CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 giugno 2011
490.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 giugno 2011.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
Emendamenti C. 1439-1695-1782-2445-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 giugno 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.
C. 4166, approvata dalla 2a Commissione del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, evidenzia preliminarmente come il provvedimento in esame intervenga in una materia, quella della criminalità informatica, che si è sviluppata senza un previo disegno sistematico e che si è recentemente arricchita di nuove fattispecie di reato.
Rileva come la proposta di legge, approvata in sede deliberante dalla Commissione Giustizia del Senato e composta di quattro articoli, intervenga su specifici aspetti della materia della criminalità informatica. In particolare essa è diretta ad estendere le ipotesi di confisca obbligatoria ai beni informatici utilizzati per la commissione dei reati informatici (articolo 1), a prevedere che tali beni sequestrati e poi confiscati siano destinati a particolari esigenze di ordine pubblico (articoli 2 e 3) ed, infine, a stabilire che le suddette disposizioni valgono anche per i beni informatici utilizzati per commettere alcuni reati di contraffazione (articolo 4).
L'esigenza di intervenire sulla particolare materia della confisca dei beni informatici utilizzati per la commissione dei

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reati informatici nasce dalla constatazione del forte squilibrio tecnologico tra le dotazioni informatiche messe a disposizione delle Forze di polizia e quelle comunemente utilizzate dalla criminalità. Non per colmare questo squilibrio, ma almeno per cercare di mandare avanti le indagini, poliziotti, carabinieri e finanzieri utilizzano computer comprati di tasca propria (sui quali peraltro non sono utilizzabili i programmi dell'ufficio in quanto il loro caricamento non è autorizzato su computer che non siano dell'amministrazione), usufruiscono di vecchi modelli in via di rottamazione concessi per poco tempo in comodato d'uso dalle società che forniscono alle forze dell'ordine i materiali per le intercettazioni telefoniche ovvero fanno affidamento a lasciti da parte di imprese che hanno usufruito dei risultati di indagini di polizia già condotte.
Tutto ciò stride notevolmente con la consapevolezza da parte di tutti che le nuove tecnologie costituiscono un'impegnativa sfida per tutti coloro che operano nel contrasto della criminalità. A questo proposito si ricorda che nel settembre 2007 i Ministri della giustizia di Italia, Portogallo, Francia, Spagna, Slovenia e Germania hanno affermato, in una dichiarazione congiunta, quanto sia importante il rafforzamento della dimensione tecnologica a livello europeo al fine di aumentare l'efficacia della lotta alla criminalità transnazionale.
Con il provvedimento in esame si cerca di colmare il predetto squilibrio tecnologico tra le dotazioni informatiche delle Forze di polizia e quelle della criminalità senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, limitandosi a modificare le norme in materia di confisca.
Dalla relazione di accompagnamento al progetto di legge originario presentato al Senato, avente come primo firmatario il senatore Casson, si evince che l'idea di intervenire su tale materia nasce dalla considerazione che nelle indagini in materia di criminalità informatica ci si trova spesso di fronte a beni suscettibili di confisca ai sensi dell'articolo 240, comma primo del codice penale, in quanto «cose pertinenti al reato», ma che tuttavia tale disposizione ha creato alcuni problemi. Si deve, infatti, considerare che, trattandosi di beni informatici o telematici (computer fissi ma soprattutto portatili, cellulari di ultima generazione utilizzati per le connessioni ad internet, supporti di archiviazione di informazioni o di programmi informatici ed altro) di un certo valore ma, allo stesso tempo, soggetti a rapido deprezzamento, il loro prolungato non uso conduce alla perdita del loro valore intrinseco. Si tratta, inoltre, di beni non deperibili il cui uso non inciderebbe sul loro valore estrinseco né, in caso di sentenza di assoluzione, precluderebbe una loro restituzione agli aventi diritto.
In tale situazione si è ritenuto necessario prevedere per legge una destinazione dei suddetti beni a soggetti istituzionalmente interessati al loro riutilizzo per finalità meritevoli di tutela, sulla falsariga della legislazione già esistente in materia di beni sequestrati nell'ambito di attività di contrasto alla pedopornografia, al contrabbando, al traffico di droga o alla prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina, nonché, con le previsioni dell'ultimo «pacchetto sicurezza», in materia di beni sequestrati con misura di prevenzione patrimoniale ai sensi della normativa antimafia.
L'articolo 1, pertanto, modifica l'articolo 240 del codice penale, che disciplina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. In particolare, la lettera a) interviene sul secondo comma prevedendo la confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati prevalentemente informatici (numero 1-bis). La disposizione richiama i delitti informatici previsti dal codice penale. La lettera b) sostituisce il terzo comma dell'articolo 240 del codice penale, disponendo che, come già previsto per gli altri casi di confisca obbligatoria, non si procede all'applicazione della misura se i beni o strumenti informatici appartengono ad una persona estranea al reato. È inoltre stabilito che la confisca dei beni e strumenti

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informatici è obbligatoria anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
L'articolo 2 modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introducendovi l'articolo 86-bis, mediante il quale è disciplinato l'impiego dei beni e strumenti informatici utilizzati per la commissione dei reati informatici. In particolare, il comma 1 prevede che i beni informatici che in sede di indagine risultino essere stati utilizzati per il compimento di uno dei reati elencati debbano essere sequestrati ed affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta, che li utilizzano per contrastare la criminalità informatica, ovvero ad altri organi dello Stato che li impiegano comunque per finalità di giustizia. Lo strumento è quello della custodia giudiziale con facoltà d'uso. Il comma 2 disciplina la fase successiva alla condanna e dunque alla confisca dei suddetti beni, prevedendone l'assegnazione a coloro che già li hanno custoditi ai sensi del comma precedente ovvero ai medesimi organi di polizia che ne facciano richiesta o ad altri organi dello Stato.
L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle operazioni sotto copertura contenuta nell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006. In particolare la modifica, introducendo il comma 9-bis, prevede che i beni informatici e telematici confiscati nell'ambito di procedimenti penali per delitti contro la personalità individuale (articoli 600-604 del codice penale, dalla riduzione in schiavitù alla tratta di persone, comprendendo tutti i delitti di sfruttamento sessuale dei minori) siano assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano fatto richiesta per l'impiego nelle attività sotto copertura ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto.
Infine, l'articolo 4 stabilisce che le disposizioni precedenti sulla confisca e sulla destinazione dei beni sequestrati e confiscati sono applicate anche quando i beni e gli strumenti informatici sono utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale.
Sottolinea quindi come la materia presenti taluni aspetti, non solo di carattere giuridico ma anche di carattere tecnico che dovrebbero essere approfonditi. A tali fine riterrebbe utile disporre l'audizione di esperti della materia e, in particolare, sentire esperti della Polizia postale e delle comunicazioni nonché esponenti delle procure distrettuali.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime forti perplessità sul metodo utilizzato per la redazione del provvedimento, ritenendo che, al fine di rispettare la sistematicità e coerenza del sistema penale, sarebbe molto più opportuno incidere sulle norme generali in materia di confisca, che già consentono di ricorrere in via facoltativa a questo strumento per le fattispecie previste dal provvedimento, estendendone semmai l'applicabilità in via obbligatoria per i reati commessi con l'utilizzazione del computer, piuttosto che operare una opinabile ed incompleta selezione di reati che costituiscono eccezioni alle regole generali. Sottolinea, inoltre, come anche in materia di illeciti commessi tramite mezzi informatici, non sia sempre e comunque necessario ricorrere alla configurazione di nuovi reati, essendo anche la sanzione amministrativa una soluzione percorribile in taluni casi.

Donatella FERRANTI (PD) pur riservandosi di approfondire le problematiche poste dal provvedimento, ritiene che la ratio dello stesso sia del tutto condivisibile. Si associa alla relatrice quanto alla richiesta di audizioni.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) esprime perplessità sulla scelta di definire una casistica relativa ai reati per i quali sia prevista la confisca obbligatoria. Ritiene, in particolare, discutibile che tra i predetti reati non siano ricompresi quelli di ingiuria e diffamazione, che sono i reati più frequentemente commessi con i mezzi informatici. Rileva, inoltre, come l'applicazione della disciplina in esame ponga dei problemi di carattere tecnico che occorrerebbe approfondire. Concorda pertanto sull'opportunità di audire degli esperti.

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Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, prende atto di come dal dibattito siano emerse esigenze di approfondimento sia sotto il profilo tecnico-giuridico che sotto quello tecnico-operativo. Dichiara quindi la propria disponibilità ad effettuare tutti i necessari approfondimenti, nell'auspicio che si possa giungere ad un testo ampiamente condiviso.

Fulvio FOLLEGOT, relatore, ricorda che la richiesta di audizioni potrà essere valutata nell'ambito del prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 70/11: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
C. 4357 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento, che reca una serie di misure urgenti per l'economia.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo, l'articolo 4 che, al fine di ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche per semplificare le procedure di affidamento, garantire un più efficace sistema di controllo e ridurre il contenzioso, introduce alcune modifiche alla disciplina in materia di appalti.
In particolare, l'articolo 4, comma 2, lettera ii), introduce nel codice dei contratti pubblici l'articolo 246-bis, relativo alla responsabilità per liti temerarie, vale a dire ricorsi, appelli e contrapposizioni proposti anche in palese mancanza di qualsiasi ragione, al solo scopo di dilatare i tempi dei procedimenti.
Le nuove disposizioni prevedono che il giudice, nei giudizi in materia di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, condanni d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.
La stessa disposizione prevede altresì che il gettito delle sanzioni sia versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia, che lo impiegherà per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.
L'articolo 4, comma 13, reca disposizioni volte a potenziare i controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti di lavori, servizi e forniture, attraverso l'istituzione, presso ogni prefettura, di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori pubblici, servizi e forniture. La norma in esame introduce quindi a livello nazionale il cosiddetto strumento delle «white list» cui gli esecutori principali dell'appalto devono attingere per la stipula dei subcontratti, che è stato già previsto, con norme specifiche per la ricostruzione nell'Abruzzo colpito dal terremoto e per i lavori relativi all'Expo di Milano.

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Viene altresì previsto che la prefettura effettui verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e che, in caso di esito negativo, disponga la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco citato, nonché per l'attività di verifica, sono demandate ad successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dello sviluppo economico.
La norma in esame prevede l'acquisizione d'ufficio (anche in modalità telematica) da parte delle stazioni appaltanti della prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della L. 575/1965.
L'articolo 5, comma 3, si inserisce in un contesto di disposizioni volte a liberalizzare l'edilizia privata e, al fine di garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, e prevede, con una novella all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, che debbano essere resi pubblici, attraverso la trascrizione, i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque definiti nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative. La relazione illustrativa precisa che tale disposizione «permette la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti di trasferimento dei diritti edificatori (cosiddetta cessione di cubatura) al fine di conferire certezza ad una diffuso modello contrattuale ed evitare contenziosi».
L'articolo 6, comma 2, allo scopo di ridurre gli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese derivanti - secondo la relazione governativa - «da una non corretta trasposizione della normativa comunitaria», introduce una serie di modifiche al Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) che limitano l'applicazione della disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni di dati personali.
La lettera a), nn. 1 e 5 prevedono l'esclusione dall'ambito applicativo del Codice della privacy dei trattamenti di dati personali da parte di persone giuridiche, imprese, enti e associazioni ove riconducibili ad attività organizzative interne tra tali soggetti per finalità amministrativo-contabili.
La lettera a), nn. 2, 3 e 4 prevedono una serie di semplificazioni della disciplina sulla privacy con particolare riferimento ai curricula spontaneamente trasmessi dall'interessato per fini di lavoro.
La lettera a), n. 5, prevede invece una serie di semplificazioni in materia di documento programmatico sulla sicurezza (DPS).
La lettera a), n. 6, novella il comma 3-bis all'articolo 130 in materia di comunicazioni indesiderate. La nuova norma amplia l'ambito applicativo della disciplina delle comunicazioni commerciali per mezzo del telefono, consentendo un ulteriore trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici ove finalizzato all'invio di comunicazione commerciale, di materiale pubblicitario (o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato) anche tramite posta cartacea; viene, comunque fatto salvo il diritto di opposizione, mediante l'iscrizione della numerazione telefonica dell'interessato nel registro pubblico delle opposizioni (attuato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178).
L'articolo 8, comma 3, introduce nuove norme in materia di amministrazione straordinaria anche attraverso una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (cosiddetta legge Prodi-bis).
La lettera a) prevede che i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore

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del presente decreto, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria.
La lettera b) prevede che il commissario liquidatore, in caso di mancata individuazione dell'assuntore entro sei mesi dalla pubblicazione dell'invito, avvia la procedura di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento.
La lettera c) prevede integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 270 del 1999.
Al numero 1) è aggiunto l'articolo 50-bis. La nuova norma disciplina la cessione di azienda o ramo di azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza. Più precisamente, nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza.
Al numero 2) è inserito all'articolo 55 il comma 1-bis. La nuova norma introduce, tra i criteri di definizione del programma, anche quello di assicurare la salvaguardia dell'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.
Al numero 3) è previsto che gli articoli 50-bis e 55, come modificati dal presente decreto, si applichino anche alle procedure in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
La relazione tecnica precisa che risultano circa 33 gruppi di imprese in amministrazione straordinaria di cui alla legge 95/79 (decreto-legge 26/79).
Al numero 4) è sostituito l'articolo 47. Il nuovo articolo prevede che l'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione siano determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre è previsto che i criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura, con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Infine è previsto che per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari trova applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Al numero 5) è aggiunta la lettera e) all'articolo 56. La nuova norma prevede che nel programma debbano esser indicati anche i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.
L'articolo 8, comma 5, lettera d), modifica le modalità di calcolo del tasso d'interesse, applicato ai finanziamenti, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di usura. A tale scopo, le disposizioni in commento modificano l'articolo 2, comma 4 della legge sull'usura (legge 7 marzo 1996, n. 108): tale norma fissa il limite oltre il quale l'interesse è considerato usurario.
Nella formulazione antecedente alle modifiche in commento, la soglia oltre la quale l'interesse era da considerarsi «usurario» corrispondeva al tasso medio - risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale relativamente a ciascuna categoria di crediti - aumentato della metà. Con la disposizione in commento, la fattispecie penalmente rilevante scatta ove il tasso superi il tasso medio risultante dalla rilevazione, ma aumentato di un quarto, in luogo del 50 per cento. A tale ammontare viene aggiunto un margine

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di ulteriori quattro punti percentuali. Viene stabilito inoltre che la differenza tra il limite e il tasso medio non possa essere superiore a otto punti percentuali.
La ratio della modifica in commento sembra individuarsi - come emerge anche dalla relazione illustrativa - nella volontà del legislatore di restituire margini di azione agli istituti di credito e agli intermediari abilitati, stante la difficoltà di concedere finanziamenti senza superare le soglie stabilite dalla legge sull'usura nell'attuale congiuntura economica, in cui i tassi di mercato si sono mantenuti sostanzialmente bassi.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 giugno 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.