CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 giugno 2010
346.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione non rispetti il riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Al consiglio di gestione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter.».

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio sindacale non rispetti il riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica.»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-bis,»;
c) al comma 4-ter, dopo le parole: «dei commi» è inserita la seguente: «1-bis,».

Art. 2.
(Decorrenza)

1. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 147-ter, del comma 1-bis dell'articolo 147-quater e del comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al

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decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Società a controllo pubblico)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.