CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 aprile 2012
641.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109-A Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 5, lettera b), capoverso Art. 72-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a duemilacinquecento euro e non superiori a cinquemila euro».
3. 114.Il relatore.

Sopprimere i commi 16-ter, 16-quater e 16-quinquies.
3. 115.Il Relatore.

Al comma 16-novies, sostituire le parole: «oneri aggiuntivi» con le seguenti: «nuovi o maggiori oneri».
3. 116.Il Relatore.

ART. 3-quinquies.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «presente decreto» con le seguenti: «presente articolo».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 - legge 46/1982 - innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme da riassegnare per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodo precedente.»
3-quinquies. 1.Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 5, lettera f), ultimo periodo, sopprimere le parole da: «per tali fattispecie» fino alla fine della lettera.
4. 204.Il Relatore.

Al comma 5, lettera i), capoverso comma 12-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «sulle precedenti rate. Per l'anno 2012» fino a: «rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre» con le seguenti: «sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate, di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.».
4. 205.Il Relatore.

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Sostituire il comma 12-quinquies con il seguente:
«12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.»
4. 206.Il RElatore.

ART. 5.

Al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: «presente articolo» aggiungere le seguenti: «effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea,».
5. 14.Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle ulteriori minori entrate o maggiori spese derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis, dall'articolo 4, comma 5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo, e comma 5-octies, dall'articolo 8, comma 16, lettere e) e f), si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 6, commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies.

Al comma 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: «ad apposito capitolo» aggiungere le seguenti: «dello stato di previsione».
13. 1.Il Relatore.