CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 maggio 2012
651.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: sessanta mesi.
1. 1. Marchignoli.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 2.
(Modifica alla legittimazione soggettiva all'emissione di cambiali finanziarie).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
  “2-bis. Le cambiali finanziarie, incluse quelle emesse in forma dematerializzata disciplinate al successivo articolo 3, possono essere emesse dagli stessi soggetti e con gli stessi limiti, modalità e procedure previsti per le obbligazioni.
  2-ter. I proventi a qualsiasi titolo derivanti dalle cambiali finanziarie emesse da società con titoli quotati sono assoggettate all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n.239.”».
2. 1. Marchignoli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   al capoverso comma 2-ter, sostituire le parole: o da un'impresa di investimento con le seguenti: , da un'impresa di investimento o da un consorzio di garanzia collettiva fidi;
   al capoverso comma 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: o da un'impresa di investimento con le seguenti: , da un'impresa di investimento o da un consorzio di garanzia collettiva fidi.
2. 2. Ventucci.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   al capoverso comma 2-ter, sostituire le parole da: da garanzie fino alla fine del comma con le seguenti: , in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.;
   al capoverso comma 2-quater, primo periodo, sostituire le parole da: da garanzie fino alla fine del periodo con le seguenti: , in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.
2. 2. (Nuova formulazione). Ventucci.
(Approvato)

Pag. 41

ART. 3.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4.
(Modifica del trattamento fiscale delle cambiali finanziarie).

  1. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunta la seguente lettera:
   “d-bis) cambiali finanziarie, di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43. I proventi sono assoggettati, indipendentemente dal rendimento del titolo, a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, applicata con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
3. 01. Barbato, Messina.