CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 marzo 2011
458.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

TESTO BASE

NORME PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO ISTITUTIVO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Obbligo di cooperazione).

1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito denominato «statuto», e della presente legge, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 2.
(Attribuzioni del Ministro della giustizia).

1. Il Ministro della giustizia cura i rapporti di cooperazione con la Corte penale internazionale previa intesa, ove occorra, con i Ministri interessati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Riceve le richieste provenienti dalla Corte, vi dà seguito e presenta ad essa atti e richieste.
2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 3, dello statuto.
3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga nei tempi e con le modalità dovuti.

Art. 3.
(Norme applicabili).

1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano, se non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale.
2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 4.
(Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria).

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la

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Corte d'appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 7.
2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma chiede alla medesima corte di dare esecuzione alla richiesta.
3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, dà esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.
4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.
5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.
6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa del testimone, del perito o del consulente tecnico, i quali, sebbene citati, non sono comparsi. Le spese di accompagnamento sono poste a carico dello Stato.
7. Nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma assiste il Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attività da eseguire nel territorio dello Stato.

Art. 5.
(Trasmissione di atti e documenti).

1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti riservati che sono stati acquisiti all'estero. Resta salva l'applicazione dell'articolo 73 dello statuto.
2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministeri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti possa compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione è sospesa. In tale caso si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'autorità giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.
4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.

Art. 6.
(Immunità temporanea nel territorio dello Stato).

1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, è prevista per il compimento di un atto la presenza nel territorio dello Stato di un testimone o di un imputato che si trova all'estero, lo stesso non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettato ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori all'ingresso nel territorio dello Stato.
2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato italiano decorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

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Art. 7.
(Patrocinio a spese dello Stato).

1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richiesta della Corte penale internazionale da adempiere sul territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede.

Art. 8.
(Richieste alla Corte penale internazionale).

1. Quando l'autorità giudiziaria deve formulare alla Corte penale internazionale le richieste previste nell'articolo 93, paragrafo 10, dello statuto, le invia al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, che le trasmette al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro undicesimo del codice di procedura penale.
2. Nel caso previsto dall'articolo 727, comma 4, del codice di procedura penale, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma trasmette direttamente la richiesta alla Corte penale internazionale, informandone il Ministro della giustizia.

Art. 9.
(Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale).

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello assistono, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo statuto.

TITOLO II
CONSEGNA

Art. 10.
(Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna).

1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna.
2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione.
3. La Corte penale internazionale è informata di ogni richiesta formulata dalla persona nei cui confronti è stata eseguita la misura, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, dello statuto.
4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 11.
(Revoca della misura cautelare ai fini della consegna).
1. La misura cautelare è sempre revocata:
a) se dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura

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penale senza che la corte d'appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;
b) se la corte d'appello di Roma abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;
c) se è decorso il termine indicato nell'articolo 12, comma 7, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;
d) se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale, senza che questa sia avvenuta. Il termine per la consegna può essere prorogato su richiesta della medesima Corte, nei limiti temporali indicati nella lettera a).

Art. 12.
(Procedura per la consegna).

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria è depositata nella cancelleria della stessa corte d'appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.
2. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, lettera c), dello statuto.
3. La corte d'appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza definitiva di condanna;
b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;
c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione della Corte penale internazionale;
d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello statuto.

4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d'appello di Roma, ove l'eccezione non sia manifestamente infondata, sospende il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'ulteriore inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non può essere eccepito né ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna.
5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche per il merito. Esso ha effetto sospensivo.
6 La Corte penale internazionale può presenziare all'udienza con un proprio rappresentante.
7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso della persona la cui consegna è richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione stabilito ai sensi del comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 13.
(Applicazione provvisoria della misura cautelare).

1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo 1, e 92 dello statuto, l'applicazione della misura della custodia cautelare

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può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:
a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;
b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 10.
3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro sessanta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall'articolo 92 dello statuto.

TITOLO III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Art. 14.
(Giudice competente).

1. La corte d'appello di Roma è il giudice competente ai sensi dell'articolo 665, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 15.
(Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano).

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto stabilito nello statuto.
2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia comunica alla medesima Corte senza ritardo se la designazione è stata accettata.
3. Il Ministro della giustizia trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 delle Regole di procedura e prova della Corte penale internazionale unitamente alla traduzione in lingua italiana.

Art. 16.
(Regime penitenziario).

1. L'esecuzione della pena inflitta dalla Corte penale internazionale è regolata dalle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e della presente legge, in conformità allo statuto e alle Regole di procedura e prova della stessa Corte.
2. Il Ministro della giustizia, previa consultazione con la Corte penale internazionale, può disporre l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge.
3. L'esame dei detenuti nei cui confronti è stata disposta l'applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo può avvenire nei luoghi e secondo le modalità previsti dagli articoli 145-bis e 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 17.
(Controllo sull'esecuzione della pena).

1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale internazionale le modalità di esercizio del potere di controllo

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sull'esecuzione della pena attribuito dallo statuto alla stessa Corte.
2. Con le modalità concordate ai sensi del comma 1 sono definite le forme e le modalità per assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni tra il condannato e la Corte penale internazionale.
3. Il Ministro della giustizia trasmette immediatamente alla Corte penale internazionale le domande di misure alternative alla detenzione, di sospensione o differimento dell'esecuzione della pena, di liberazione anticipata, di ammissione al lavoro esterno, di permessi, ovvero di ogni altro provvedimento incidente sulla libertà personale del condannato, unitamente a tutta la documentazione pertinente.
4. Se la Corte penale internazionale ritiene che il condannato non possa beneficiare del provvedimento richiesto, il Ministro della giustizia può chiedere alla stessa Corte il trasferimento del condannato in altro Stato.

Art. 18.
(Informazioni alla Corte penale internazionale).

1. Quando il condannato è deceduto o evaso, il Ministro della giustizia ne informa immediatamente la Corte penale internazionale.
2. Il Ministro della giustizia informa altresì la Corte penale internazionale due mesi prima della data di scarcerazione del condannato per espiazione di pena.
3. I procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante che concerne il condannato sono tempestivamente comunicati alla Corte penale internazionale.

Art. 19.
(Luogo di detenzione).

1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia per fini cautelari che in espiazione della pena può avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 20.
(Esecuzione di pene pecuniarie).

1. Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle sanzioni previste nell'articolo 77, paragrafo 2, dello statuto sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità di quanto in esse stabilito.
2. La corte d'appello di Roma, su richiesta del procuratore generale presso la medesima corte, provvede all'esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale internazionale.
3. Quando non è possibile eseguire la misura di cui al comma 2, la corte d'appello di Roma dispone la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità, di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica.
4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applicano le disposizioni dell'articolo 676 del codice di procedura penale.
5. Le somme, i beni e le utilità confiscate sono messe a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia. Esse pertanto affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce «Ministero della giustizia», per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
6. Gli ordini di riparazione sono eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.

Art. 21.
(Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie e di misure patrimoniali).

1. Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni da parte della Corte

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penale internazionale, insorgono difficoltà nell'esecuzione, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova.

Art. 22.
(Disposizione in materia di giurisdizione).

1. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare.
2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni degli uffici giudiziari previste dalla presente legge sono esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari.
3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni previste dalla presente legge in capo al Ministro della giustizia sono esercitate d'intesa con il Ministro della difesa. Resta salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all'ordinamento penitenziario militare.

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato l'articolo aggiuntivo 12.03 del relatore;
rilevato che:
l'emendamento, diretto a modificare l'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità dei magistrati, è stato presentato dal relatore ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 giugno 2006 (Traghetti del Mediterraneo SpA), per adeguamento alla procedura di infrazione 2009/2230;
la Commissione europea ha ritenuto che i commi 1 e 2, dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 violano i principi generali dell'ordinamento dell'UE in materia di responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per i danni cagionati da autorità giudiziarie in violazione del diritto comunitario, quali enucleati dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'UE;
il comma 1 appare in contrasto con la giurisprudenza consolidata in quanto esso limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o di colpa grave del giudice;
sul punto nella sentenza Traghetti del Mediterraneo SpA si legge che»il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza della Corte 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler».
l'articolo aggiuntivo, modifica il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, sostituendo le parole «con dolo o colpa grave» con le parole «in violazione manifesta del diritto»;
il punto 54 della sentenza Köbler stabilisce che «Al fine di determinare se questa condizione sia soddisfatta, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento dei danni deve tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato», al punto 55 si stabilisce che «Fra tali elementi compaiono in particolare il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l'inescusabilità dell'errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria nonché la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234, terzo comma, CE» ed al punto 56 si chiarisce che «In ogni caso, una violazione del diritto comunitario è sufficientemente caratterizzata allorché la decisione di cui trattasi è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in questa materia»;
potrebbe essere opportuno introdurre nell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 una disposizione che riprenda quanto previsto dalla sentenza Köbler in

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merito ai parametri di valutazione della manifesta violazione del diritto nonché sopprimere il comma 3 nel quale si stabiliscono i casi di colpa grave;
l'emendamento sopprime il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, secondo cui: «Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.»;
secondo la Commissione europea il comma 2 sarebbe incompatibile con l'ordinamento europeo in quanto escluderebbe ogni responsabilità dello Stato per danni arrecati ai singoli per violazione del diritto comunitario commessa da un organo giurisdizionale nazionale nell'interpretazione di norme o nella valutazione di fatti e prove. La Commissione europea richiama al riguardo la sentenza Traghetti del Mediterraneo Spa, nella quale si afferma che escludere ogni responsabilità dello Stato per il fatto che la violazione del diritto comunitario deriva da un'operazione di interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove effettuata da un organo giurisdizionale equivarrebbe a privare della sua stessa sostanza il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui «uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai singoli per violazioni del diritto comunitario che gli sono imputabili in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario, qualunque sia l'organo di tale Stato la cui azione od omissione ha dato origine alla trasgressione». Nella sentenza Traghettila Corte di giustizia ha inoltre ribadito che «tale constatazione vale, a maggior ragione, per gli organi giurisdizionali di ultimo grado, incaricati di assicurare a livello nazionale l'interpretazione uniforme delle norme giuridiche»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) dopo il comma 1 dell'articolo 2 la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire il seguente: «1.bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto comunitario, si deve tenere conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234, terzo comma, CE, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.»;
2) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 2.

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ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI GRUPPI PD, UdC E IdV

La Commissione Giustizia,
esaminato l'articolo aggiuntivo in oggetto;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
le lettere a) e b) siano sostituite dalla seguente: a) al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: «, salvo il caso di manifesta violazione del diritto comunitario da parte del giudice di ultima istanza, da valutare tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto e tenendo conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234, terzo comma, CE, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.».
Ferranti, Rao, Palomba.