CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2010
378.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 3.
(Modifiche al codice penale).

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 544-ter è sostituito dal seguente:
Art. 544-ter - (Maltrattamento di animali). - 1. Chiunque, senza necessità, cagiona una lesione ad un animale, ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti, a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate, ovvero lo sottopone a trattamenti o a condizioni che procurano un danno alla salute, è punito con la reclusione da tre a quindici mesi o con la multa da euro 3.000 a euro 18.000.
2. La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque sottopone un animale al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici.
3. Le pene sono aumentate della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.
4. La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale.
5. La punibilità è altresì esclusa quando l'intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento».
3. 1.Porta.

ART. 4.
(Traffico illecito di animali da compagnia).

Al comma 1, sopprimere le parole: «al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,».
4. 1.Raisi.
(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere le parole: «al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,».
4. 2.Raisi.
(Inammissibile)

Al comma 4, dopo la parola: «allevamento» inserire le seguenti: «e custodia», e dopo le parole «degli animali», inserire le seguenti: «anche senza fini di lucro,».
4. 3.Raisi.
(Inammissibile)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che siano a qualunque titolo parte in causa nel procedimento, o che siano esse stesse ad aver segnalato il reato».
4. 4.Raisi.
(Inammissibile)

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ART. 7.
(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali spese, calcolate sulla base dei parametri specificati all'articolo 4, comma 5, sono corrisposte sempre e comunque dopo la sentenza definitiva di condanna».
7. 1.Raisi.
(Inammissibile)