CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2011
457.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela DAL LAGO, presidente, in considerazione di successivi impegni parlamentari del deputato Torazzi, propone di passare immediatamente all'esame in sede consultiva del provvedimento C. 3548, di cui è relatore.

La Commissione concorda.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.
C. 3548 Meta.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, sottolinea che la finalità della proposta di legge in titolo, chiarita dall'articolo 1, è quella di favorire la costruzione di navi da adibire ad interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti, collisioni o sinistri alle piattaforme, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente.

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Tale intervento viene espressamente ricollegato ai contenuti della politica dell'Unione europea sulla sicurezza dei mari, alla decisione 2002/868/CE (decisione della Commissione del 17 luglio 2002 relativa al regime di aiuti attuato dall'Italia per ridurre il numero delle navi a scafo singolo, con oltre venti anni di età, della flotta cisterniera italiana), nonché alla legge n. 51/2001 (Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo).
L'articolo 2, specificando la previsione di cui all'articolo 1, dispone al comma 1 che lo Stato italiano promuova la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione meteorologica, in conformità alle conclusioni dei Ministri dei trasporti dell'Unione europea nell'ambito della sessione del Consiglio 5 e 6 dicembre 2002; alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2002) 681, del 3 dicembre 2002; alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002. In proposito, ricorda che tali iniziative europee sono intervenute a seguito del naufragio della petroliera Prestige, avvenuto il 13 novembre 2002 al largo delle coste della Galizia, nel nord della Spagna. In particolare, nella comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2002, si fa riferimento ad una serie di misure destinate al rafforzamento della sicurezza marittima ed alla prevenzione dei rischi di inquinamento dei mari, nell'ambito dell'attuazione dei c.d. pacchetti Erika 1 e Erika 2.
Il comma 2 demanda ad un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle caratteristiche tecniche delle navi. Nei due mesi successivi all'emanazione del decreto, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà promuovere una procedura concorsuale a livello europeo per la costruzione e la gestione delle navi.
Per quanto riguarda le attività affidate alle navi, esse formeranno oggetto di un apposita convenzione, stipulata dal Ministero con la società aggiudicataria. Nella convenzione, ai sensi del comma 3, verranno indicati: la durata della concessione, comunque non superiore a venti anni; la tipologia del servizio; la tabella d'armamento; le eventuali prescrizioni che il Ministero riterrà opportune per garantire gli interventi di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente.
Il comma 4 precisa che alla società concessionaria del servizio si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione). Tale norma prevede che le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale istituito dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 457 del 1997, siano esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
Il comma 5 prevede che, per la copertura degli oneri finanziari, quantificati in 26 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provveda con gli stanziamenti del fondo istituito dal successivo articolo 3.
L'articolo 3, al comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per la costruzione e per l'esercizio delle due unità navali di cui all'articolo 2. Il comma 2 stabilisce che il fondo venga finanziato dalle società importatrici di petrolio e di prodotti derivati, mediante versamento di un importo di 18 centesimi di euro per ogni tonnellata acquistata a decorrere dal 1 gennaio 2011, per la durata di venti anni.

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Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di individuare le modalità di corresponsione delle somme in dotazione del fondo. Il comma 4 precisa che le risorse derivanti dal versamento dovuto dalle società di importazione di petrolio, valutate in 27 milioni di euro annui, vengano poste a carico di un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che lo stesso Ministero debba provvedere alle successive erogazioni al fondo.
In conclusione, restando comunque disponibile a recepire le osservazioni dei colleghi che emergeranno nel corso del dibattito, in considerazione della portata limitata delle disposizioni di competenza della X Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Manuela DAL LAGO, presidente, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.40.

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
C. 975-2513/B.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lella GOLFO (PdL), relatore, ricorda che la X Commissione ha espresso un parere sul testo unificato approvato in prima lettura dalla Commissione di merito, in data 22 settembre 2009, e che il testo è stato successivamente modificato dal Senato.
Rispetto al testo già esaminato, segnala che le uniche modifiche riguardano l'articolo 4, recante le disposizioni di attuazione. Si specifica espressamente che il decreto del ministro delle politiche agricole, previsto per l'individuazione dei parametri del confezionamento degli imballaggi, dovrà anche individuare le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore.
In considerazione del limitato impatto delle nuove disposizioni sulle competenze della Commissione, propone di esprimere un parere favorevole alla Commissione agricoltura.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 marzo 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
Atto n. 335.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del

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giorno, rinviato nella seduta del 16 marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha dato disponibilità per la richiesta audizione sul provvedimento in titolo.

Federico TESTA (PD) lamenta preliminarmente l'assenza di un rappresentante del Governo alla discussione di un provvedimento complesso e di notevole importanza per l'assetto del settore dell'energia italiana.
Nel merito del provvedimento osserva che, all'articolo 1, il comma 1 prevede che il ministro dello sviluppo economico adotti tutta una serie di provvedimenti per garantire l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa ed altro. Sottolineato che l'apertura a logiche di mercato è di fondamentale importanza nel campo dell'energia, riterrebbe opportuno un richiamo alle logiche di mercato, in assenza del quale la sensazione è quella di un importante passo indietro sul fronte delle liberalizzazioni.
Con riferimento all'articolo 3, comma 7, rileva una incongruenza tra lo schema di decreto in esame e la direttiva europea. All'ultimo periodo del comma 7 si prevede, infatti, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) eserciti le proprie competenze in materia tariffaria in conformità con gli indirizzi stabiliti dal Governo. Sottolineato che la materia tariffaria è di esclusiva competenza dell'AEEG, rileva che la disposizione appare in contrasto anche con le prerogative riconosciute all'Autorità.
Osserva che l'articolo 10 presenta il modello scelto dal Paese relativamente alla separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto. Ricorda che la direttiva prevede tre modelli: la separazione proprietaria, il modello del Gestore di trasporto indipendente (Independent Transmission Operator - ITO), ovvero un sistema secondo il quale, pur sotto il controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata, si persegue la «neutralità» dall'influenza della medesima impresa tramite regole atte a garantire l'indipendenza e la correttezza dell'operato; il modello del Gestore di sistema indipendente (Independent System Operator - ISO), ovvero un gestore della rete di trasporto separato societariamente dal soggetto che ha la proprietà della rete. Nello schema di decreto si stabilisce che entro il 3 marzo 2012 l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas è tenuta a conformarsi alla disciplina del Gestore di trasporto indipendente (ITO). A suo avviso, innanzitutto, sarebbe opportuno che nello schema di decreto si recepisse comunque la separazione proprietaria fatto salvo che, nei casi di imprese verticalmente integrate, si opti per il modello ITO. Ritiene infatti che la separazione proprietaria sia il modello più adatto a garantire che le infrastrutture di rete possano essere usate da molteplici operatori per una serie di motivi. In primo luogo, se l'infrastruttura è di proprietà di un unico soggetto vi è un rischio evidente per l'affermazione di un mercato concorrenziale. Qualcuno sostiene che una buona attività di regolazione possa impedire che il soggetto proprietario usi l'infrastruttura a suo unico vantaggio: tuttavia, osserva che l'attività di regolazione presenta aspetti problematici per il mercato del gas che è caratterizzato da contratti take or pay. In secondo luogo, il modello della separazione proprietaria appare più adatto a garantire lo sviluppo degli investimenti perché favorisce i soggetti che hanno interesse a far crescere il mercato e le infrastrutture. In questi ultimi anni, invece, si è assistito ad un limitato sviluppo delle infrastrutture e ad una insufficiente liberalizzazione del mercato del gas che ha inciso negativamente sul costo della bolletta. Ritiene che la scelta del modello ITO nel nostro Paese avvantaggi l'operatore dominante a scapito della concorrenza

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e richieda altresì un'eccessiva pervasività di controlli da parte dell'Autorità di regolazione.
Osserva, che non sembra recepito dallo schema di decreto in esame l'articolo 23 della direttiva relativo ai poteri decisionali in materia di connessione degli impianti di stoccaggio, dei terminali di rigassificazione del GNL e di clienti industriali al sistema di trasporto. Invita, pertanto, il relatore a tenere conto di questo aspetto nella proposta di parere.
Con riferimento all'articolo 15, comma 5, sottolinea che il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata abbia ritardato gli investimenti previsti in base al piano decennale di sviluppo della rete, adotta le misure previste dall'articolo 16 che reca disposizioni concernenti lo sviluppo della rete. Osserva che la direttiva attribuisce questa competenza all'Autorità e non all'Esecutivo. Ma al di là del rispetto della direttiva, che va visto con attenzione al fine di evitare procedimenti di infrazione, all'articolo 16 si affronta poi il tema dello sviluppo della rete e dei poteri decisionali in materia di investimenti. Le disposizioni prevedono che gli operatori presentino un piano decennale di investimenti e che il MiSE ne valuti la coerenza. Ritiene che le competenze debbano essere duplici, nel senso che il Ministero debba valutare la coerenza con la strategia energetica nazionale e che l'Autorità debba invece intervenire per valutare la coerenza del piano decennale di investimenti con gli assetti concorrenziali del mercato. Quanto al comma 7, si prevede che il MiSE, sentita l'AEEG, controlli e valuti l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete: questa competenza, invece, andrebbe riservata esclusivamente all'AEEG. Con riferimento al comma 8, osserva che la disposizione non appare correttamente formulata laddove fa riferimento alla mancata realizzazione dell'investimento «per cause a lui (al Gestore) non imputabili». Come si desume anche dalla direttiva occorre, al contrario, fare riferimento alle cause imputabili al Gestore, escludendo quindi dall'applicazione della norma i casi di forza maggiore.
L'articolo 24 apporta alcune modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000 sulla materia del regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale e, in particolare, sul valore di rimborso delle reti di distribuzione da corrispondere al Gestore uscente. Osserva che il nuovo Gestore è tenuto a corrispondere al distributore uscente il valore, ossia il valore di bilancio degli investimenti non ancora ammortizzati. Il valore in uscita è calcolato in base alla RAB (Regulatory Asset Base) e rappresenta il valore del capitale investito netto calcolato sulla base delle regole definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per le società di trasporto e rigassificazione al fine della determinazione dei ricavi di riferimento. Ritiene pertanto che sia necessario omogeneizzare i criteri relativi al valore di rimborso.
Con riferimento all'articolo 28, relativo alla semplificazione delle norme sull'attività di importazione del gas naturale, ritiene che l'autorizzazione del MiSE debba essere prevista solamente per importazioni provenienti da Paesi extraeuropei.
Per quanto riguarda il finanziamento della AEEG, ricorda che la direttiva prevede meccanismi connessi all'autonomia e che bisogna quindi rimuovere l'attuale meccanismo in base al quale di fatto viene istituita una cassa comune di finanziamento per le diverse Autorità che si traduce, visto che l'AEEG è finanziata attraverso le bollette energetiche, in una sorta di tassazione occulta a danno dei cittadini. Vanno inoltre consentiti alla medesima AEEG la reale autonomia di gestione delle proprie risorse, anche tramite compensazione delle diverse voci di spesa, nonché l'adeguamento della dotazione di personale ai nuovi compiti affidati (e da questo punto di vista l'ITO è - come detto in precedenza - destinato ad assumere una grandissima quantità di risorse).
Sottolinea infine che, di norma, la deducibilità degli interessi passivi è pari al

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30 per cento del risultato operativo lordo. Tale previsione non vale per gli investimenti relativi alle infrastrutture dei servizi di pubblica utilità, purché di proprietà di soggetti il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, mentre ciò non vale per i soggetti a natura privata. Ciò crea una evidente disparità nei confronti degli investimenti privati in infrastrutture che invece dovrebbero essere fortemente sostenuti. Auspica quindi che in questo provvedimento, che riguarda le reti, si trovi modo di introdurre una correzione a questa discriminazione, così come richiesto anche con un parere dell'Antitrust del settembre 2008.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.