CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2011
556.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 132

ALLEGATO

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei rifugi per i quali ciascun animale deve disporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di spazio calpestabile adeguato alla propria taglia, di cui almeno il trenta per cento coperto. I rifugi non possono ospitare più di duecento animali contemporaneamente.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
11. 13.Il Relatore.

Al comma 5, sostituire la parola: avvalersi con le seguenti: garantire la quotidiana assistenza veterinaria avvalendosi.
11. 11.Il Relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. I comuni adottano misure volte a promuovere la presenza quotidiana di volontari di un'associazione riconosciuta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), presso i rifugi.
11. 9. (Nuova formulazione). Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

ART. 12.

Sopprimerlo.
*12. 1. Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

Sopprimerlo.
*12. 2.Raisi.