CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 gennaio 2012
588.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. (C. 4568, approvata dalla 1a Commissione del Senato, ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminata la proposta di legge in oggetto;
   pur ritenendo condivisibile e meritevole la finalità di rendere più rapida ed efficace la ricerca delle persone scomparse;
   rilevato che:
    il comma 1 dell'articolo 1 impone un obbligo generalizzato di denuncia nei confronti di chiunque sia a conoscenza della scomparsa di una persona che si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e non ne abbia dato conto ad alcuno senza plausibili motivi qualora tale condizione possa mettere in pericolo la sua vita o incolumità personale;
    il comma 7 prevede che per l'inosservanza senza giustificato motivo dell'obbligo di cui al comma 1 da parte di persone diverse dai congiunti si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.000;
   ricordato che secondo la normativa vigente l'obbligo di denuncia da parte del cittadino costituisce una fattispecie eccezionale, sanzionata penalmente, relativa a specifici delitti, tra i quali quelli contro la personalità dello Stato punibili con l'ergastolo ed il sequestro di persona a scopo di estorsione;
   ritenuto che:
    l'obbligo di cui al comma 1 non sia sufficientemente determinato in quanto appaiono di difficile individuazione sotto il profilo giuridico le nozioni di: allontanamento dalla propria abitazione o dimora, plausibilità dei motivi per i quali non sia dato conto dell'allontanamento e messa in pericolo della vita o dell'incolumità personale;
    vi sia assoluta incertezza nella individuazione del momento in cui l'obbligo di denuncia si concretizza, rendendo l'omissione giuridicamente rilevante;
    la fattispecie possa creare delle posizioni di controllo di ciascuna persona nei confronti delle altre persone, in assenza di rapporti giuridici che giustifichino il controllo stesso,

  esprime

PARERE CONTRARIO.