. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Specializzazioni).

  1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:
   a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali e delle specificità formative Pag. 47imposte dall'autonomia, anche interdisciplinare, di singole materie del diritto, da aggiornare almeno ogni tre anni;
   b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;
   c) in alternativa alla frequenza dei percorsi di cui alla lettera b) i requisiti necessari per accertare l'esperienza effettivamente maturata, come pure le conoscenze acquisite nelle materie di specializzazione riconosciute, sempreché sia stata maturata una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni;
   d) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
   e) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;
   f) i requisiti richiesti ai fini del mantenimento del titolo del titolo di specialista.

  3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri o da avvocati indicati dallo stesso CNF, da docenti universitari, da magistrati a riposo. Il CNF non può organizzare corsi ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo.
  4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5.
  5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento, le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i corsi annuali per il cui conseguimento devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.
  6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.
  7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
  9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
   a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;
   b) lo statuto dell'associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;Pag. 48
   c) lo statuto esclude include espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;
   d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;
   e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
   f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

  10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera d).
  11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni, sulla base dell'esperienza effettivamente maturata, come pure delle conoscenze acquisite possono conseguire il titolo di specialista; con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo si determinano i requisiti ed i titoli di merito e curriculari richiesti ai fini del conferimento da parte del CNF del titolo di specialista, sentito il consiglio dell'ordine dell'iscritto.
8. 150. Contento.

ART. 12.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, nullità dell'accordo o liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF;
   b) al comma 3, dopo le parole la complessità dell'incarico, inserire le seguenti: e a fornire, se richiesto, un preventivo di massima;
   c) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
   d) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. I parametri di cui al comma 1, stabiliti con decreto ministeriale, comprendono anche i compensi per l'attività di assistenza e consulenza, e devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze deve attenersi ai parametri stabiliti con decreto ministeriale di cui al comma 1;
   e) sopprimere il comma 6;
   f) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore, rispetto a quello determinato per lo svolgimento dell'incarico professionale, per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi, quantunque redatti per iscritto, che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia;
   g) al comma 9, sostituire le parole: secondo le voci ed i criteri della tariffa con le seguenti: secondo i parametri ministeriali di cui al comma 1;
   h) al comma 10 sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 7 con le seguenti: degli accordi relativi alla determinazione del compenso;Pag. 49
   i) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al primo comma dell'articolo 2233 del codice civile la parola «tariffe» è sostituita dalla seguente: «parametri».
12. 100. (Nuova formulazione) Vitali.

ART. 13.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.
13. 5. Beltrandi.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;.
14. 2. Rao, Ria, Mantini.

ART. 16.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis c.p.p.
16. 5. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con un mese.
16. 7. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Al comma 15, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.
16. 16. Beltrandi.

ART. 18.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate con le seguenti: nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
18. 2. Rao, Ria, Mantini.

ART. 21.

  Al comma 2, sopprimere le parole: , con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.
21. 6. Beltrandi.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Sportello per il cittadino).

  1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, (in seguito chiamato sportello) volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
  2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.
  3. Il Consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.
28. 01. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

Pag. 50

ART. 39.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali.
39. 18. Mantini, Rao, Ria.

ART. 45.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 41, l'esame si articola nella prova scritta di cui al successivo comma 2, lettera c) e nella prova orale.

  Conseguentemente, al comma 10 sostituire la parola: istruttore con la seguente: territoriale.
45. 100. (Nuova formulazione) Vitali.

  Sopprimere il comma 13.
*45. 9. Beltrandi.

  Sopprimere il comma 13.
*45. 10. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

ART. 47.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è condizionato fino a: 41 con le seguenti: resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.
47. 100. (Nuova formulazione) Vitali.

ART. 49.

  Sostituire gli articoli da 49 a 61 con i seguenti:

TITOLO V
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 49.
(Consigli distrettuali di disciplina).

  1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
  2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.
  3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
  4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve dame notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale Pag. 51di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
  5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

Art. 50.
(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

  1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.
  2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.
  3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto;
   a) è esercitata l'azione penale;
   b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
   c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
   d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

Art. 51.
(Contenuto della decisione).

  1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
   a) il proscioglimento, con la formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare;
   b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
   c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

Art. 52.
(Sanzioni).

  1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
  2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.
  3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
  4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

Art. 53.
(Rapporto con il processo penale).

  1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni Pag. 52autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
  2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.
  3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.
  4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 54.
(Riapertura del procedimento).

  1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
   a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
   b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

  2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
  3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

Art. 55.
(Prescrizione dell'azione disciplinare).

  1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
  2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
  3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Art. 56.
(Divieto di cancellazione).

  1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

Pag. 53

Art. 57.
(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

  1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.
  2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.
  3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.
  4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

Capo II
PROCEDIMENTO

Art. 58.
(Procedimento disciplinare).

  1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:
   a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
   b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene: 1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
  1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
  1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
  1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;
   2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;
   c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato; Pag. 54
   d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:
    1) le generalità dell'incolpato;
    2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;
    3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
    4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
    5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
    6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
   e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
   f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;
   g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;
   h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
   i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo,
   l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;
   m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito Pag. 55della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;
   n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Art. 59.
(Sospensione cautelare).

  1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
  2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.
  3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.
  4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
  5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
  6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
  7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

Art. 60.
(Impugnazioni).

  1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso entro trenta giorni dal deposito della sentenza avanti il CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della Corte di Appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
  2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
  3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 61.
(Esecuzione).

  1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
  2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi Pag. 56dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
  3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.
  4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.
  5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.
  6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.
  7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
  8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.
  9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.
  10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.
*49. 1. (Nuova formulazione) Capano.

  Sostituire gli articoli da 49 a 61 con i seguenti:

TITOLO V
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 49.
(Consigli distrettuali di disciplina).

  1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
  2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.
  3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
  4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve dame notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale Pag. 57di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
  5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

Art. 50.
(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

  1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.
  2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.
  3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto;
   a) è esercitata l'azione penale;
   b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
   c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
   d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

Art. 51.
(Contenuto della decisione).

  1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
   a) il proscioglimento, con la formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare;
   b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
   c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

Art. 52.
(Sanzioni).

  1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
  2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.
  3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
  4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

Art. 53.
(Rapporto con il processo penale).

  1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni Pag. 58autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
  2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.
  3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.
  4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 54.
(Riapertura del procedimento).

  1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
   a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
   b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

  2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
  3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

Art. 55.
(Prescrizione dell'azione disciplinare).

  1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
  2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
  3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Art. 56.
(Divieto di cancellazione).

  1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

Pag. 59

Art. 57.
(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

  1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.
  2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.
  3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.
  4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

Capo II
PROCEDIMENTO

Art. 58.
(Procedimento disciplinare).

  1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:
   a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
   b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:
    1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
     1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
     1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
     1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;
    2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;
   c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato; Pag. 60
   d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:
    1) le generalità dell'incolpato;
    2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;
    3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
    4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
    5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
    6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
   e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
   f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;
   g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;
   h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
   i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo,
   l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;
   m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito Pag. 61della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;
   n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Art. 59.
(Sospensione cautelare).

  1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
  2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.
  3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.
  4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
  5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
  6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
  7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

Art. 60.
(Impugnazioni).

  1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso entro trenta giorni dal deposito della sentenza avanti il CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della Corte di Appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
  2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
  3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 61.
(Esecuzione).

  1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
  2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi Pag. 62dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
  3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.
  4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.
  5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.
  6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.
  7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
  8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.
  9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.
  10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.
*49. 155. Contento.

ART. 64.

  Al comma 2, sostituire le parole: del secondo anno con le parole: dell'anno.
64. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Sopprimere il comma 3.
*64. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sopprimere il comma 3.
*64. 5. Beltrandi.