CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 giugno 2010
331.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

NUOVE FORMULAZIONI, EMENDAMENTO DEL RELATORE E PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 12.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-bis, primo periodo:
1) dopo le parole: «226, comma 5,» inserire le seguenti: «e nel Pubblico Registro Automobilistico»;
2) aggiungere in fine le seguenti parole: «e sul certificato di proprietà»;
b) al comma 2, capoverso Art. 94-bis:
1) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile della circolazione di un veicolo.»;
2) al comma 3, sostituire le parole: «è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1» con le seguenti: «sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma».
12. 2. Il Relatore.

ART. 17.

Al comma 2, sostituire le parole da: «dalla data di adozione» fino alla fine del comma con le seguenti: «dal 19 gennaio 2011».
17. 8. (nuova formulazione) Mussolini, Iapicca.
(Approvato)

ART. 36.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.
(Modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «tale incremento» fino a: «è destinato» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 186, comma 2, lettera a) e 186-bis sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 2 e prima delle ore 6. Gli incrementi delle sanzioni di cui al presente comma, quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo

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208, comma 1, primo periodo, sono destinati».
36. 3. Garofalo, Terranova, Toto.
(Approvato)

ART. 38.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta»;
2) alla lettera b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «cento»;
b) inserire in fine i seguenti commi:
«2-bis. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di novanta e di cento giorni di cui al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, sono ridotti, rispettivamente, a sessanta e a novanta giorni.
2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
38. 1. (nuova formulazione) Terranova, Toto, Garofalo.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sessanta, con la seguente: novanta.
38. 2. Montagnoli.
(Approvato)

ART. 40.

Al comma 1, capoverso Art. 202-bis, comma 1, sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 150 euro.
40. 1. Garagnani.
(Approvato)

ART. 42.

Apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere il comma 2;
b) al comma 3:
1) sostituire l'alinea con il seguente: «3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:»
2) alla lettera a), sostituire le parole: «del 40 per cento» con le seguenti: «del 20 per cento»;
3) alla lettera b), sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 10 per cento»;
4) alla lettera c), sostituire le parole: «del 15 per cento» con le seguenti: «del 5 per cento» e sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine della lettera;
5) alla lettera d), sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 5 per cento»;
6) alla lettera e), sostituire le parole: «del 15 per cento» con le seguenti: «del 10 per cento»;
c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le entrate di cui al comma 3 affluiscono ad un'apposita contabilità speciale

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per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 3»;
d) aggiungere in fine il seguente comma: «4-bis. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati».
42. 4. Toto, Garofalo, Terranova.
(Approvato)

ART. 44.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) al comma 6, dopo le parole: "circola abusivamente" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso,"».
44. 2.Garofalo, Terranova, Toto.
(Approvato)

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone».
2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.
46. 02. (nuova formulazione) Terranova, Toto, Garofalo.
(Approvato)

ART. 54.

Al comma 1, capoverso Art. 14, comma 2, sostituire le parole: «dalle ore 2 alle ore 7» con le seguenti: «dalle ore 2 alle ore 6».
54. 2. (nuova formulazione) Toto, Garofalo, Terranova.
(Approvato)

ART. 55.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 55.
(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,

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n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituto dai seguenti:
«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche attraverso distributori automatici, alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articolo 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori di locali ove si svolgono spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.»;
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2 e 2-bis è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».
55. 1. (nuova formulazione) Pini, Montagnoli, Pizzolante, Barbieri, Zeller, Garofalo.