CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2011
474.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 maggio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela DAL LAGO, presidente, propone di passare prima all'esame dell'atto del Governo n. 335, per procedere poi con l'esame del provvedimento in sede referente.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
Atto n. 335.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 aprile 2011.

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Luigi LAZZARI (PdL), relatore, illustra la proposta di parere che ha predisposto tenendo conto dei contributi offerti da tutti i gruppi nell'esame in Commissione (vedi allegato). Nel ribadire la legittimità della scelta del modello ITO, sottolinea che alla lettera c) delle condizioni è prevista la tutela dei cosiddetti clienti vulnerabili, mentre alla lettera e), recependo le indicazioni del gruppo della Lega, si prevede l'istituzione di sportelli unici per una trasparente informazione dei clienti finali. Al riguardo, osserva che sono stati già aperti sportelli con queste finalità e che è quindi necessario un coordinamento di questa disposizione con la normativa vigente. Rileva altresì che il punto b) delle osservazioni, relativo alla conformità delle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 7, che prevede l'attuazione della strategia energetica nazionale attraverso tariffe determinate per l'energia elettrica e per il gas in conformità con gli indirizzi formulati dal ministro dello sviluppo economico, può essere meglio specificato, al fine di meglio chiarire il principio di indipendenza del regolatore.
Ribadisce infine la propria disponibilità ad accogliere le ulteriori osservazioni dei colleghi sulla proposta di parere presentata, sulla quale ovviamente sarà necessario conoscere anche la posizione del Governo.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) chiede al relatore di prevedere nella proposta di parere un'ulteriore condizione volta ad inserire nel testo un articolo con l'obiettivo di assicurare il trattamento efficace dei reclami dei clienti finali contro i venditori e i distributori di gas naturale ed energia elettrica e la risoluzione extra giudiziale delle controversie, avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa e vigilando affinché siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea che la materia di cui al punto f) delle osservazioni, che recepisce un'indicazione del gruppo della Lega volta ad incentivare l'adesione a meccanismi di perequazione specifica aziendale con calcolo forfettario a decorrere dall'anno 2004, è stata già trattata in occasione dell'esame del decreto-legge n. 78 del 2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) che, all'articolo 3, comma 4-quater, ha disposto l'applicazione alle aziende elettriche distributrici con meno di 5 mila punti di prelievo del regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese minori non trasferite all'Enel. A questo fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali. Nel provvedimento in esame si rivede il sistema precedentemente approvato e si introduce un meccanismo specifico per piccole imprese con meno di 5 mila punti di prelievo - realtà ancora presenti in alcune zone di montagna - meno generoso rispetto al precedente. Aggiunge che l'osservazione è volta a prevedere una retroattività con un calcolo forfettario all'anno 2004 per l'adesione ai meccanismi di perequazione, che consenta un reale beneficio per le piccole imprese di distribuzione.

Federico TESTA (PD), sottolineato che l'osservazione del collega Fugatti è volta a riconoscere ai territori montani benefici già esistenti per le isole, ritiene che il criterio per effettuare la perequazione a favore delle piccole imprese di distribuzione non possa essere individuato nella quantità dei punti di prelievo delle singole aziende. Reputa necessario chiedere al Governo di individuare un indicatore più sofisticato per l'adesione ai meccanismi di perequazione specifica aziendale, in quanto i costi di questa operazione non ricadono sulle né aziende né sullo Stato, ma sulle bollette dei cittadini. Se in alcuni territori esistono reali difficoltà di distribuzione dell'energia paragonabili a quelle delle isole, è opportuno trovare una soluzione che però non vada contro gli interessi degli utenti finali.

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Ludovico VICO (PD) dichiara di condividere le osservazioni del collega Testa relativamente al fatto che i costi dei meccanismi di perequazione aziendale delle società di distribuzione non debbano, come al solito, ricadere sulla bolletta dei cittadini.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.45.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli, C. 3953 Calearo Ciman.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, presidente, ricorda che nello scorso mese di febbraio si è concluso il ciclo di audizioni informali e che sono state acquisite le valutazioni della Conferenza dello Stato e delle province autonome. Ricorda altresì che il relatore Gava nella seduta del 30 marzo 2011, ha manifestato l'intenzione di presentare un testo che tenga conto dei contributi di tutte le proposte di legge in esame.
Invita pertanto il relatore ad intervenire.

Fabio GAVA (PdL), relatore, fa presente di aver predisposto un testo che intende confrontare con i rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Commissione. A questo fine, chiede al presidente di nominare un Comitato ristretto per elaborare un testo base da sottoporre alla Commissione nel prosieguo dell'esame.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone quindi di procedere - conformemente a quanto prospettato dal relatore - alla nomina di un Comitato ristretto che, in tempi rapidi, proceda a definire il testo da sottoporre alla Commissione.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 13.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 3 maggio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.55.

Sull'iter del provvedimento C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali, in materia di commercializzazione del metano per autotrazione.

Manuela DAL LAGO, presidente, ricorda che nella seduta del 10 febbraio 2011 si è concluso l'esame del nuovo testo unificato C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali, recante disposizioni su «Commercializzazione del metano per autotrazione», con il conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea. In considerazione delle difficoltà di inserire il provvedimento nella programmazione dei lavori dell'Assemblea e del carattere settoriale delle disposizioni in esso contenute, chiede ai rappresentanti dei gruppi se ritengano opportuno avviare le procedure per chiedere alla Presidenza della Camera il suo trasferimento in sede legislativa.

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Enzo RAISI (FLpTP) manifesta un orientamento nettamente contrario al trasferimento del provvedimento in sede legislativa, trattandosi di materia complessa e non settoriale.

Alberto TORAZZI (LNP), in qualità di relatore del provvedimento, sottolinea che il testo approvato dalla Commissione ha eliminato tutte le problematiche derivanti dall'incentivazione del metano e si presenta come un provvedimento di semplificazione che sarebbe opportuno approvare tempestivamente in sede legislativa.

Manuela DAL LAGO, presidente, ritiene opportuno, in ragione dei diversi orientamenti emersi da parte dei gruppi, non procedere ad ulteriori verifiche per l'eventuale trasferimento in sede legislativa del provvedimento, che ritiene pertanto opportuno mantenere nello stato di relazione per l'Assemblea, auspicandone, con l'ausilio di tutti i gruppi favorevoli ad un rapido esame, il sollecito inserimento nel programma dei lavori.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, sottolinea che la X Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite V Bilancio e VII Cultura, sul disegno di legge C. 4307, di conversione del decreto legge n. 34 del 2011, già approvato con modificazioni dal Senato, che reca norme in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
Si illustreranno di seguito le parti direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione relative agli articoli 5 in materia di impianti nucleari e 7 volto ad ampliare le competenze della Cassa Depositi e Prestiti.
L'articolo 5, è stato modificato dal Senato e reca l'abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari. Nella versione originaria disponeva la sospensione, per la durata di un anno, delle disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010 concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti nucleari. Il nuovo testo, in luogo della cosiddetta moratoria nucleare, inizialmente prevista, cancella dall'ordinamento tutta una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute in più leggi approvate nel quadriennio 2008/2011 (decreto-legge n. 112 del 2008, legge n. 99 del 2009, decreto legislativo n. 31/2010, decreto legislativo n. 41 del 2011). In particolare, viene disposta la cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare ed è integralmente riformulata la norma sulla strategia energetica nazionale.
Il primo comma, come modificato dal Senato, precisa che, al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche relativamente alla sicurezza nucleare (con il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico e delle decisioni che saranno prese dalla UE), non si procede più alla definizione e attuazione del programma

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sugli impianti nucleari implicato dagli articoli 25 e 26 della legge n. 99 del 2009.
Il secondo comma, come modificato dal Senato, abroga per intero l'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, che introduceva e disciplinava la cosiddetta «Strategia energetica».
Il comma 3 incide sugli articoli 25, 26 (interamente abrogato) e 29 della legge n. 99 del 2009, sostanzialmente sopprimendo tutti i riferimenti alla individuazione, realizzazione ed esercizio degli impianti e attività nucleari e norme connesse. In particolare, è interamente abrogato l'articolo 26 della legge n. 99, che disciplinava proprio la materia dell'«Energia nucleare», e sono soppresse o modificate le disposizioni o frasi sullo stesso tema contenute in vari commi e lettere degli articoli 25 e 29 della medesima legge. L'articolo 29 della legge n. 99 del 2009, relativo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, viene invece modificato in più punti, al fine di eliminare ogni riferimento a funzioni dell'Agenzia relative a nuovi impianti di produzione di energia nucleare. In base alle modifiche previste, il nuovo testo dell'articolo 29 conferma quindi in capo all'Agenzia i soli compiti relativi alla gestione e sistemazione dei rifiuti radioattivi, dei materiali nucleari provenienti da attività mediche ed industriali, nonché alla protezione dalle radiazioni e alla vigilanza sugli impianti e sui materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.
Il comma 4 modifica l'articolo 133, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 104 del 2010 sul processo amministrativo (giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di energia), espungendo anche qui i riferimenti alla tematica nucleare.
I commi 5 e 6 apportano numerose modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010 (recante disciplina la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi, e definisce le misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate) e al decreto legislativo n. 41 del 2011 che lo ha modificato.
In particolare, il comma 5 modifica (lettera r)) il titolo del decreto legislativo n. 31 del 2010 per eliminare i riferimenti alla localizzazione, la realizzazione, l'esercizio di impianti nucleari e alla campagna d'informazione al pubblico. Riformula l'articolo 1 del decreto legislativo n. 31 del 2010, nel senso di restringerne il campo di applicazione. Infatti, sono espunti i riferimenti alle attività di costruzione, di esercizio e di decommissioning degli impianti nucleari, e tutta la norma viene riferita esclusivamente alla localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco tecnologico comprensivo di un Centro studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti di attività pregresse di impianti nucleari e similari; alle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del parco tecnologico; ai benefici economici relativi alle attività di esercizio degli impianti del Deposito nazionale a favore di residenti, imprese operanti nel territorio circostante il sito e gli enti locali interessati. Il comma 5 riformula inoltre l'articolo 2 del decreto legislativo n. 31/2010, sostanzialmente eliminando le definizioni specificamente attinenti agli impianti e ai siti nucleari non più considerati dal provvedimento; riformula l'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010, anche qui espungendo ogni riferimento alla materia nucleare. Il nuovo articolo 3 è ora intitolato non più alla strategia nucleare ma semplicemente «Documento programmatico» e consta di un solo comma. Vi si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico - che può avvalersi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare - di concerto con i ministri delle infrastrutture e dell'ambiente siano stabiliti gli

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indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.
Sono altresì abrogate le disposizioni del titolo II del decreto legislativo n. 31 del 2010 (articoli 4-24) relative al procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; ai benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese e le disposizioni sulla decommissioning degli impianti, nonché della disposizione del titolo III (articolo 29) concernente il corrispettivo per il conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato.
Le modifiche all'articolo 26 sono finalizzate ad eliminare, tra i compiti affidati alla Sogin S.p.A., quelli relativi alla gestione di nuovi impianti.
Le modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 sono finalizzate al coordinamento del testo.
Il comma 5 del provvedimento in esame dispone altresì l'abrogazione dell'articolo 29 che disciplina le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari e dal ciclo del combustibile. Tale articolo risulta infatti inutile alla luce della rinuncia alla costruzione di nuovi impianti prevista dall'articolo in esame.
Le modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010, che disciplina la corresponsione di un contributo «compensativo» ai territori limitrofi al Parco Tecnologico, sono finalizzate ad eliminare ogni riferimento ai rifiuti radioattivi provenienti dai nuovi impianti disciplinati dal titolo II. Viene introdotto un criterio per il riparto tra i vari enti locali coinvolti, del contributo compensativo citato. Tale contributo è destinato:
per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio è ubicato l'impianto;
per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato l'impianto;
per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 km dal centro dell'edificio Deposito.

Il comma 6 abroga gli articoli del decreto legislativo n. 41/2011 che intervenivano sulle parti del decreto legislativo n. 31 del 2010 a loro volta abrogate o interamente sostituite dalla norma in esame.
Il comma 7 del provvedimento in esame precisa che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi, sia adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Infine, il comma 8 detta una nuova disciplina (interamente sostitutiva di quella prevista nel decreto-legge n. 112 del 2008) dei contenuti e modalità di adozione della Strategia energetica nazionale (SEN) che dovrà essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei ministri tiene conto, a livello di Unione europea e a livello internazionale, delle valutazioni effettuate sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni in materia di scenari energetici e ambientali.
Segnalo, altresì, che il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, intervenendo sul tema della sicurezza dell'energia nucleare, pur ricordando che il mix energetico è di competenza degli Stati membri, conviene sulla necessità di procedere, in via prioritaria, al riesame della sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'Unione europea sulla scorta di una valutazione esauriente e trasparente dei rischi (stress test). Il Consiglio europeo valuterà le prime conclusioni entro la fine del 2011 sulla base di una relazione della Commissione.
L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, è volto ad ampliare

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l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti Spa (CDP), consentendole di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, livelli occupazionali, entità di fatturato e di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. A seguito della modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, le società le cui partecipazioni possono essere oggetto di acquisizione dalla CDP devono altresì risultare in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico ed essere caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. La definizione dei requisiti, anche quantitativi, che devono possedere le società ai fini della qualificazione di «società di interesse nazionale» è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere trasmesso alle Camere. Si osserva, al riguardo, che non è fissato un termine per l'adozione del predetto decreto.
Le partecipazioni in società di interesse nazionale possono essere acquisite dalla CDP anche attraverso veicoli societari, fondi di investimento partecipati dalla Società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Qualora l'acquisizione delle partecipazioni da parte della CDP avvenga utilizzando risorse provenienti dalla raccolta postale, esse devono essere contabilizzate nella «gestione separata» della Società. Appare opportuno evidenziare, in via generale, come l'articolo in esame si collochi nell'ambito di una serie di modifiche al regime giuridico della Cassa depositi introdotte dal legislatore negli ultimi anni al fine ampliarne l'operatività - sia in termini di oggetto sociale sia con riferimento alle possibilità di utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale - nella prospettiva della creazione di migliori condizioni di accesso al credito e alla liquidità per le imprese nazionali. Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere.

Andrea LULLI (PD), sottolineata la complessità e la delicatezza delle questioni trattate nelle parti di competenza della X Commissione, ritiene che il parere non possa essere espresso nella seduta prevista per domani.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.