CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2011
505.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 12.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.
C. 4388 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Con riferimento alle disposizioni dell'Accordo ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione atti ad escludere che le disposizioni recate dall'articolo 19 possano determinare l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. Infatti in base al testo in esame l'Amministrazione delle dogane deve rinunciare al rimborso delle spese eventualmente originate dall'applicazione dell'Accordo e, viceversa, non può esimersi dal ristorare i costi degli interpreti e dei traduttori impiegati dall'Amministrazione argentina in relazione ad una richiesta da essa avanzata. Rammenta che, nel corso dell'esame presso il Senato, la 5a Commissione ha avanzato una richiesta di chiarimenti con riferimento alla disposizione, recata dal citato articolo 19, che prevede il rimborso delle spese per interpreti e traduttori al fine di accertare l'effettiva assenza di onerosità della norma. In proposito l'Agenzia delle dogane, con apposita nota, ha puntualizzato che l'ipotesi di utilizzo di interpreti non dipendenti della pubblica amministrazione risulta essere di carattere eventuale e straordinario. Inoltre tale utilizzo sarebbe subordinato ad un'apposita richiesta di assistenza da parte italiana: l'Amministrazione sarebbe dunque in grado di effettuare, di volta in volta, le opportune valutazioni anche con riguardo alla sussistenza di disponibilità finanziarie tenuto, peraltro, conto del beneficio derivante dall'attuazione del citato articolo. Con riferimento alla norma di cui all'articolo 12 che prevede l'esecuzione di indagini doganali su richiesta delle controparti, andrebbe acquisita una conferma circa l'effettiva possibilità di darvi applicazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo ad un'analoga richiesta di chiarimenti avanzata nel corso del dibattito presso la 5a Commissione del Senato, la Ragioneria generale dello Stato ha affermato che, analogamente a quanto avviene per precedenti Accordi, le funzioni esercitate dall'Amministrazione rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali e sono svolte utilizzando le risorse umane già disponibili senza determinare oneri aggiuntivi. Per quanto concerne la copertura finanziaria del disegno di legge di ratifica, rileva che l'accantonamento del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento all'articolo 19, conferma il carattere eventuale e straordinario dell'ipotesi ivi prevista, nonché la sua subordinazione a specifica richiesta di assistenza da parte italiana. Evidenzia, infatti, che l'Agenzia delle dogane può avvalersi eventualmente del disposto normativo in argomento, sulla base di un'accurata ricognizione sia delle risorse finanziarie a sua disposizione, sia dei vantaggi e benefici derivanti dall'attuazione del suddetto articolo. Riguardo all'articolo 12, rileva che tale disposizione comporta oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto le operazioni ivi previste rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Agenzia medesima, e vengono effettuate con risorse e mezzi già disponibili.

Remigio CERONI (PdL), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.
C. 4373 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 20 dell'Accordo, recante contenuto dell'Accordo di cooperazione doganale, rileva che appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo circa l'effettiva possibilità di far fonte a eventuali esigenze di interpretariato e traduzione nonché di audizione di esperti in relazione all'attività di contrasto al traffico illecito di beni di valore artistico, di cui all'articolo 10, in assenza di oneri aggiuntivi. Tale richiesta appare necessaria in virtù di quanto disposto all'articolo 19, comma 1, che prevede che le amministrazioni doganali possano richiedere il rimborso delle spese e delle indennità corrisposte a esperti e a testimoni nonché il rimborso dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Con riferimento alla norma che prevede l'esecuzione di indagini doganali su richiesta delle controparti, ritiene che andrebbe acquisita una conferma circa l'effettiva possibilità di darvi applicazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne la copertura finanziaria del disegno di legge di ratifica, rileva che l'accantonamento del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Bruno CESARIO con riferimento all'articolo 10 e all'articolo 19, comma 1, conferma il carattere eventuale e straordinario dell'ipotesi di ricorso a spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori in relazione, in particolare, alla cooperazione nell'attività di contrasto al traffico illecito di beni di valore artistico. Con riferimento all'articolo 13, rileva che tale previsione non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto le operazioni della specie rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Agenzia delle dogane, e vengono effettuate con risorse e mezzi già disponibili.

Remigio CERONI (PdL), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.
C. 4374 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo, composto di un unico articolo, che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra Unione

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europea e Paesi dell'ACP, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo unico dell'Accordo, recante modifiche al testo dell'Accordo tra Unione europea e Paesi dell'ACP, osserva che il provvedimento in esame non incide - in base a quanto affermato dalla relazione tecnica - sui meccanismi finanziari stabiliti per la cooperazione fra i Paesi partecipanti all'Accordo. Tali meccanismi, infatti, sono individuati da Accordi interni che non vengono modificati dalle norme in esame. Ciò premesso, ritiene che andrebbe comunque acquisita una conferma circa la neutralità finanziaria del provvedimento anche alla luce delle modifiche introdotte, che disciplinano forme e procedure di assistenza attualmente non previste nell'ambito degli interventi di partenariato regolati dall'Accordo di Cotonou.

Il sottosegretario Bruno CESARIO con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dal relatore, esprime parere favorevole all'ulteriore corso dell'iniziativa, rappresentando che le modifiche introdotte non risultano avere implicazioni sul contributo, pari a circa 2,9 milioni di euro, versati dall'Italia per la partecipazione all'Accordo stesso, e pertanto se ne conferma la neutralità finanziaria.

Remigio CERONI (PdL), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Giuseppe FALLICA (PdL) annuncia, a titolo personale, la sua astensione sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.
Atto n. 374.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilevi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 30 giugno 2011.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta del 30 giugno, in merito all'articolo 3, rappresenta che le verifiche verranno svolte da parte del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, quale articolazione dell'amministrazione marittima incardinata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, essendo le stesse riconducibili alle attribuzioni proprie del Comando generale. Evidenzia che le attività di verifica richiamate nel citato articolo hanno carattere essenzialmente documentale ed informativo e pertanto non determinano conseguenze di natura finanziaria, considerato che tali accertamenti si integrano ad operazioni similari effettuate all'atto di consentire l'esercizio di una nuova nave. In relazione all'articolo 4, rappresenta che l'effettuazione delle visite è ricompresa tra le attività già previste dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, di attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento

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e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. Osserva che compiti ispettivi, ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto sono posti a carico dell'armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario, in conformità alle tariffe stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009. Fa presente inoltre che il comma 2, definisce una facoltà per l'amministrazione e non un obbligo da valutare di volta in volta in base alle singole fattispecie. Ritiene che la clausola di invarianza possa essere estesa agli articoli 3 e 4. In ultimo, in riferimento al prospettato possibile irrigidimento del bilancio per futuri esercizi, rappresenta che l'irrisorietà degli importi rispetto alle somme disponibili iscritte come spese di fabbisogno, non determinano effetti negativi sugli equilibri generali.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (atto n. 374);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
le verifiche di cui all'articolo 3 dello schema hanno carattere essenzialmente documentale e informativo e, pertanto, non determinano conseguenze di natura finanziaria, dal momento che tali accertamenti si integrano con analoghi adempimenti svolti al momento della messa in esercizio di una nuova nave;
l'effettuazione delle visite di cui all'articolo 4 è già previsto dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e i relativi oneri sono posti a carico degli interessati sulla base di tariffe stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con Ministro dell'economia e delle finanze;
ritenuto opportuno di estendere la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 8 all'intero provvedimento;
rilevata, in via generale, l'inopportunità di utilizzare risorse disponibili a legislazione vigente destinate a spese di fabbisogno per far fronte a oneri per nuovi adempimenti;
ritenuto, tuttavia, che, nel caso di specie, il ricorso a tale forma di copertura possa essere considerato sostenibile, in considerazione dell'esiguità delle spese quantificate dalla relazione tecnica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 7, con le seguenti: di cui al presente decreto».

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 12.25.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
(COM(2010)623 def.).

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
(11447/11).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 giugno 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che il relatore, il 28 giugno scorso, ha formulato una proposta di parere, riservandosi di integrarla anche sulla base delle proposte dei gruppi. In considerazione dell'assenza del relatore, rinvia, quindi, il seguito dell'esame dei documenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 503 del 29 giugno 2011, a pagina 98, seconda colonna, dalla prima alla terza riga, le parole: «Parlamento europeo ed alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti «Istituzioni dell'Unione europea».