CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 novembre 2010
408.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2754 ed abbinate, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;
condiviso l'obiettivo generale del provvedimento di introdurre ulteriori strumenti di sostegno pubblico in favore delle piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura fondamentale del sistema economico nazionale;
rilevato come alcune delle disposizioni recate dal testo unificato, in particolare per quanto riguarda i profili tributari, abbiano natura prevalentemente programmatica;
evidenziato come alcune delle previsioni recate dal testo determinino effetti di minor gettito potenzialmente rilevanti, per i quali non si individua alcuna forma diretta di copertura finanziaria;
sottolineata l'esigenza di assicurare il coordinamento delle disposizioni contenute nel provvedimento con l'ordinamento tributario vigente, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni che potrebbero determinare problemi applicativi e pregiudicare gli obiettivi di semplificazione sottesi allo stesso intervento legislativo;
rilevato come il tema della revisione della fiscalità delle imprese deve essere affrontato nel quadro generale della riforma complessiva del sistema fiscale già avviata dal Governo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, i quali prevedono che i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti, per le quali siano decorsi i termini per la liquidazione stabiliti dal contratto, possono compensare anche parzialmente tali importi con i debiti che siano maturati nei confronti del medesimo soggetto, provveda la Commissione di merito a sopprimere tali previsioni, le quali comportano una perdita di gettito di rilevante entità, e non sono coordinate con il comma 2 dell'articolo 14, il quale conferisce una delega al Governo finalizzata ad introdurre analogo tipo di compensazione;
2) con riferimento al comma 12 dell'articolo 12, il quale definisce come «tecnologiche» quelle imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dell'imponibile, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, in quanto essa non specifica a quale imposta si riferisca detto imponibile;
3) con riferimento alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 13, le quali prevedono che lo Stato ponga in essere

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politiche di integrale detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale, provveda la Commissione di merito a sopprimere tali previsioni, le quali, oltre a rivestire carattere meramente programmatico ed a sovrapporsi con le previsioni in materia recate dall'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 2010, recentemente prorogate dal disegno di legge di stabilità, configurano agevolazioni fiscali per le quali occorre rispettare la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che comporterebbero una perdita di gettito quantificabile, in termini di competenza, in alcune centinaia di milioni di euro, senza indicare direttamente alcuna forma di copertura;
4) con riferimento all'articolo 14, comma 1, il quale conferisce una delega al Governo per la riforma dell'imposizione tributaria relativa alle imprese, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, sia in quanto essa rischia di sovrapporsi con la complessiva riforma del sistema fiscale già avviata dal Governo, sia in quanto l'attuazione della stessa delega comporterebbe minori entrate quantificabili in alcuni miliardi di euro;
5) sempre con riferimento al comma 1 dell'articolo 14, provveda comunque la Commissione di merito:
a definire meglio gli strumenti tributari utilizzabili per realizzare le finalità agevolative di cui alla lettera a), numero 1), nonché la tipologia di imposta oggetto della stessa agevolazione;
a specificare meglio le forme di investimento oggetto di agevolazione indicate dalla lettera a), numero 1.1);
a chiarire che lo scomputo dell'incremento dell'indebitamento dal valore degli investimenti e delle spese esclusi dall'imposizione, ai sensi della lettera a), numero 1.7), riguarda gli incrementi di indebitamento riferibili ai predetti investimenti;
a chiarire se la deducibilità, fino a un massimo del 50 per cento, degli importi investiti dalle persone fisiche, dalle società di persone e dalle persone giuridiche come capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese, prevista dalla lettera a), numero 2, si applichi anche all'IRAP;
a coordinare la lettera a), numero 3, con l'articolo 1, comma 40, della legge n. 244 del 2007, di cui riproduce testualmente il contenuto, il quale prevede un regime, non entrato in vigore in mancanza della disciplina attuativa, di tassazione separata, con aliquota del 27,5 per cento, sui redditi d'impresa percepiti da imprenditori individuali e sui redditi derivanti dalla partecipazione in società personali;
a coordinare il regime semplificato per l'esecuzione degli obblighi documentali e degli adempimenti formali, nonché per la determinazione degli imponibili, di cui alla lettera b), numero 1), con il regime di contabilità semplificata attualmente vigente;
a coordinare le forme di imposizione forfetaria, di cui alla lettera b), numero 2), con i regimi di imposizione forfetaria già attualmente vigenti;
a correggere, alla lettera c), il riferimento, previsto nell'ambito della progressiva esclusione delle imprese dall'IRAP, alla «soglia di tassazione», facendo invece riferimento all'ammontare della deduzione dall'imponibile IRAP previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché a chiarire se il riferimento agli «eventuali ulteriori costi» che si propone di escludere dalla base imponibile IRAP intenda indicare l'esclusione di ogni costo, a qualunque titolo sostenuto dall'impresa;
6) con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, che contiene una delega legislativa per disciplinare la facoltà, in favore delle imprese creditrici nei confronti di amministrazioni pubbliche, in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di compensare i medesimi crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi a obbligazioni tributarie e per oneri sociali, provveda la Com

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missione di merito a sopprimere la previsione, la quale comporta una perdita di gettito di rilevante entità, senza indicare direttamente alcuna forma di copertura finanziaria; provveda comunque la Commissione di merito a coordinare la medesima previsione con i commi 2 e 3 dell'articolo 8, che introducono norme aventi analoga finalità, nonché a riformulare la dizione «per oneri sociali», la quale non risulta del tutto perspicua nel contesto della disposizione, specificando che la compensazione può avvenire, oltre che con somme dovute a titolo di tributi, con contributi o somme comunque dovute a titolo di oneri sociali;
7) con riferimento ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 14, provveda la Commissione di merito a correggere i riferimenti, ivi contenuti, alla legge n. 468 del 1978, integralmente abrogata dalla legge n. 196 del 2009, alla legge finanziaria, sostituita dalla legge di stabilità, e al Documento di programmazione economico-finanziaria, sostituito dalla Decisione di finanza pubblica;
8) con riferimento all'articolo 23, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'attuazione della legge saranno coperti con le risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi, provveda la Commissione di merito a rivederne la formulazione, atteso che, a seguito della riforma della contabilità pubblica realizzata con la legge n. 196 del 2009, la legge finanziaria ha mutato la sua denominazione in legge di stabilità;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera b), la quale, tra i princìpi cui si ispira l'intervento legislativo, annovera in termini non del tutto chiari il principio della sussidiarietà orizzontale «anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione», valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la congruità della connessione tra il principio di sussidiarietà ed il trattamento tributario delle imprese;
b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera h), la quale indica il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, si segnala come appaia improprio definire giuridicamente come «diritto» l'accesso al credito, trattandosi di attività di natura privata lasciata all'autonomia privata, sia pure in un quadro di tutele pubblicistiche: valuti pertanto la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione, nel senso di prevedere il diritto delle imprese di godere di un quadro informativo completo e trasparente, nonché di condizioni di correttezza e non vessatorietà, relativamente al loro accesso al credito, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del testo unificato, nonché di prevedere, per le microimprese e le piccole imprese, uno speciale statuto di garanzie nei confronti della controparte bancaria, alla stregua delle disposizioni del titolo VI, capo II, del TUB appositamente dedicate al credito per i consumatori;
c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 4, che vincola lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro emanazione, attraverso una serie di attività di analisi, valutazione e verifica, attribuite principalmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Parlamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la previsione, la quale appare superflua, in quanto l'Amministrazione finanziaria è già tenuta alla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), e che comunque risulta passibile di determinare nuovi oneri non coperti, qualora l'espresso riferimento alle norme di «natura

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fiscale» fosse finalizzato a porre in capo alla medesima Amministrazione nuovi adempimenti amministrativi;
d) con riferimento al comma 4 dell'articolo 10, il quale prevede che i crediti dell'impresa artigiana, come definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, sono ammessi al privilegio generale sui beni mobili, di cui all'articolo 2751-bis, numero 5, del codice civile, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la ratio della norma, atteso che il citato numero 5 dell'articolo 2751-bis del codice già riconosce esplicitamente tale privilegio ai crediti dell'impresa artigiana per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
e) con riferimento al comma 7 dell'articolo 11, il quale dispone che ogni prefettura predisponga delle white list di imprese e fornitori «contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi», valuti la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere l'inserimento nelle predette white list delle imprese e dei fornitori che hanno aderito ai citati obblighi, nonché di integrare la previsione, al fine di specificare, eventualmente attraverso rinvio ad un atto normativo secondario di attuazione, gli obblighi di trasparenza al cui rispetto è subordinato l'inserimento delle imprese nelle white list, evitando il rischio che ogni prefettura faccia riferimento ad obblighi differenziati;
f) con riferimento all'articolo 12, il quale reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, già contemplati dalla normativa vigente, che sembrano avere efficacia non limitata all'applicabilità delle norme recate dal testo unificato, ma all'intero ordinamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tali previsioni, le quali rischiano di determinare duplicazioni e di generare conseguentemente problemi interpretativi in sede applicativa;
g) con riferimento in particolare al comma 9 dell'articolo 12, il quale qualifica come nuove imprese quelle che hanno meno di 5 anni di vita e che sono indipendenti, ovvero non sono partecipate in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state create nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e «non costituiscono una creazione di ramo d'azienda», valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivederne la formulazione, in particolare chiarendo in termini più dettagliati il concetto di «indipendenza» della nuova impresa, eventualmente facendo riferimento alla nozione di società controllata di cui all'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, nonché specificando che non costituiscono nuove imprese quelle derivanti dalla cessione di uno o più rami d'azienda;
h) con riferimento ai commi 10 e 11 dell'articolo 12, i quali, rispettivamente, recano le definizioni di «imprese femminili» e di «imprese giovanili», valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivederne la formulazione, in quanto le definizioni da esse recate riguardano solo le imprese organizzate in forma societaria;
i) con riferimento al numero 1), lettera b), del comma 1 dell'articolo 13, ai sensi della quale lo Stato stesso favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, attribuendo a tal fine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge n. 287 del 1990 nei confronti degli istituti di credito, al fine di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché le condizioni di ostacolo artificiosamente imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, la quale non sembra avere carattere innovativo, in quanto la normativa in vigore già riconosce tali poteri alla predetta Autorità garante, anche con riferimento agli istituti di credito;

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l) con riferimento al numero 2) della medesima lettera b) dell'articolo 13, la quale introduce l'obbligo, per gli istituti di credito, di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, in considerazione del fatto che è già in funzione, in forza del dettato dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1996, in materia di usura, un sistema di rilevazione dei tassi effettivi medi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, attribuito alla competenza regolamentare generale del Ministero dell'economia ed a quella, più specifica, della Banca d'Italia; valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il nuovo meccanismo di trasmissione proposto si sostituisca a tale meccanismo di rilevazione, ovvero lo integri;
m) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, recante un ulteriore principio direttivo relativo alla delega di cui al comma 2, al fine di integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 241 del 1997 in materia di compensazione tra debiti tributari e contributivi e corrispondenti crediti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se il criterio di delega recato dal comma 3 non sia in realtà già compreso in quello di cui al comma 2, di chiarire maggiormente quale siano i versamenti che possono essere oggetto di compensazione, nonché di precisare il riferimento al non meglio precisato «medesimo comma 1» contenuto nella disposizione;
n) con riferimento all'articolo 15, comma 1, che impegna lo Stato a garantire norme e regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, nei primi tre anni di attività, al fine di conservare e sviluppare l'imprenditorialità diffusa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrarne il contenuto, il quale risulta piuttosto generico, non definendosi in alcun modo in cosa consista il predetto regime tributario di vantaggio, nonché di individuare direttamente la necessaria copertura finanziaria;
o) con riferimento al comma 2 dell'articolo 15, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche, che hanno in essere contratti stabili di collaborazione per ricerca e formazione con università e con enti di ricerca, aree e locali per i primi cinque anni di attività dell'azienda, i quali possono essere affidati senza oneri a «soggetti di servizio» senza scopo di lucro partecipati a maggioranza da associazioni di imprese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la nozione di «soggetti di servizio.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 287.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 287);
rilevato come lo schema di decreto legislativo contenga un'ampia serie di modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE, riguardanti per lo più correzioni di natura eminentemente formali, nonché modifiche ed ampliamenti delle disposizioni di carattere transitorio previste per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 141, al fine di evitare, soprattutto per quanto riguarda la disciplina degli intermediari creditizi, che possano verificarsi lacune del quadro normativo, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo sanzionatorio;
evidenziato come il Governo, non abbia ancora dato attuazione agli ulteriori princìpi e criteri direttivi, inseriti nell'originaria norma di delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), in particolare per quanto riguarda la promozione dell'educazione finanziaria e l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo;
rilevato, in tale contesto, come, nonostante le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, la catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione sia ancora caratterizzata da alcune anomalie e distorsioni che costituiscono, da un lato, causa di incremento dell'onerosità dei finanziamenti e, dall'altro, motivo di scarsa trasparenza nei rapporti con i clienti;
evidenziato, in particolare, come tali distorsioni siano principalmente causate dal ruolo atipico svolto da alcuni intermediari finanziari ex articolo 106 TUB, i quali, invece di effettuare attività di erogazione diretta di finanziamenti o di intermediazione degli stessi con il rilascio di garanzie sull'incasso delle rate all'istituto di credito erogante, si limitano ad operare quali gestori di reti distributive formate da agenti e mediatori, ed agiscono dunque, sostanzialmente, quali «grossisti del credito», acquisendo, da un lato, convenzioni con diversi istituti finanziari eroganti o garanti e sottoscrivendo, dall'altro, contratti di agenzia per la distribuzione dei prodotti di finanziamento;
sottolineato come tali soggetti, i quali sono caratterizzati nella maggior parte dei casi da una insufficiente dotazione patrimoniale, si frappongano tra la rete distributiva

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costituita dagli agenti in attività finanziaria e dai mediatori creditizi e gli istituti finanziari eroganti o garanti, ed allunghino la catena distributiva, incrementando il livello delle commissioni e, conseguentemente, il costo del finanziamento per il cliente, nonché introducendo forme di concentrazione dannose per la concorrenza;
rilevato come tale assetto del settore del quinto determini una situazione di scarsa trasparenza nei rapporti con la clientela, in quanto i rapporti di mandato intercorrenti tra i predetti soggetti e gli agenti ed i mediatori non sono generalmente palesati in modo trasparente, non consentendo ai soggetti eroganti o garanti di controllare in modo completo il rischio che grava sul processo di collocamento dei finanziamenti;
preso atto della valutazione favorevole espressa sul provvedimento dalla Commissione Bilancio, per quanto attiene agli aspetti di competenza,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 2, lettera b) dell'articolo 125-ter del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al fine di prevedere che, in caso di recesso dal contratto di credito, il consumatore rimborsa al finanziatore non solo le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica amministrazione, ma anche le somme non ripetibili corrisposte a soggetti privati, così da tenere conto dell'evoluzione dell'istituto della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, la quale si applica ormai anche ai dipendenti privati;
b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, il quale rinumera i commi dell'articolo 117 del TUB, verifichi il Governo se tale rinumerazione non rischi di comportare problemi di coordinamento tra le disposizioni contenute nel medesimo TUB;
c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale integra l'articolo 133 del TUB, in materia di abuso di denominazione nel settore bancario e finanziario, al fine di consentire alla Banca d'Italia di autorizzare in via generale l'uso delle espressioni «moneta elettronica», «istituto di pagamento» e «finanziaria» anche da parte di soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari, qualora tale possibilità sia giustificata dall'esistenza di controlli amministrativi o di «elementi di fatto», valuti il Governo l'opportunità di meglio identificare tali «elementi di fatto», nonché di individuare in qualche modo le tipologie dei soggetti ai quali può essere estesa la possibilità di utilizzare le predette locuzioni;
d) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di apportare ulteriori correzioni all'articolo 128-quater del TUB, recante disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria, in particolare al fine di uniformare la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 128-quater, il quale consente agli agenti di svolgere attività di «promozione e collocamento» di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Banco Posta su mandato diretto di Poste Italiane con la formulazione del comma 1 dello stesso articolo, il quale definisce l'agente in attività finanziaria come il soggetto che «promuove e conclude» contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazioni di servizi di pagamento, al fine di evitare che l'utilizzo delle diverse nozioni di «collocamento» e «conclusione» di tali contratti possa determinare confusioni in sede applicativa;
e) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, il quale apporta una correzione di natura formale al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo

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n. 141 del 2010, relativamente ai requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'elenco dei mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di correggere anche la formulazione del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 141, sostituendo, al primo periodo, la parola «articolo» con quella «articoli»;
f) con riferimento all'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto, il quale introduce nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo comma 01, relativo al termine entro il quale le autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative delle nuove norme del TUB in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi recate dal medesimo decreto legislativo n. 141, valuti il Governo l'opportunità di anticipare tale termine dal 31 dicembre al 30 giugno 2011, al fine di assicurare una più sollecita definizione del nuovo quadro normativo;
g) con riferimento al comma 1 dell'articolo 15 dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo n. 141, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: «del titolo IV del presente decreto,» la seguente: «ovvero,», al fine di chiarire che la nuova disciplina degli agenti e mediatori entra a regime all'indomani dell'emanazione della disciplina secondaria, ovvero, se posteriore, dopo la costituzione dell'Organismo preposto alla tenuta dei relativi elenchi;
h) con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la numerazione dei commi dell'articolo, il quale contiene due commi indicati con il numero 3;
i) con riferimento alla rubrica dell'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivederne la formulazione, la quale qualifica impropriamente come errata corrige le modifiche dallo stesso apportate al decreto legislativo n. 141 del 2010;
l) con riferimento all'articolo 107, comma 1, lettera a), del TUB, come risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'autorizzazione della Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario sia rilasciata non solo alle società di capitali, ma anche alle società cooperative.