CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 maggio 2011
487.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
Pag. 60

ALLEGATO

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. (C. 3442 Gregorio Fontana).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera e) aggiungere infine il seguente periodo: per le associazioni d'arma, lo statuto può prevedere che la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, avvenga esclusivamente in favore di organismi costituiti nell'ambito della medesima arma, corpo o specialità delle Forze armate;.

Conseguentemente sopprimere la lettera e-bis).
1.100.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera g), inserire all'inizio del periodo le seguenti parole: l'obbligo.
1. 101.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il riconoscimento della personalità giuridica, anche per i soggetti di diritto privato, nonché le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni sono disposti ai sensi della normativa vigente in materia, previo parere conforme del Ministro della difesa.
3. 101.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: sono incentivate aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,.
3.100.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le rilevazioni di carattere statistico, da fornire ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono richieste alle associazioni per il tramite dell'ufficio di statistica del Ministero della difesa.
4. 100.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: legge 28 dicembre 1995, n. 549, inserire le seguenti: iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa,.
5. 100.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole da: all'articolo 14, comma 7-bis, fino alla fine del comma, con le seguenti: all'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. 101.Il Relatore.
(Approvato)