CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 febbraio 2012
610.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 47

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 febbraio 2012. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

Norme di acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.
Testo unificato C. 4117 e C. 2135.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, composto di un solo articolo. Rileva che il testo dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado e nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'Inno di Mameli, della bandiera nazionale; nell'ambito delle iniziative è previsto l'insegnamento nelle scuole dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali. Segnala che il provvedimento prevede altresì che, per i suddetti fini, la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno 1861, dell'Unità d'Italia,

Pag. 48

quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera», senza effetti civili, allo scopo di ricordare e promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime apprezzamento sui contenuti del provvedimento; ritiene tuttavia che l'articolato avrebbe potuto più opportunamente limitarsi alla statuizione della data del 17 marzo quale giornata della memoria dell'Unità d'Italia.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'esigenza che i programmi d'insegnamento delle scuole contemplino anche lo studio delle tradizioni storiche e linguistiche delle singole regioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur condividendo l'osservazione formulata dal senatore Vaccari, sottolinea che la previsione di materie di studio riguardanti specificamente le tradizioni locali e regionali dovrebbero essere riconosciute in un più organico provvedimento in materia scolastica.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Pepe; rileva altresì che la giornata di memoria dell'Unità d'Italia e lo studio della Costituzione afferiscono a valori della Repubblica intesa in tutte le sue articolazioni, comprese le specificità regionali e territoriali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) sottolinea l'esigenza che, anche in un diverso provvedimento, sia previsto lo studio delle tradizioni locali e regionali.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur apprezzando l'osservazione formulata dal relatore, ribadisce le proprie perplessità sui contenuti del provvedimento; dichiara quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Davide CAPARINI, presidente, nel condividere la posizione del senatore Vaccari, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
Nuovo testo unificato C. 3681 e C. 4296.

(Parere alla IX Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, rilevando che l'articolo 1 è volto a stabilire i principi in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie relative ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione; precisa che il provvedimento intende migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto; migliorare la razionalizzazione del territorio in funzione del trasporto; superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo. Osserva che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Fa notare che il comma 3 reca le definizione di piattaforma logistica territoriale, interporto, infrastruttura

Pag. 49

intermodale e Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica. Rileva che l'articolo 2 dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti e alla ricognizione delle infrastrutture intermodali; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa valutazione ambientale strategica, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, approva il Piano generale per l'intermodalità. Evidenzia che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. Rileva che l'articolo 3 dispone che l'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza di specifici requisiti territoriali. Segnala che l'articolo 4 stabilisce che il Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale e di promozione dello sviluppo economico delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali. Fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. Riferisce che l'articolo 5 dispone che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale, mentre l'articolo 6 reca norme tese al potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali. Osserva che l'articolo 7 regola la gestione di rifiuti e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose mentre l'articolo 8 prevede che, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno che siano salvaguardate le competenze delle regioni in ordine alle previsioni di cui all'articolo 7, in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Nuovo testo unificato C. 746 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, volto a disciplinare il tema della donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. Evidenzia che in assenza di norme dedicate, l'utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, il decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. Sottolinea che l'articolo 1 prevede l'obbligo dell'espressione in vita

Pag. 50

del consenso alla donazione del corpo ai fini di studio e di ricerca scientifica, informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato. Segnala che l'articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute promuove campagne informative: le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a diffondere tra i medici la conoscenza delle disposizioni della legge e a diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sulla donazione del corpo umano. Fa notare che l'articolo 3 prevede l'obbligo di redigere testamento olografo per manifestare il consenso alla donazione del corpo post mortem, mentre l'articolo 4 disciplina le modalità di selezione dei centri di riferimento da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Rileva che l'articolo 5 obbliga i centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna. Sostiene che l'articolo 6 stabilisce che la donazione del corpo post mortem non possa avere fini di lucro. Rileva quindi che l'articolo 7 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l'attuazione delle presenti disposizioni, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) esprime perplessità sul termine di un anno entro cui deve essere restituita la salma alla famiglia ai sensi dell'articolo 5, in quanto tale termine potrebbe disincentivare l'applicazione della legge.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) manifesta anch'egli rilievi critici in ordine al termine fissato per la consegna della salma, che rischia di produrre effetti contrari alle finalità perseguite dal provvedimento.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel ritenere eccessivamente vincolante l'obbligo di utilizzo del testamento olografo per manifestare la volontà alla donazione, ravvisa l'opportunità che siano previste apposite intese con gli enti locali per regolare i tempi e le modalità attraverso cui deve avvenire l'espressione di volontà del donatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, alla luce delle considerazioni emerse, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.