CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 febbraio 2012
614.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Risoluzioni n. 7-00408 Marco Carra, 7-00539 Delfino, 7-00728 Delfino, 7-00745 Beccalossi: Iniziative per l'applicazione della normativa in materia di quote latte.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
premesso che:
il decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, sulla base di un nuovo accordo intervenuto in sede europea nel 2008, si proponeva di risolvere definitivamente i problemi connessi all'applicazione del sistema delle quote latte in Italia;
in particolare, il citato decreto-legge, da un lato, intendeva porre le premesse per evitare alla radice il fenomeno degli esuberi produttivi ed evitare conseguentemente le trattenute annue dell'Unione europea a carico dell'Italia a titolo di prelievo, trattenute che vanno a svantaggio dell'intera agricoltura italiana; dall'altro, intendeva risolvere il problema dell'accumulo del debito relativo alle multe, concedendo ai cosiddetti splafonatori una nuova possibilità di regolarizzazione e di rientro nella legalità, a determinate condizioni;
al contempo, si riteneva necessario favorire l'accesso al credito dei produttori in regola, prevedendo risorse per 45 milioni di euro da destinare a coloro che avevano acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003;
la Commissione europea ha già espresso, nella relazione di valutazione presentata al Consiglio nel 2010, la propria insoddisfazione per l'estrema lentezza dei progressi compiuti nel recupero dei prelievi dovuti sul latte e ha ribadito anche più recentemente la necessità di migliorare decisamente le modalità di recupero;
nel gennaio 2012, inoltre, la Commissione europea ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento relativo alla verifica della compatibilità con il mercato interno della proroga al 30 giugno 2011 del pagamento della rata di prelievo in scadenza al 31 dicembre 2010 (prevista dall'articolo 1, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011);
appare quindi necessario dare piena applicazione al decreto-legge n. 5 del 2009, al fine di garantire il recupero delle somme dovute a titolo di prelievo ed evitare che l'Italia sia sottoposta ad una procedura di infrazione, nonché per tutelare i produttori che si sono messi in regola,

impegna il Governo:

ad assicurare la piena e corretta applicazione del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
a provvedere con urgenza all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-septies, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2009, al fine di rendere concretamente

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fruibili i 45 milioni di euro previsti a favore dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003;
a porre in essere le necessarie iniziative, anche di tipo normativo, al fine di garantire l'effettiva riscossione degli importi relativi al prelievo supplementare, accertati come dovuti ed iscritti nel Registro nazionale dei debiti e divenuti esigibili a seguito sia della obbligatoria rinuncia al contenzioso in atto che del mancato rispetto degli obblighi previsti dal citato decreto-legge n. 5 del 2009;
a porre in essere le necessarie iniziative al fine di procedere alla revoca delle quote latte assegnate ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2009, in applicazione dell'articolo 8-quinquies, comma 7, del medesimo decreto;
a verificare il rispetto dell'obbligo, per i richiedenti la rateizzazione delle imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale, alla rinuncia a tutte le azioni giudiziarie pendenti aventi per oggetto posizioni debitorie iscritte nel Registro nazionale dei debiti, relative ai mancati pagamenti delle somme imputate a titolo di prelievo;
a formulare precise direttive per armonizzare le procedure applicative e le determinazioni di competenza del Commissario straordinario, al fine di realizzare effetti positivi sulla finanza pubblica in virtù dell'effettivo pagamento anche delle somme dovute dai produttori aderenti alla rateizzazione.
(8-00164)
«Marco Carra, Delfino, Beccalossi, Paolo Russo, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Libè, Marrocu, Mario Pepe (PD), Naro, Sani, Servodio, Trappolino».

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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00783 De Camillis: Iniziative per fronteggiare la grave situazione degli imprenditori agricoli sardi beneficiari di aiuti regionali giudicati illegittimi dall'Unione europea.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
premesso che:
la legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, all'articolo 5, autorizzava l'amministrazione regionale a concedere incentivi alle aziende agricole che avessero subito, a causa di avverse circostanze o eventi, la compromissione dei bilanci economici; con delibera della giunta regionale del 26 giugno 1992 la regione Sardegna dava il via all'erogazione del contributo in favore delle aziende agricole indebitate;
successivamente, il 1o agosto 1994, la Commissione europea comunicava alla regione Sardegna la decisione di avviare la procedura di infrazione prevista dall'allora articolo 93 (oggi articolo 87), paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, in quanto né l'articolo 5 della citata legge n. 44 del 1988, né le delibere attuative erano state mai notificate alla stessa Commissione per l'esame della loro compatibilità alla normativa comunitaria;
ignorando tale comunicazione, l'amministrazione regionale continuava l'erogazione delle provvidenze fino alla data del 2 ottobre 1996, data in cui l'allora assessore regionale dell'agricoltura ha disposto la sospensione del contributo;
con decisione n. 97/612/CE, del 16 aprile 1997, la Commissione europea dichiarava gli aiuti erogati ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, in quanto concessi senza la preventiva notifica. Con la medesima decisione essa disponeva l'obbligo di recuperare, entro sei mesi, gli aiuti già concessi;
i successivi interventi della regione presso le istituzioni comunitarie si sono rivelati infruttuosi, come pure le rassicurazioni da essa offerte agli agricoltori coinvolti nel recupero degli aiuti; negli anni successivi il debito da essi contratto con le banche si è ulteriormente e fortemente aggravato;
occorre tenere ben presente che nessuna colpa può essere attribuita agli agricoltori che hanno usufruito di un diritto disposto dall'amministrazione regionale, in base ad una legge regolarmente approvata e pubblicata e ai conseguenti decreti attuativi regolarmente registrati dalla Corte dei conti;
in soccorso è intervenuta la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 126 (legge finanziaria 2008), con la quale si istituiva una commissione avente lo scopo di presentare al Presidente del Consiglio dei ministri adeguate proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli coinvolti;
la commissione aveva un termine di lavoro al 31 luglio 2008, ulteriormente spostato al 31 luglio 2009 dal decreto-legge n. 207 del 2008, articoli 23-ter e 23-quater («Milleproroghe 2009»);
tuttavia la commissione, formata da tre esperti, uno designato dal Ministro

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dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna, oltre ad essere stata nominata tardivamente dagli enti preposti, è stata sostanzialmente impossibilitata a lavorare,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative per lo spostamento a fine 2012 del termine di lavoro per la commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
ad assumere, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, iniziative normative volte a sospendere i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose a danno degli imprenditori agricoli che abbiano contratto mutui con la legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, della regione autonoma della Sardegna sino al completamento del lavoro della citata commissione.
(8-00166)
«De Camillis, Cicu, Beccalossi, Paolo Russo, Delfino, Oliverio, Calvisi, Cossiga, Fadda, Marrocu, Melis, Pes, Rota, Schirru, Testoni».

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ALLEGATO 3

Risoluzioni n. 7-00351 Negro e 7-00677 Zucchi: Iniziative per il contenimento delle nutrie e in materia di danni provocati all'agricoltura dalla fauna selvatica.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
premesso che:
la nutria (Myocastor coypus) è un roditore originario dell'America Latina, la cui introduzione in Italia è avvenuta nei primi anni del secolo scorso per attività di allevamento, finalizzate alla produzione di pellicce;
la progressiva perdita di interesse economico di tali attività è stata, nel tempo, la principale causa del rilascio in natura delle nutrie e della loro. Da queste immissioni volontarie, unite alle fughe accidentali, si è originata una numerosa popolazione di nutrie che ben si è adattata agli ambienti umidi europei, compresi quelli più inquinati;
in Italia la sua diffusione ha subito un notevole incremento negli ultimi anni espandendosi soprattutto nella pianura padana, lungo la costa adriatica sino all'Abruzzo e sul versante tirrenico sino al Lazio; presenze di nutrie si hanno anche nell'Italia meridionale in Sicilia e Sardegna;
la diffusione delle nutrie ha causato gravi squilibri ecologici nelle aree in cui è stata introdotta e dove - come nella maggior parte dei casi - il controllo da parte dei predatori viene meno per scarsità di numero o totale assenza di questi ultimi;
in particolare, il sovrappopolamento del mammifero in Italia ha avuto numerose e documentate conseguenze negative riferite sia alle colture agricole sia alle infrastrutture sia ai rischi di natura igienico-sanitaria;
la nutria è infatti un roditore erbivoro dalla dieta generalista che può arrivare a consumare fino a 2,5 kg di prodotto fresco al giorno e che, pertanto, in caso di forte diffusione è in grado di arrecare, gravi e generalizzati danni alle diverse coltivazioni presenti sul territorio;
inoltre, la nutria è solita scavare tane ipogee in aree prossime all'acqua, prediligendo a tal fine gli argini fluviali e i canali di scolo delle acque, ed è pertanto divenuta una delle maggiori cause di grave pregiudizio per la stabilità di queste infrastrutture, con tutti i rischi che ne derivano ai fini del mantenimento degli assetti idrogeologici e della regimazione delle acque;
la nutria può altresì costituire il serbatoio per la diffusione di diverse patologie, la più pericolosa delle quali è la leptospirosi, rispetto alla quale sono stati riscontrati casi di trasmissione sia ad animali di affezione e di allevamento sia all'uomo;
in alcune zone della pianura padana la presenza numerosa degli animali mette a rischio anche la sicurezza stradale; i loro frequenti attraversamenti della

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sede stradale costituiscono innegabile elemento di rischio per automobilisti, motociclisti e ciclisti;
la nutria è stata inserita nell'elenco delle 100 specie alloctone più dannose del mondo dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUNC - International Union for the Conservation of Nature), una organizzazione non governativa internazionale con sede a Gland (Svizzera);
l'ISPRA ha elaborato «Linee guida per il controllo della nutria», pubblicate nella collana «Quaderni di conservazione della natura» (n. 5); tale testo fornisce un preciso quadro della situazione ed entra nel dettaglio sul tema della prevenzione dei danni che questa specie causa all'ambiente (flora e fauna autoctone) e alle colture;
in sintesi, l'ISPRA osserva che «L'origine esotica e le possibili interferenze ecologiche che la nutria può indurre a carico delle biocenosi autoctone, nonché i problemi di natura economica che la sua presenza comporta, fanno ritenere la specie non desiderabile sul territorio nazionale»;
sul piano legislativo, la nutria non è specie cacciabile sul territorio nazionale poiché non è ricompresa negli elenchi di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; d'altro canto, la nutria non è neppure inserita tra le specie protette dalla legislazione nazionale, dalla normativa europea o dalle convenzioni internazionali;
la legge n. 157 del 1992 prevede, all'articolo 19, la possibilità di adottare azioni di controllo numerico a carico delle popolazioni selvatiche, qualora si rendano causa di danni (piani di controllo attuati per motivi sanitari, di difesa del suolo, di tutela delle produzioni agricole);
alcune amministrazioni regionali e provinciali hanno adottato misure di controllo numerico, ai sensi dell'articolo 19, che però non hanno risolto il problema, limitandosi, nel migliore dei casi, ad un contenimento temporaneo del danno provocato da questi roditori;
il documento approvato dalla XIII Commissione il 20 luglio 2011, a conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, afferma chiaramente che «sulla pratica l'esercizio degli abbattimenti, ampiamente adottato dalla maggior parte delle amministrazioni pubbliche, non avrebbe risolto completamente il problema, limitandosi in alcuni casi solo ad un contenimento del danno limitato nel tempo e nello spazio e di fatto limitato altresì dalla normale dinamica delle popolazioni delle specie di fauna selvatica oggetto dei prelievi»,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative urgenti per definire un piano di gestione complessivo a livello nazionale per le nutrie, anche predisponendo provvedimenti specifici per il controllo delle specie, al fine di pianificare un effettivo e sistematico contenimento delle popolazioni di nutrie, in particolare nei territori a vocazione agricola;
ad assumere iniziative per inserire le nutrie tra le specie alle quali non si applica la legge n. 157 del 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della medesima legge, al pari delle talpe, dei ratti, dei topi propriamente detti e delle arvicole.
(8-00165)
«Zucchi, Negro, Pizzetti, Marco Carra, Cenni, Sani, Fiorio».

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Atto n. 431).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Atto n. 431);
visto il parere negativo espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2012;
considerato che i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'audizione svolta nella seduta del 23 febbraio 2012, hanno segnalato che il parere negativo della Conferenza Stato-regioni discende essenzialmente dal mancato accoglimento delle proposte di modifiche avanzate dalle regioni in merito agli articoli 23 e 40 dello schema di decreto;
tenuto conto, in particolare, della disponibilità delle regioni a non insistere sulla proposta di modifica relativa all'articolo 23 (consistente nell'aggiungere, nel nuovo testo dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 214 del 2005, le parole: «o equipollenti»), considerato che l'articolo 24 (che introduce un nuovo articolo 34-bis nel medesimo decreto legislativo) prevede in ogni caso la possibilità di potenziare i servizi fitosanitari, affiancando gli ispettori fitosanitari con personale tecnico qualificato;
considerato che la Conferenza delle regioni segnala il permanere di particolari criticità in merito all'articolo 40, ritenendo che con l'attuale formulazione del testo gli introiti della tariffa fitosanitaria andrebbero allo Stato, mentre attualmente sono incassati dalle regioni;
tenuto conto tuttavia della disponibilità delle regioni ad accogliere la proposta di modifica relativa all'articolo 40 avanzata in sede di Conferenza Stato-regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma successivamente non accolta dal rappresentante del Governo, consistente in una riformulazione del comma 8-ter del nuovo articolo 55 del decreto legislativo n. 214 del 2005;
ritenuto che tale ultima proposta di riformulazione del comma 8-ter appare meritevole di considerazione, in quanto consentirebbe alle regioni di incassare i proventi della tariffa fitosanitaria, in coerenza con il vigente disposto del decreto legislativo n. 214 del 2005;
considerati gli impegni per il potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale, assunti dal Governo e dalle regioni con le intese sancite in data 29 aprile 2010 e 27 luglio 2011, anche per superare la procedura di infrazione avviata dalla

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Commissione europea per l'inadeguata applicazione da parte dell'Italia delle misure in materia di tutela fitosanitaria previste dalla normativa comunitaria;
rilevato tuttavia che, anche per le limitazioni imposte dalle recenti manovre finanziarie, l'adeguamento di personale e di mezzi previsto dalle citate intese trova difficoltà ad essere realizzato;
ritenuto che con lo schema di decreto legislativo si provvede al miglioramento dell'attività di tutela fitosanitaria solo per la parte relativa alle procedure e all'organizzazione dell'attività, mentre resta ancora da affrontare il tema delle risorse da destinare al settore, soprattutto per quanto riguarda l'attuazione degli impegni assunti dallo Stato;
visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 23 febbraio 2012;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 40, il comma 8-ter dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 214 del 2005 sia sostituito dal seguente: «8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dell'applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale dei servizi fitosanitari regionali e alla copertura dei costi ad essi inerenti»;
provveda il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie alla piena e tempestiva attuazione degli impegni per il potenziamento dei servizi fitosanitari, assunti con le intese con le regioni indicate in premessa.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Atto n. 431).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Atto n. 431);
visto il parere negativo espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2012;
considerato che i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'audizione svolta nella seduta del 23 febbraio 2012, hanno segnalato che il parere negativo della Conferenza Stato-regioni discende essenzialmente dal mancato accoglimento delle proposte di modifiche avanzate dalle regioni in merito agli articoli 23 e 40 dello schema di decreto;
tenuto conto, in particolare, della disponibilità delle regioni a non insistere sulla proposta di modifica relativa all'articolo 23 (consistente nell'aggiungere, nel nuovo testo dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 214 del 2005, le parole: «o equipollenti»), considerato che l'articolo 24 (che introduce un nuovo articolo 34-bis nel medesimo decreto legislativo) prevede in ogni caso la possibilità di potenziare i servizi fitosanitari, affiancando gli ispettori fitosanitari con personale tecnico qualificato;
considerato che la Conferenza delle regioni e delle province autonome segnala il permanere di particolari criticità in merito all'articolo 40, ritenendo che con l'attuale formulazione del testo gli introiti della tariffa fitosanitaria andrebbero allo Stato, mentre attualmente sono incassati dalle regioni;
tenuto conto tuttavia della disponibilità delle regioni ad accogliere la proposta di modifica relativa all'articolo 40 avanzata in sede di Conferenza Stato-regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma successivamente non accolta dal rappresentante del Governo, consistente in una riformulazione del comma 8-ter del nuovo articolo 55 del decreto legislativo n. 214 del 2005;
ritenuto che tale ultima proposta di riformulazione del comma 8-ter appare meritevole di considerazione, in quanto consentirebbe alle regioni di incassare i proventi della tariffa fitosanitaria, in coerenza con il vigente disposto del decreto legislativo n. 214 del 2005;

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considerati gli impegni per il potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale, assunti dal Governo e dalle regioni con le intese sancite in data 29 aprile 2010 e 27 luglio 2011, anche per superare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per l'inadeguata applicazione da parte dell'Italia delle misure in materia di tutela fitosanitaria previste dalla normativa comunitaria;
rilevato tuttavia che, anche per le limitazioni imposte dalle recenti manovre finanziarie, l'adeguamento di personale e di mezzi previsto dalle citate intese trova difficoltà ad essere realizzato;
ritenuto che con lo schema di decreto legislativo si provvede al miglioramento dell'attività di tutela fitosanitaria solo per la parte relativa alle procedure e all'organizzazione dell'attività, mentre resta ancora da affrontare il tema delle risorse da destinare al settore, soprattutto per quanto riguarda l'attuazione degli impegni assunti dallo Stato;
sottolineato che a tal fine sarebbe utile prevedere anche che le spese sostenute dalle regioni per il funzionamento e il potenziamento dei servizi fitosanitari siano considerate al di fuori delle regole del patto di stabilità;
visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 23 febbraio 2012;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 40, il comma 8-ter dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 214 del 2005 sia sostituito dal seguente: «8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dall'applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale dei servizi fitosanitari regionali e alla copertura dei costi ad essi inerenti»;
provveda il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie alla piena e tempestiva attuazione degli impegni per il potenziamento dei servizi fitosanitari, assunti con le intese con le regioni indicate in premessa.