CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2011
475.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. (C. 4307 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4307, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2011, recante «Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo», nel testo trasmesso dal Senato;
rilevato che si tratta di un provvedimento d'urgenza emanato dal Governo al fine di intervenire a sostegno di diversi ambiti pubblici, di preminente interesse economico e culturale;
preso atto che, per quanto concerne l'ambito di competenza della XI Commissione, si segnala un'unica disposizione di diretto interesse, contenuta all'articolo 6, che aumenta il limite percentuale della spesa del Servizio Sanitario Nazionale della regione Abruzzo per i contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in conseguenza degli eventi sismici nel mese di aprile 2009;
segnalato che la norma in questione, prospettando una deroga ai limiti di assunzione di personale flessibile nell'ambito di una amministrazione pubblica, incide su una materia particolarmente sensibile, già sottoposta all'attenzione della XI Commissione, in particolare in occasione della recente approvazione di un atto d'indirizzo riguardante i lavoratori impiegati in somministrazione presso l'INPS (risoluzione n. 8-00115, approvata il 30 marzo 2011);
osservato, pertanto, che le disposizioni contenute all'articolo 6 legittimerebbero la previsione di un intervento di analogo tenore in favore dei richiamati lavoratori somministrati dell'INPS,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 6, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di introdurre un comma 1-bis, diretto a garantire una deroga temporanea che consenta la prosecuzione dell'impiego di lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro operanti presso l'INPS, con l'obiettivo di assicurare gli attuali livelli di servizio dell'Istituto (che sarebbero seriamente compromessi da una significativa riduzione delle risorse umane), senza tuttavia determinare forme di stabilizzazione del rapporto di lavoro e fermo restando il diritto dei vincitori di concorso.

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ALLEGATO 2

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. (C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL COMITATO RISTRETTO

Norme sperimentali per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia e delega al Governo per stabilire a regime le regole in materia.

Art. 1.
(Introduzione, in via sperimentale, di norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia e delega al Governo per la definizione di un meccanismo di prosecuzione part-time del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In via sperimentale, i lavoratori dipendenti del settore privato che maturano i requisiti per il trattamento di vecchiaia tra il 1o luglio 2011 e il 31 dicembre 2012 hanno facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto oltre i limiti di età di cui al comma 2, dandone preavviso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data prevista per il pensionamento di vecchiaia.
2-ter. Quando è stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto di cui al comma 2-bis, gli obblighi contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché alle forme sostitutive della medesima, sono ridotti di due terzi. Il trattamento pensionistico a cui il lavoratore ha diritto al momento del pensionamento è pari a quello che sarebbe stato attivato se non fosse stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto, con la sola aggiunta di quanto spettante a titolo di perequazione automatica, maturato nel frattempo. È altresì erogata una pensione supplementare corrispondente alla sommatoria dei contributi ridotti versati nel periodo di prosecuzione del rapporto.
2-quater. Decorso il termine previsto per il pensionamento di vecchiaia del dipendente per raggiunti limiti di età, quando questi ha esercitato l'opzione di cui al comma 2-bis, il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, previo preavviso, corrispondendogli, in aggiunta al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, un'ulteriore indennità pari a un quarto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità. L'indennità aggiuntiva non è dovuta in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dopo il compimento del secondo anno successivo alla scadenza del termine originariamente previsto per il pensionamento del dipendente.
2-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è ripartita annualmente, mediante apposito bando di gara ad evidenza pubblica, una

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quota pari al 30 per cento delle risorse rese disponibili dai risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate dagli istituti previdenziali, al fine di finanziare borse di studio finalizzate all'apprendimento e alla qualificazione professionale onde favorire l'accesso al lavoro dei giovani. Il decreto di cui al presente comma disciplina altresì le modalità per la definizione dei bandi di gara e per la presentazione delle domande di finanziamento».

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare la facoltà dei lavoratori dipendenti del settore privato di introdurre un meccanismo di prosecuzione part-time del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità, in concomitanza con la corrispondente assunzione, con contratti di lavoro part-time, di giovani lavoratori.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) facoltà per il lavoratore, al momento della maturazione di almeno 40 anni di anzianità contributiva, di passare, previa intesa con il datore di lavoro, ad un rapporto di lavoro part-time per un anno, con calcolo della pensione determinato sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data di perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi;
b) contestuale trasferimento in busta paga in favore del lavoratore, al momento dell'esercizio della facoltà di cui alla lettera a), della somma detassata corrispondente alla metà dell'aliquota prevista dalla legislazione vigente e mantenimento dell'altra metà della predetta aliquota in capo al datore di lavoro;
c) possibilità per il datore di lavoro di coprire con un ulteriore contratto di lavoro part-time, stipulato con un lavoratore di età non superiore a 30 anni, la prestazione lavorativa facente capo al lavoratore di cui alla lettera a);
d) previsione di una copertura previdenziale figurativa in favore del lavoratore di cui alla lettera c).

Art. 2.
(Delega al Governo in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il trattamento unificato di vecchiaia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare la facoltà dei lavoratori del settore privato di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, fissando a regime quanto già stabilito in via sperimentale dall'articolo 1 della presente legge, in vista di una liberalizzazione più complessiva dell'età pensionabile, nell'ambito di limiti anagrafici minimi e massimi previsti per il trattamento unificato di vecchiaia, sostitutivo delle diverse tipologie vigenti.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) tenere conto degli effetti economici e sociali prodotti nel frattempo dalla disciplina transitoria introdotta dall'articolo 1 della presente legge e apportare a questa le conseguenti modifiche e integrazioni;
b) definire il ruolo delle parti nella decisione relativa alla prosecuzione del rapporto lavorativo, configurando le seguenti possibilità alternative:
1) facoltà per il datore di lavoro e il lavoratore, qualora quest'ultimo abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, di accordarsi preventivamente per il proseguimento dell'attività lavorativa oltre i limiti di età, applicando i normali rendimenti di cui alle disposizioni di legge vigenti;
2) facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato

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esclusivamente secondo il sistema retributivo, di proseguire la propria attività lavorativa anche senza l'accordo con il datore di lavoro, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di risolvere il rapporto di lavoro, previo preavviso, corrispondendo al lavoratore un'ulteriore indennità pari a un quarto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità. In questo caso il termine massimo di prosecuzione del rapporto di lavoro è pari a tre anni;
3) facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato secondo il sistema misto o interamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa per un anno oltre l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sempre che il rapporto di lavoro non sia risolto per altri motivi;
c) escludere dall'ambito applicativo delle disposizioni determinate categorie di lavori, con particolare riferimento a quelli usuranti;
d) prevedere che la domanda di permanenza al lavoro e di contestuale rinvio del godimento dell'assegno pensionistico sia sottoscritta, oltre che dal lavoratore, anche dal datore di lavoro, e sia inoltrata all'ente della previdenza obbligatoria competente entro e non oltre il mese successivo alla maturazione dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia e non oltre i tre mesi precedenti i termini per l'esercizio del diritto stesso;
e) destinare, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, i risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge alla previsione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, di età non superiore a 30 anni, con contratti di lavoro a tempo determinato e al miglioramento delle prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute ai collaboratori in regime di monocommittenza.

Art. 3.
(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative).

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.
2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dai citati articoli 1 e 2 e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2-quinquies, della legge 11 maggio 1990, n. 108, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della presente legge, si provvede mediante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dal 1o luglio 2011, di un «Fondo per l'inserimento lavorativo e l'occupabilità giovanile», nel quale confluiscono le economie derivanti dall'applicazione dei commi da 2-bis a 2-quater della citata

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legge n. 108 del 1990, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della presente legge. A tal fine, la realizzazione degli interventi in attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo avviene nei limiti della dotazione del predetto Fondo, come determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.