CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2011
464.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 4193 Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Al comma 3, dopo le parole: quantità limitata inserire le seguenti: di submunizioni esplosive.
3. 1. Sarubbi, Rugghia, Barbi, Villecco Calipari, Mogherini Rebesani, Garofani.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Divieto di intermediazione).

1. È vietato alle banche, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio e alle società di investimento a capitale variabile, nonché agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle fondazioni bancarie, finanziare società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1.
3. 01. Di Stanislao, Evangelisti.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Obblighi a carico dei detentori di munizioni e submunizioni a grappolo).

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende presenti sul territorio italiano produttrici di munizioni a grappolo, di submunizioni esplosive, e di loro componenti, come definite dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione, nonché chiunque detenga a qualsiasi titolo munizioni a grappolo, submunizioni esplosive, o parti di esse, devono effettuare denuncia delle munizioni a grappolo, delle submunizioni esplosive o delle singole parti di esse, di cui sono in possesso, ai comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri, e provvedere entro i successivi sessanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai sensi della legislazione vigente, in punti di raccolta all'uopo designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.
5. 01. Rugghia, Sarubbi, Villecco Calipari, Garofani, Mogherini Rebesani, Barbi.

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Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Obblighi a carico di coloro che dispongono di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive).

1. Chiunque disponga, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo o di parti di esse, come definite dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione, deve farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 02. Sarubbi, Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Mogherini Rebesani, Barbi.

ART. 7.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
3. Chiunque disponga, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di bombe a grappolo o di parti di esse deve farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire i necessari controlli volti a garantire la sospensione e la rinuncia di qualunque attività produttiva.
7. 1. Di Stanislao, Evangelisti.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona e di munizioni e sub-munizioni a grappolo).

1. Agli intermediari finanziari abilitati, di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, è vietato il finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, deposito, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e sub-munizioni a grappolo.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) intermediari abilitati: le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, nonché gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le fondazioni bancarie e i fondi pensione;
b) finanziamento: ogni forma di supporto finanziario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui alla lettera a);
c) mina antipersona: ogni dispositivo od ordigno corrispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374;
d) munizioni e sub-munizioni a grappolo (cluster): ogni munizione convenzionale corrispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2, numero 2, della Convenzione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, dell'utilizzo, della riparazione, della promozione, della vendita, della distribuzione, dell'importazione, dell'esportazione, del deposito, della detenzione o del trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e sub-munizioni a grappolo. Nello stesso termine, la Banca d'Italia indica l'ufficio responsabile

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della pubblicazione annuale dell'elenco delle società di cui al comma 1.
4. Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui al presente articolo, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso le sedi degli stessi.
5. Gli intermediari abilitati che non osservano il divieto di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, che non osservano il divieto di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.
7. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo importa la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate in mercati regolamentati, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di cui fa parte una società quotata.
7. 01. Sarubbi, Rugghia, Mogherini Rebesani, Villecco Calipari, Garofani, Barbi.

ART. 8.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Convenzione, concernenti l'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo e la cooperazione e l'assistenza internazionale, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2011, da destinarsi al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
8. 1. Rugghia, Sarubbi, Villecco Calipari, Mogherini Rebesani, Barbi, Garofani.

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ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE

L'indagine conoscitiva è finalizzata ad acquisire elementi di valutazione circa il processo di ristrutturazione in corso della rete diplomatico-consolare, in relazione sia all'obiettivo di una presenza più rispondente alla promozione del sistema-paese sia all'obiettivo di una riduzione dei costi. In particolare, si ritiene necessario valutare l'adeguatezza dell'attuale distribuzione geografica delle sedi diplomatiche e consolari rispetto all'evoluzione degli scenari internazionali e dei correlativi interessi nazionali. Sarà altresì oggetto di attenzione l'analisi delle ripercussioni sui servizi resi alle collettività italiane all'estero.
L'indagine mira altresì a verificare lo stato di attuazione della riforma interna del Ministero degli affari esteri, avviata con il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, che ha soppresso le direzioni generali per aree geografiche, integrandole nelle direzioni generali tematiche. In tale ambito, si procederà inoltre ad approfondire l'impatto dell'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna.
L'attività conoscitiva sarà peraltro l'occasione per un esame organico delle conseguenze che i tagli di bilancio che si sono susseguiti negli ultimi esercizi hanno comportato sotto il profilo dell'adempimento delle funzioni istituzionali del Ministero degli affari esteri e degli obblighi internazionali del Paese.
L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione al Presidente della Camera.

Soggetti da audire:
Ministro degli affari esteri;
Direttori generali e centrali del Ministero degli affari esteri;
Ambasciatori, consoli e funzionari diplomatici;
Rappresentanti delle categorie interessate (operatori economici, italiani all'estero, personale ministeriale);
Esperti in materia internazionalistica.

Termine dell'indagine:
31 dicembre 2011.