CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2011
510.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche e bionaturali. Testo unificato adottato come testo base delle proposte di legge C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calearo Ciman.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.
1. 1. Montagnoli.

Al comma 1, sopprimere le parole: e bionaturali.

Conseguentemente, sopprimere le parole: e bionaturali ovunque ricorrano nel testo e nel titolo del provvedimento.
1. 4. Montagnoli, Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'attività di estetista può essere svolta esclusivamente da chi è in possesso del requisito di qualificazione professionale, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia.
1. 2. Montagnoli, Allasia.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività nel settore delle scienze bionaturali che rientrano nella categoria della medicina non convenzionale, svolte da professionisti non regolamentati.
1. 3. Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 1. Montagnoli, Allasia.

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: erboristici inserire la parola: cosmetici;
b) sopprimere le parole: derivante dalle prestazioni svolte.
2. 2. Montagnoli.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
2. 3. Montagnoli.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. È escluso dall'esercizio della professione di estetista tutto ciò che è di pertinenza del medico chirurgo e del fisioterapista.
2. 4. Montagnoli, Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

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Al comma 6 dopo le parole: delle mani e dei piedi aggiungere le seguenti: nonché le attività di manicure e pedicure estetico.
* 2. 5. Froner, Marchioni, Scarpetti.
(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: delle mani e dei piedi aggiungere le seguenti: nonché le attività di manicure e pedicure estetico.
* 2. 6. Milanato.
(Approvato)

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai prescritti requisiti di sicurezza.
2. 7. Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:
«Art. 3. - (Qualificazione professionale e istituzione del Corso di laurea breve in Scienze Estetiche Applicate). - 1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista è subordinato al conseguimento della laurea breve in Scienze Estetiche Applicate, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
2. È istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia degli atenei nazionali il Corso di Laurea breve in Scienze Estetiche Applicate appartenente alla Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche.
3. I laureati di cui al comma 2, svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia delta salute individuale e collettiva sotto il profilo dell'aspetto estetico e miglioramento delle caratteristiche estetiche e funzionali del corpo e devono raggiungere le competenze professionali attraverso una formazione teorica e pratica.
4. Il Corso di cui al comma 1, ha la durata di tre anni. Il titolo finale si ottiene dopo l'acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU), comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea oltre la lingua madre.
5. La formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività di didattica frontale della durata di due anni e di attività formativa professionalizzante e di tirocinio pratico presso una struttura o centro qualificato al fine di garantire, al termine del percorso formativo, le necessarie competenze tecniche da espletare nel contesto lavorativo specifico del profilo qualificante.
6. Per conseguire le finalità formative del comma 4 del presente articolo, la Facoltà di Medicina e Chirurgia può stipulare convenzioni con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
7. L'esercizio dell'attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura è subordinato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
8. Il riconoscimento di titoli professionali e di studio, attestati formativi e certificazioni di competenza, maturati da operatori provenienti da altre regioni italiane o da altri Stati sarà effettuato secondo quanto prevede la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
9. L'estetista professionale ha il dovere dell'aggiornamento professionale continuo in estetica per il mantenimento dei requisiti. Le Regioni disciplinano le modalità di adempimento di tale dovere».
3. 1. Montagnoli.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 4, sopprimere la parola: prioritariamente;

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b) al comma 6, sopprimere le parole: o di strutture abilitate.
* 3. 2. Froner, Marchioni, Scarpetti.
(Approvato)

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 4, sopprimere la parola: prioritariamente;
b) al comma 6, sopprimere le parole: o di strutture abilitate.
* 3. 3. Milanato.
(Approvato)

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. Montagnoli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) tecniche di primo soccorso o pronto soccorso.
4. 2. Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) tecniche di primo soccorso.
4. 2. (Testo modificato nel corso della seduta) Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.
(Approvato)

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
«Art. 5. - (Esercizio delle attività professionali nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, nonché delle attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale). - 1. È istituito l'Elenco nazionale degli estetisti professionali, di seguito denominato "Elenco", presso il Ministero delta salute il quale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'Elenco.
2. L'iscrizione all'Elenco è condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di estetista professionale.
3. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al superamento di un esame di Stato organizzato d'intesa tra lo Stato e Regioni.
4. L'alta vigilanza sull'Elenco è esercitata dal Ministero della salute.
5. L'estetista è da intendere quale figura professionale ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.
6. L'estetista professionale può esercitare a professione in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali.
7. L'estetista può svolgere la professione a domicilio a condizione che sia iscritto all'Elenco e che sia dipendente o titolare di un'attività di estetica regolarmente sottoposta a controlli igienico-sanitari con la possibilità di poter emettere ricevuta fiscale per tali trattamenti.
8. È consentita la collaborazione tra estetista professionale e medico chirurgo, fisioterapista e altre figure professionali nell'ambito dell'estetica.
9. È istituito l'elenco regionale degli onicotecnici e di tecnico dell'abbronzatura, presso le aziende sanitarie locali, e quali fissano il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'elenco regionale.
10. L'iscrizione all'elenco regionale degli onicotecnici e di tecnici dell'abbronzatura è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività».
5. 1. Montagnoli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
* 5. 2. Froner, Marchioni, Scarpetti.
(Approvato)

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Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
* 5. 3. Milanato.
(Approvato)

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: Non è ammesso con le seguenti: È vietato.
5. 4. Allasia, Montagnoli, Simonetti, Cavallotto, Togni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale).

1. Precedentemente all'espletamento dell'attività di abbronzatura artificiale, il soggetto che esercita l'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale ai sensi della presente legge, è tenuto a sottoporre al cliente un modulo contenente un questionario destinato ad accertare la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) eventualità di precedenti trattamenti abbronzanti;
b) reazioni della pelle ad esposizione solare, ed eventuale presenza di scottature o discromie cutanee;
c) presenza di nevi, ulcerazioni o noduli persistenti sulla cute;
d) avvenuta presenza di tumori cutanei nell'ambito della famiglia del cliente;
e) presenza di infiammazioni alla cornea, congiuntivite, lesioni della retina e cataratta;
f) assunzione di medicinali che aumentano la sensibilità cutanea ai raggi UV quali antibiotici, terapie ormonali e pillola anticoncezionale;
g) precedente applicazione di cosmetici, essenze o prodotti contenenti alcool o di cosmetici che aumentano la sensibilità cutanea ai raggi abbronzanti;
h) presenza di smagliature o cicatrici recenti;
i) affezioni cutanee virali;
l) segnalazione di problemi generici attinenti a pelle sensibile.

2. L'inizio dell'espletamento dell'attività di abbronzatura artificiale è subordinato all'esame del modulo contenente il questionario di cui al comma 1 da parte del tecnico dell'abbronzatura artificiale, debitamente compilato e firmato dal cliente e controfirmato dal tecnico deputato ad eseguire il trattamento abbronzante. Quest'ultimo è comunque tenuto a svolgere un sommario esame del soggetto che richiede di sottoporsi a trattamento abbronzante e a richiedere ogni altra informazione utile al fine di valutare le reazioni al trattamento stesso e le conseguenze di questo sulla salute del cliente.
3. Qualora sia riscontrata la presenza di nevi o patologie visibili o emergano risposte positive dal modulo contenente il questionario di cui al comma 1, lo svolgimento del trattamento abbronzante è subordinato alla presentazione di certificazione medica a seguito di visita da parte di un medico dermatologo, anche consulente del centro.

Conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Chiunque esercita l'attività professionale in violazione dell'articolo 5-bis della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro.
5. 01. Cimadoro.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 7. - (Sanzioni) - 1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della

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presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.
2. Chiunque esercita le attività riservate alla professione di estetista professionale di cui all'articolo 5 senza essere iscritto all'Elenco è soggetto alle pene previste dall'articolo 348 del codice penale nonché alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro.
3. Chiunque esercita le attività di onicotecnico di cui all'articolo 3 senza essere iscritto all'elenco regionale degli onicotecnici di cui al medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro, il cui importo è destinato alla regione in cui è avvenuta la violazione.
4. Chiunque esercita le attività professionali di cui ai commi 2 e 3 in forma ambulante o di posteggio, in violazione dell'articolo 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 25.000 euro, il cui importo è destinato al comune in cui è avvenuta la violazione.
5. Chiunque richiede prestazioni riservate alle professioni di cui ai commi 2 e 3 a soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro».
7. 1. Montagnoli, Allasia.

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: da 2.000 euro a 20.000 euro con le parole: da 20.000 euro a 30.000 euro;
b) al comma 2, sostituire le parole: da 3.000 euro a 10.000 euro con le parole: da 30.000 euro a 100.000 euro;
c) al comma 3, sostituire le parole: da 3.000 euro a 10.000 euro con le parole: da 30.000 euro a 100.000 euro;
d) al comma 4, sostituire le parole: da 1.000 euro a 5.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività, con le parole: da 10.000 euro a 50.000 euro, il cui importo è destinato al comune in cui è avvenuta la violazione.
7. 2. Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

ART. 8.

Sopprimere il comma 3.
* 8. 1. Froner, Marchioni, Scarpetti.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
* 8. 2. Milanato.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. Testo unificato delle proposte di legge C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calearo Ciman.

TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali per la disciplina delle attività professionali nel settore delle scienze estetiche, nonché di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale, al fine di assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché di garantire la tutela dei consumatori.
2. L'attività di estetista può essere svolta esclusivamente da chi è in possesso del requisito di qualificazione professionale, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia.

Art. 2.
(Definizione delle attività).

1. Ai fini della presente legge l'attività professionale nel settore delle scienze estetiche comprende:
a) la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e l'adeguamento a fenomeni di moda e di costume, nonché di mantenerlo in perfette condizioni, concorrendo al recupero del benessere della persona;
b) lo svolgimento di pratiche estetiche che, stimolando le risorse naturali di ciascun individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psico-fisico e a generare una migliore qualità della vita.

2. L'attività professionale di cui al comma 1 può essere svolta con l'attuazione di tutte le tecniche manuali e di massaggio, con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente (norme CEI EN), fabbricati o appositamente predisposti ad uso estetico, e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti ai sensi delle norme vigenti.
3. È consentito fornire alla clientela prodotti erboristici cosmetici e integratori alimentari idonei a favorire e accrescere lo stato di benessere.
4. Nell'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 sono ammesse tecniche di decorazione corporea temporanea ovvero di pigmentazione permanente, denominata «tatuaggio», e pratiche di foratura di parti superficiali del corpo

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per l'introduzione di oggetti in metallo di piccola dimensione a scopo di abbellimento, denominate «piercing», nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti. L'esecuzione delle predette tecniche è preclusa agli operatori, anche se qualificati, che non hanno raggiunto la maggiore età.
5. Sono esclusi dall'attività professionale di cui al comma 1 gli atti di diagnosi clinica o terapeutica, di anamnesi patologica, di profilassi e di prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico.
6. Ai fini della presente legge, l'attività di onicontecnico consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici e interventi periodici per formare unghie artificiali e comprende ogni prestazione eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e pedicure estetico.
7. Ai fini della presente legge, l'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale comprende tutte le prestazioni relative all'utilizzo di apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzate per esclusivi fini estetici.

Art. 3.
(Qualificazione professionale).

1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche è subordinato al conseguimento di un'apposita qualificazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale.
2. Nel quadro delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, i percorsi formativi di cui al comma 1, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.
3. Il percorso formativo di cui al comma 1 si suddivide in due fasi:
a) la frequenza di un corso di formazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato;
b) la frequenza di un corso di qualificazione professionale, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera a), della durata di un anno, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche, che qualifica all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro.
5. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, nel periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di

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apprendimento permanente, registrate nel «libretto formativo del cittadino» ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge.
6. Tra i crediti formativi di cui al comma 5, possono essere valutati anche i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese del settore, effettuata in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante o di lavoratore dipendente ovvero secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalle norme vigenti che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

Art. 4.
(Competenze delle regioni in materia di qualificazione professionale).

1. Previo accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di qualificazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.
2. Le materie fondamentali di insegnamento sono suddivise nelle seguenti aree:
a) cultura generale ed etica professionale;
b) cultura scientifica e professionale comprendente: fisiologia, anatomia e dermatologia; chimica e cosmetologia; psicologia;
c) cultura giuridica e imprenditoriale comprendente: diritto commerciale e societario; diritto del lavoro e contratti; tutela dell'ambiente e sicurezza del lavoro; disciplina dell'accesso alla professione;
d) area tecnica e operativa comprendente: massaggi e trattamenti al viso e al corpo; estetica, trucco e trucco semipermanente, camouflage, visagismo; tecniche e pratiche; utilizzo di apparecchi ad uso estetico e di prodotti cosmetici, manicure e pedicure, epilazione, onicotecnica;
e) cultura organizzativa e comportamentale comprendente: gestione, amministrazione e organizzazione aziendali; informatica; lingua straniera; sistemi di comunicazione; relazione comportamentale e accoglienza della clientela;
f) cultura artistica comprendente: storia dell'arte; disegno; moda;
g) tecniche di primo soccorso.

3. Con le modalità di cui al comma 1:
a) sono definite apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, commi 5 e 6;
b) è definito il valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina e chirurgia estetica o in indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire la qualificazione professionale di cui all'articolo 3;
c) sono definiti i criteri per lo svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istruzione

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secondaria superiore e di diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3;
d) sono definiti i criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o riqualificare il livello di competenza degli operatori qualificati ai sensi della presente legge;
e) sono definiti i criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dell'esercizio, in forma imprenditoriale, dei servizi di manicure e pedicure estetico e dell'attività onicotecnica, nonché di tecnico dell'abbronzatura artificiale.

4. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami anche presso istituti di formazione pubblici e privati accreditati, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 5.
(Esercizio delle attività professionali nel settore delle scienze estetiche, nonché delle attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale).

1. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge, sono soggette, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, e successive modificazioni, alla sola segnalazione certificata di inizio attività, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale prescritti e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari. Le segnalazioni di inizio attività devono essere presentate allo sportello unico per le imprese.
2. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
3. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti sono tenuti appositi e separati registri degli esercenti le attività professionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), degli esercenti le attività di manicure e pedicure estetico e onicotecnica, e dei tecnici dell'abbronzatura artificiale.
4. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. È vietato lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
5. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere svolte unitamente a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Nella medesima sede è ammesso lo svolgimento di attività professionale di più titolari, in forma di imprese distinte, anche a giorni od orari alternati.
6. Le imprese qualificate all'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, in via accessoria o strumentale all'attività dell'impresa, possono avvalersi, attraverso un apposito contratto scritto di incarico professionale, della collaborazione

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di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali per lo svolgimento di trattamenti e di prestazioni inerenti alla specifica attività. A tal fine i locali devono possedere i requisiti specifici relativi all'esercizio di tali attività, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza. L'esercizio delle attività ai sensi del presente comma deve essere comunicato allo sportello unico per le attività produttive.
7. Le attività professionali di cui all'articolo 2 possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso un'apposita sede designata dal cliente o altro committente, a condizione che siano esercitate dal titolare dell'impresa o da un suo dipendente in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 e svolte in locali che rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia e dalla relativa regolamentazione comunale.
8. Alle imprese artigiane esercenti le attività professionali di cui all'articolo 2, che vendono o che comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori, inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali.

Art. 6.
(Controllo).

1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

Art. 7.
(Sanzioni).

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, chiunque svolge le attività professionali di cui all'articolo 2 in assenza della qualificazione professionale di cui all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Chiunque esercita le attività professionali di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività.
3. Chiunque, nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, utilizza apparecchi ad uso medico o terapeutico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro e con la confisca dell'attrezzatura. L'importo della sanzione è destinato al comune sede dell'attività.
4. Chiunque esercita le attività professionali di cui all'articolo 2 in forma ambulante o di posteggio, in violazione dell'articolo 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni, con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 8.
(Norme finali e transitorie).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale di ciascuna professione, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi dei soggetti esercenti

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le attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche, nonché di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale, svolte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima applicazione fino alla data indicata dalle norme regionali, nonché i criteri di valutazione dei periodi di inserimento maturati nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica e continuativa nell'ambito di imprese o di strutture del settore.
2. I soggetti in possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono abilitati a esercitare l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b), della presente legge.
3. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata.